sentenze e ordinanze della Corte di cassazione in tema di prestito dietro cessione del quinto


Cessione del quinto dello stipendio con rimborso non completato al passaggio in pensione – il creditore cessionario può prelevare dal tfr fino a soddisfacimento del residuo o deve limitarsi al 20% dell’importo disponibile?

19 Ottobre 2022 - Annapaola Ferri


In relazione ad una mia precedente domanda mi sembra di capire che la finanziaria cessionaria del quinto dello stipendio al fine di soddisfare il credito residuo al momento del passaggio in pensione possa prelevare tutto il TFR versato dal lavoratore dipendente in azienda: ho capito bene? Lei ha compreso benissimo, anche se riteniamo opportune alcune precisazioni: a) se il datore di lavoro è una pubblica Amministrazione (PA) il passaggio in pensione prima del completamento del piano di rimborso del prestito dietro cessione, non comporta alcun prelievo dal Trattamento di Fine Rapporto (TFR), Trattamento di Fine Servizio (TFS) o Indennità di Fine Rapporto (IFR) che dir di voglia. In effetti il rimborso mensile continua con la trattenuta dalla pensione da parte INPS; b) se lo stipendio del cedente è stato oggetto di un precedente pignoramento, il cessionario può prelevare, a soddisfacimento del proprio credito residuo, tutto il TFR (o TFS o [ ... leggi tutto » ]