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Vizi della cosa venduta – prescrizione del diritto alla garanzia

17 Agosto 2019 - Carla Benvenuto


Come è noto, gli effetti della garanzia per la cosa venduta prevedono che il compratore possa domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (azione redibitoria), ovvero la riduzione del prezzo (azione estimatoria), salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta tra le due forme di tutela può avvenire fino al momento della proposizione della domanda giudiziale e da tale momento è irrevocabile. Alla risoluzione del contratto conseguono effetti restitutori in quanto il venditore è tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare al compratore le spese e i pagamenti sostenuti per la vendita, mentre il compratore deve restituire la cosa, a meno che questa non sia perita a causa dei vizi. L'articolo 1494 del codice civile riconosce, inoltre, al compratore il diritto al risarcimento del danno, a meno che il venditore non dimostri di aver ignorato senza sua colpa l'esistenza dei vizi. Il venditore è, [ ... leggi tutto » ]


Omesso pagamento del canone di locazione – e’ sempre il tribunale a decidere sul contenzioso trattandosi di una competenza per materia e non per valore

14 Agosto 2019 - Piero Ciottoli


Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di cassazione (sentenze 6811/2015, 2143/2006, 10300/2004 e 2471/2012), a seguito della soppressione dell'ufficio del Pretore e l'istituzione del Giudice unico di primo grado, le cause relative a rapporti di locazione di immobili urbani (unitamente a quelle di comodato e di affitto di azienda) sono devolute alla competenza del Tribunale con la stessa natura e qualificazione che avevano davanti al Pretore, cioè secondo competenza per materia (e non per valore). In particolare, alla luce di quanto espresso nella recente ordinanza 20554/2019 della Corte di cassazione, qui commentata, le cause relative ai rapporti di locazione di immobili urbano sono di competenza del Tribunale in composizione monocratica e sono disciplinate dal rito del lavoro. Né assume rilievo in senso contrario, e dunque al fine di radicare la competenza in capo al giudice di pace, la circostanza che il procedimento abbia ad oggetto non l'accertamento della [ ... leggi tutto » ]


Il patto marciano entra nei contratti di mutuo stipulati a partire da luglio 2016

7 Maggio 2016 - Tullio Solinas


Come sappiamo, l'articolo 2744 del codice civile stabilisce essere nullo il patto (definito come patto commissorio) col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Tuttavia, a partire dal 1° luglio 2016, nei contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data, le parti possono convenire, con clausola espressa, al momento della conclusione del contratto di credito, che, in caso di inadempimento del debitore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione dell'intero debito a carico del debitore e derivante dal contratto di credito anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito ovvero l'ammontare dei proventi della vendita è inferiore al debito residuo. Se il valore dell'immobile come stimato dal perito ovvero l'ammontare dei proventi della vendita è [ ... leggi tutto » ]


Le nuove regole di espropriazione della casa acquistata con mutuo ipotecario per inadempimento nel pagamento delle rate

3 Marzo 2016 - Giorgio Martini


Per i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1° luglio 2016, in caso di inadempimento al pagamento delle rate da parte del debitore e alla conseguente richiesta di restituzione del capitale residuo in un'unica soluzione (decadenza dal beneficio del termine), la banca potrà trasferire la proprietà dell'immobile sottoposto a vincolo ipotecario senza dover sottostare alle procedure giudiziali previste per l'esproprio immobiliare. Costituirà inadempimento del consumatore il mancato pagamento di un ammontare equivalente a diciotto rate mensili. Non costituiranno inadempimento i ritardati pagamenti che consentono la risoluzione del contratto. In particolare, la banca non può invocare, come inadempimento del consumatore per l'applicazione della clausola di patto commissorio, il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive, laddove si intenda ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata. Il contratto di mutuo conterrà una clausola (cosiddetta patto marciano) in [ ... leggi tutto » ]


Omesso o ritardato versamento delle rate e risoluzione del contratto di mutuo

5 Marzo 2015 - Stefano Iambrenghi


Com'è noto, la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata. La risoluzione del contratto comporta la decadenza del beneficio del termine (DBT) e la contestuale richiesta del rimborso del capitale residuo in un'unica soluzione. La risoluzione dei contratto del mutuo ipotecario conseguente alla comunicazione di decadenza del beneficio del termine ed alla notifica dell'atto di precetto obbliga, pertanto, il mutuatario al pagamento integrale delle rate già scadute e alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta. Inoltre, sul credito così determinato, vanno corrisposti al creditore gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale. Questa la decisione dei giudici della Corte di cassazione nella sentenza [ ... leggi tutto » ]