famiglia - affidamento e mantenimento dei figli


Spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche per i figli non economicamente indipendenti di genitori separati e divorziati » quando è necessario il preventivo accordo

27 Novembre 2017 - Marzia Ciunfrini


Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affido super esclusivo; in caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori. L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria [ ... leggi tutto » ]


Figli che per motivi di studio non risiedono stabilmente nella casa familiare – permane l’obbligo del versamento dell’assegno di mantenimento al coniuge affidatario

8 Giugno 2017 - Lilla De Angelis


La circostanza che la prole non conviva con il genitore affidatario, per frequentare un corso universitario in altra città, ma si rechi non appena possibile nella residenza familiare non esclude il requisito della convivenza, ogniqualvolta permanga il collegamento stabile con l'abitazione del genitore. I giudici di legittimità hanno chiarito in più occasioni che la coabitazione dei figli con il coniuge affidatario può non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile. In tali circostanza va comunque mantenuto l'obbligo [ ... leggi tutto » ]


La prescrizione per il diritto al mantenimento del figlio decorre dal riconoscimento o dalla dichiarazione di genitorialità

17 Maggio 2017 - Lilla De Angelis


Il codice civile dispone che il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha, altresì, diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. L'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il fatto di averli generati e prescinde da ogni domanda proposta, essendo sorto fin dalla nascita il diritto del figlio ad essere mantenuto, istruito ed educato da entrambi i genitori. La prescrizione decennale del diritto al mantenimento del figlio, ma anche per [ ... leggi tutto » ]


Una volta raggiunta l’indipendenza economica, il figlio maggiorenne, che perde il posto di lavoro, non ha più diritto all’assegno di mantenimento

22 Aprile 2017 - Marzia Ciunfrini


Una volta raggiunta la capacità lavorativa, e quindi l'indipendenza economica, la successiva perdita dell'occupazione non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento dei figli maggiorenni. Si tratta del principio di diritto enunciato, nella sentenza 6509/2017, dai giudici della Suprema Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una decisione precedentemente assunta e riguardante il caso di un soggetto che aveva abbandonato il posto di lavoro a tempo indeterminato per sceglierne un altro con contratto a tempo determinato; contratto che non era stato successivamente rinnovato, determinando, così, la richiesta di percepire nuovamente l'assegno di mantenimento posto a carico del [ ... leggi tutto » ]


Non può avere operatività retroattiva la decisione giudiziale di riduzione dell’assegno di mantenimento del coniuge separato beneficiario e dei figli a lui affidati

17 Aprile 2017 - Annapaola Ferri


In tema di separazione personale dei coniugi, il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno liquidato a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge e dei figli implica che, qualora ne sia stata disposta la riduzione, l'operatività della stessa decorre dal momento della pronuncia giudiziale che ne abbia modificato la misura. Il principio secondo cui la statuizione giudiziale di riduzione opera retroattivamente dalla domanda deve essere infatti contemperato con il principio di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità della prestazione, con la conseguenza che la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, l'importo originariamente stabilito non può essere costretta a restituirlo, [ ... leggi tutto » ]