dichiarazione dei redditi


Dichiarazione dei redditi con modello unico – come correggerla dopo la presentazione

24 Aprile 2014 - Giorgio Valli


Errori nel modello Unico » Correzioni entro i termini di presentazione I contribuenti che, presentato il modello Unico, si accorgono di non aver dichiarato dei redditi o di non aver riportato delle spese detraibili o deducibili, possono presentare, entro la scadenza ordinaria, un modello "rettificativo" di quello consegnato o spedito. Sul modello deve essere barrata la casella "Correttiva nei termini". Se i calcoli della dichiarazione rettificativa determinano una maggiore imposta o un minor credito, il contribuente è tenuto a versare le somme dovute entro le scadenze previste per il versamento delle imposte. Se i termini sono già scaduti, è possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso per sanare il tardivo pagamento. Se, al contrario, scaturisce un maggior credito o una minore imposta, il contribuente può scegliere tra la richiesta di rimborso, il riporto a credito per l'anno successivo o l'utilizzo in compensazione. Errori nel modello Unico » Correzioni dopo la scadenza [ ... leggi tutto » ]


Dichiarazione dei redditi con modello 730 – come correggerla dopo la presentazione

24 Aprile 2014 - Giorgio Valli


Chi ha utilizzato il modello 730 per dichiarare i propri redditi deve controllare attentamente il prospetto di liquidazione delle imposte (modello 730/3) ricevuto dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) o dall'intermediario (Caf, professionista), allo scopo di verificare che non ci siano errori di compilazione o di calcolo. Qualora si riscontrassero errori, bisogna rivolgersi al più presto a chi ha prestato l'assistenza affinché provveda a sanarli e a redigere un modello 730 "rettificativo" in tempo utile per effettuare i conguagli nella busta paga o nel rateo di pensione. Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, ovvero dati che non modificano la liquidazione delle imposte, vi è la possibilità di: presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo, con la relativa documentazione (indicando il codice 1 nella relativa casella "730 [ ... leggi tutto » ]


Irpef – detrarre gli interessi passivi del mutuo

24 Aprile 2014 - Giorgio Valli


La normativa in materia di detrazioni fiscali per gli interessi passivi ed oneri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecario è piuttosto articolata in quanto nel corso degli anni ha subito diverse modifiche, con la conseguenza che il beneficio spetta secondo limiti e modalità che variano in relazione al tipo di fabbricato (abitazione principale, abitazione secondaria, altri fabbricati non abitativi) e all'anno in cui è stato stipulato il contratto di mutuo. In questo articolo ci occuperemo soltanto della detrazione degli interessi dei mutui ipotecari stipulati a partire dal gennaio 1993. Per i mutui stipulati dal 1993 le detrazioni sono concesse solo quando si acquista l'abitazione principale, ove per abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Dal 1º gennaio 2008 il limite di spesa per interessi passivi sul quale è possibile calcolare la detrazione d'imposta del 19% è pari a 4.000 euro (in [ ... leggi tutto » ]


Irpef – detrarre le spese di affitto per gli studenti universitari

23 Aprile 2014 - Giorgio Valli


Anche il contratto di locazione stipulato dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza permette di fruire di un'agevolazione fiscale. In particolare, la detrazione spetta nella misura del 19%, calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro. Gli immobili oggetto di locazione devono essere situati nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi. Essi inoltre devono essere distanti almeno 100 Km dal comune di residenza e, comunque, devono trovarsi in una diversa provincia. I contratti di locazione devono essere stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, numero 431. La detrazione si applica anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. Per [ ... leggi tutto » ]


Irpef » detrarre le spese per l’affitto della casa – detrazione per affitti a canone non convenzionato

23 Aprile 2014 - Giorgio Valli


Detrazione per affitti a canone non convenzionato È prevista una detrazione per chi sostiene le spese dell'affitto per la casa adibita a propria abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. In particolare, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati a norma della legge 9 dicembre 1998, numero 431 (canone non convenzionato) spetta una detrazione complessivamente pari a: 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non a 30.987,41 euro. Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo, non spetta alcuna detrazione. Detrazione per i giovani che vivono in affitto Per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre [ ... leggi tutto » ]