assegni - cancellazione protesto e riabilitazione


Protesto di un assegno in caso di smarrimento o furto del libretto – per evitarlo non basta la denuncia

4 Maggio 2019 - Simonetta Folliero


La mera denuncia di smarrimento o di sottrazione del titolo non integra di per sé l'accertamento della falsità o della inefficacia dello stesso. Anche in ipotesi di smarrimento o sottrazione del titolo, pertanto, la normativa impone la levata del protesto: non è sufficiente, infatti, una denuncia ad autorizzare la banca ad omettere la levata, posto che il titolo non perde la sua efficacia in presenza di una mera denuncia del correntista. In particolare, il protesto va levato con codice 35 (Assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen) a carico del correntista. Quello appena enunciato è il principio di diritto enunciato dai giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 11557/2019. E' pur vero che in tema di protesto di assegno bancario segnalato come rubato o smarrito e presentato per il pagamento, nel caso in cui la firma di traenza indichi un nome completamente diverso da! titolare del [ ... leggi tutto » ]


Riabilitazione da protesto di assegno e cambiale

17 Febbraio 2018 - Annapaola Ferri


L'articolo 17 della legge 108/1996, prevede che il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal protesto, la riabilitazione. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del Tribunale, territorialmente competente, su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi (liberatoria del beneficiario delle cambiali). Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico dei protesti. Un caso particolare - cambiali il cui pagamento tardivo sia avvenuto entro 12 mesi dalla levata del protesto L'articolo 4 della legge 77/1955 dispone che il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale protestata, unitamente agli interessi maturati come [ ... leggi tutto » ]


Iscrizione in cai protesti e problematiche per protesto di assegno senza copertura o provvista

8 Settembre 2016 - Andrea Ricciardi


Iscrizione in CAI protesti e problematiche per protesto di assegno senza copertura o provvista Nell'articolo che segue, vogliamo chiarire al lettore quali sono le problematiche più frequenti che riguardano l'iscrizione alla Cai e le differenze/analogie nell'ambito di un assegno senza copertura o senza provvista: facciamo chiarezza. Innanzitutto, è bene chiarire che la Centrale d'Allarme Interbancaria è l'archivio informatico che raccoglie i dati di assegni non pagati o delle carte di credito irregolari cioè utilizzate in maniera non regolare oppure oggetto di furto o smarrimento. La CAI viene implementata e consultata da Banche, Uffici Postali e finanziarie. In tale archivio sono raccolte: Le generalità (dati anagrafici, codice fiscale, domicilio) dei soggetti che emettono assegni non coperti da fondi o privi di autorizzazione (perché, ad esempio, la firma è falsa); Gli estremi identificativi (coordinate, numero di assegno, importo) degli assegni emessi privi di provvista e/o senza autorizzazione; La generalità dei soggetti a [ ... leggi tutto » ]


Riabilitazione da protesto assegno

3 Settembre 2016 - Rosaria Proietti


Nell'ipotesi di emissione di assegno senza provvista, e conseguente protesto, è possibile ottenere la riabilitazione decorso un anno dalla data di levata del protesto, effettuando entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione al pagamento dell'assegno protestato il cosiddetto pagamento tardivo che comprende, per espressa previsione normativa, oltre al valore nominale del titolo, gli interessi legali, una penale prevista del 10% dell'importo facciale e le eventuali spese per il protesto o constatazione equivalente. Il debitore protestato che abbia così adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non ne abbia subito ulteriori nel corso dell'anno successivo alla levata, ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dalla levata del protesto, la riabilitazione. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del Tribunale territorialmente competente (quello con giurisdizione nel luogo ove è stato levato il protesto) su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi (liberatoria quietanzata del beneficiario/portatore con [ ... leggi tutto » ]


Cancellazione degli assegni protestati

21 Agosto 2013 - Ludmilla Karadzic


Il pagamento tardivo dell'assegno protestato non comporta la cancellazione del protesto La normativa vigente, infatti, non consente la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti per avvenuto pagamento dell'assegno dopo il protesto. Quindi è possibile procedere alla cancellazione solo nei seguenti casi: dimostrazione della illegittimità con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o dell'errore (ad es. con dichiarazione proveniente dell'ufficiale levatore o dall'azienda di credito) nella levata del protesto; se sussistono particolari motivazioni che permettano di richiedere al Tribunale la sospensione della pubblicazione del protesto in base all'articolo 700 del codice di procedura civile. E' necessario l'intervento di un legale. La Camera di Commercio effettua la sospensione in seguito alla notifica del provvedimento del Tribunale; se sussistono le condizioni per poter ottenere dal Tribunale un decreto di riabilitazione ai sensi dell'articolo 17 legge 108/1996. La Camera di Commercio effettua la cancellazione su domanda dell'interessato che deve anche fornire copia del decreto di riabilitazione. Al [ ... leggi tutto » ]