In caso di mancato pagamento della cambiale, cosa si può fare?

La banca mi ha appena comunicato che alcune cambiali non sono state pagate - Cosa posso fare per ottenere le somme in pagamento?

Le azioni fattibili in caso di mancato pagamento sono:

  1. Esecuzione forzata sul patrimonio del debitore, servendosi della cambiale come titolo esecutivo (purche’ sia in regola con i bolli). Cio’ iniziando con un atto di precetto, magari con l’aiuto di un legale, e proseguendo con l’eventuale pignoramento e vendita coatta dei beni del debitore.

  2. Il procedimento ingiuntivo. Cio’ in particolare nel caso in cui non si possa far valere la cambiale come titolo esecutivo. Ci si dovra’ rivolgere al giudice per l’emanazione di un decreto ingiuntivo su cui basare poi l’azione di esecuzione forzata detta sopra. Oltre a disporre del titolo di credito non pagato si dovra’ dare prova scritta del proprio credito, mediante un contratto, una fattura, etc.etc.
  3. L’ordinario giudizio di cognizione. Cio’ nel caso in cui non si possa far valere la cambiale come titolo esecutivo ne’ si abbiano elementi tali da poter ottenere un decreto ingiuntivo. La via è ovviamente piu’ complessa e lunga delle precedenti perche’ deve essere completamente accertata l’esistenza del proprio credito (il titolo di credito, non avendo valore di titolo esecutivo, non costituisce prova). La via è un normale processo civile con il quale si chiama in giudizio il debitore, con richiesta al giudice di accertare il credito e, conseguentemente, condannare il debitore a pagare.

La prima azione descritta è la classica azione cambiaria, perche’ si basa sul possesso di titolo di credito avente piena efficacia di titolo esecutivo, documento che gia’ di per se’ certifica un credito ed un diritto ad agire di conseguenza, quasi automaticamente.

L'azione cambiaria in caso di inadempimento nel pagamento della cambiale

L’azione cambiaria puo’ essere :

L’azione diretta non necessita di particolari formalita’, mente quella di regresso è subordinata alla levata del protesto (sono escluse solo le azioni di regresso conseguenti al fallimento del trattario o del traente, per le quali è sufficiente la sentenza).

Il protesto, infatti, puo’ avvenire sia a seguito della mancata accettazione che del mancato pagamento.

Il protesto per mancata accettazione dev’essere levato nei termini fissati per la presentazione all'accettazione. Esso dispensa dalla presentazione al pagamento e -ovviamente- dal protesto per mancato pagamento.

Quello per mancato pagamento di una cambiale a giorno fisso o a certo tempo data o vista, invece dev’essere levato entro due giorni lavorativi da quando la stessa è pagabile. Se la cambiale è a vista, il protesto deve essere levato nei termini fissati per la presentazione all'accettazione.

Il protesto viene levato da un notaio, ufficiale giudiziario oppure -in mancanza- dal segretario comunale, con atto separato oppure scritto sulla cambiale, sul duplicato o sul foglio di allungamento.
Esso dev’essere fatto nei luoghi e contro le persone gia’ indicate nella parte relativa al luogo di presentazione (vedi sopra), pur se queste sono assenti o decedute.

Le azioni di regresso, in sintesi, si attuano con passaggi che partono dall'ultima persona a cui è stata girata la cambiale (il detentore/portatore che fa partire l’azione cambiaria) fino al traente, passando via via da tutti gli eventuali giranti.

Per fare una domanda sul protesto, sulle restrizioni di accesso al credito per i soggetti protestati, sulle procedure di cancellazione del protesto, sul Pubblico Registro dei Protesti e su tutti gli argomenti correlati clicca qui.

30 Ottobre 2008 · Chiara Nicolai