Cartolarizzazione mutuo e rinegoziazione – la banca cedente aderisce, la banca a cui è stato ceduto il mutuo no. Ed io, con chi rinegozio?

Sono in un mare di guai: volevo aderire alla convenzione ABI Tremonti per rinegoziare il mio mutuo a tasso variabile, visto che non ce la faccio più a sostenere il  peso della rata mensile. Io avevo stipulato il mutuo con una banca che lo ha poi ceduto ad un'altra. La vecchia banca ha aderito alla convenzione ma non mi ha mai inviato la lettera per la rinegoziazione. La banca subentrata non aderisce alla convenzione ABI MEF.

Ma io ho diritto o no alla rinegoziazione del mutuo?

Vi porgo distinti saluti nella speranza di avere una risposta che mi sia utile.

Policarpo De Scillis, Pordenone

L’articolo 1, comma 2 della Convenzione prevede che per i mutui che siano stati oggetto di un’operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti possono altresì aderire alla Convenzione medesima i soggetti cui siano stati ceduti i crediti. In tal caso procede alla rinegoziazione il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento.

Qualora non sia possibile l’adesione dell'SPV (Special Purpose Vehicle) alla Convenzione, si ritiene che la banca originator – nell’ottica di favorire la più ampia fruibilità alla clientela delle operazioni di rinegoziazione ai sensi della normativa in parola - può aderire alla stessa Convenzione anche con riferimento ai predetti mutui. In tal caso l’accordo di rinegoziazione, concluso tra tale banca ed il mutuatario, deve prevedere l’impegno della banca originator ad erogare al mutuatario la differenza tra l’importo della rata originaria e quello della rata determinata per effetto della rinegoziazione. Di conseguenza: l’SPV continua a riscuotere l’importo originariamente convenuto della rata dal mutuatario e la banca originator provvede a fornire disponibilità al mutuatario perché questi possa pagare la differenza tra l’importo della rata originaria e quello derivante dall'accordo di rinegoziazione. In questa logica si spiega l’estensione al conto di finanziamento accessorio tenuto da soggetto diverso dal titolare del mutuo cartolarizzato della garanzia ipotecaria a suo tempo iscritta a favore del predetto mutuo (cfr. articolo 3, comma 6, del DL numero 93/2008).

Come in ogni caso di rinegoziazione, se la società di cartolarizzazione aderisce alla Convenzione, e quindi la banca invia le proposte di rinegoziazione anche per i mutui cartolarizzati, la rinegoziazione determina un allungamento della scadenza effettiva del mutuo oltre la scadenza legale dei titoli.

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26 Ottobre 2008 · Piero Ciottoli