Cartelle esattoriali pazze – ecco cosa fare in caso di errori palesi o prescrizione del debito sotteso

Richiesta di annullamento o correzione in caso di cartella esattoriale affetta da errore di persona, errore di calcolo, doppia imposizione, mancata applicazione di diritti a riduzione

In tutti i casi in cui sulla cartelle esattoriali vi sono errori palesi, come l'errore di persona, l'evidente errore logico o di calcolo, doppia imposizione, mancata considerazione di diritti a riduzioni, etc., e' consigliabile tentare di farsi annullare o correggere la cartella (a seconda dei casi) rivolgendosi in modo “amichevole” direttamente all'ente creditore, senza procedere -almeno in prima fase- con la procedura di contestazione formale.

Cio' tramite il cosiddetto istituto dell'autotutela, una procedura stragiudiziale che viene messa in atto inviando all'ente creditore -per raccomandata a/r- una richiesta in carta semplice contenente gli estremi dell'atto e i motivi per i quali se ne chiede l'annullamento o la correzione, allegando la documentazione che dimostra l'errore.

Attenzione, pero'. La procedura di autotutela non sospende automaticamente il termine per fare il ricorso giudiziale (presso il giudice di pace o la commissione provinciale tributaria, a seconda dei casi). E' quindi consigliabile agire tempestivamente e chiedere che tale sospensione venga concessa, ed in caso di risposta negativa stare molto attenti a non far decorrere i giorni utili (30, 40 o 60 a seconda dei casi). Dopo tale termine, infatti, il ricorso giudiziale non può essere piu' presentato.

Rimborso in caso di annullamento della cartella esattoriale

Se si ottiene l'annullamento dopo aver pagato, il rimborso viene liquidato dal concessionario per conto dell'ente creditore. Cio' tramite presentazione presso gli sportelli dello stesso o con richiesta di bonifico da eseguire entro 10 giorni. Per i dettagli e' bene riferirsi al concessionario, che potrebbe prevedere modalità di rimborso diverse (articolo 26 decreto legislativo112/99 cosi' come modificato dal decreto fiscale collegato alla finanziaria 2008, d.l. 159/07 diventato legge 222/07).

Nei casi in cui il debitore di una cartella esattoriale paghi per errore una cifra eccedente quella dovuta di almeno cinquanta euro, l'esattore (Equitalia) deve offire il rimborso tramite notifica di una comunicazione contenente le modalita' di restituzione, trattenendo le spese relative alla stessa notifica.

Se il rimborso non viene ritirato entro tre mesi da tale notifica, o comunque in tutti i casi in cui l'eccedenza NON superi i cinquanta euro (in questo caso i tre mesi partono dal pagamento), l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore (inps, agenzia delle entrate, comune, etc.) oppure allo Stato (entrate di bilancio), qualora il creditore non sia identificabile, destinando il 15% ad un'apposita' contabilita' speciale.

In questo caso resta ovviamente fermo il diritto di chiedere il rimborso delle somme pagate in piu' all'ente creditore o allo Stato, entro lo specifico termine di prescrizione.

Richiesta di sospensione della riscossione per intervenuta prescrizione, decadenza o inesigibilità del credito sotteso alla cartella esattoriale

La legge di Stabilità 2013 (legge numero 228/12) in vigore dal 1° gennaio 2013, stabilisce che se un cittadino ritiene non dovuta una una cartella di pagamento, un avviso e/o un atto di procedura cautelare/esecutiva, può presentare direttamente a Equitalia una dichiarazione per chiedere la sospensione della riscossione nei casi di:

  1. prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
  2. provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
  3. sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
  4. sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
  5. pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
  6. qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

La dichiarazione va presentata entro 90 giorni dalla ricezione dell'atto che si contesta e deve essere accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta.

Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda l’ente creditore non fornisce alcuna risposta, gli atti contestati vengono annullati.

Anche in riferimento alla procedura di richiesta di sospensione della riscossione ai sensi della legge 228/12, va ricordato che essa non sospende automaticamente il termine per proporre ricorso giudiziale. Nell'attesa dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, sarà opportuno e prudente avviare comunque il ricorso.

Richiesta di sospensione della riscossione conseguente al mancato pagamento della cartella esattoriale - applicazione della norma sul silenzio assenso ed eventuali conseguenze

L'articolo 1, comma 537, della legge di stabilità 2013, laddove prevede espressamente che i concessionari per la riscossione SONO TENUTI A SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore ... potrebbe riservare implicazioni di portata rilevante.

A seguito del deposito della dichiarazione al concessionario, quest’ultimo è tenuto ad avvisare entro dieci giorni l'ente competente (che potrebbe essere, ad esempio, a seconda del debito, l’INPS per i contributi previdenziali, l’Agenzia delle Entrate per i tributi, gli enti locali per le sanzioni amministrative, ecc...) il quale a sua volta deve rispondere al contribuente entro sessanta giorni (comma 539).

La parte più importante della norma è sicuramente quella che stabilisce le conseguenze derivanti dalla mancata risposta dell'ente creditore.

Infatti, il comma 540 prevede che “trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite ... SONO ANNULLATE DI DIRITTO ... .

Alla luce di ciò, ci si può rendere conto della portata profondamente innovativa di questa legge che senza dubbio modifica radicalmente il rapporto tra cittadini e gli enti impositori, in quanto questi ultimi sono costretti ora a valutare attentamente i rilievi effettuati e a rispondere entro termini perentori, pena la cancellazione delle pretese (indipendentemente dal fatto se esse siano legittime o meno).

Per maggiore chiarezza, si ritiene opportuno un esempio.

Si pensi a un cittadino che ritenga erroneamente di aver ricevuto una cartella "pazza", perché convinto (sbagliando) che le imposte richieste siano prescritte. Ebbene, nonostante il cittadino abbia sostanzialmente effettuato un’istanza errata, essa produrrà comunque due conseguenze:

  1. la sospensione di qualsiasi azione del concessionario sino alla risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente;
  2. eventualmente anche la cancellazione della cartella nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate non riuscisse a rispondere entro duecentoventi giorni.

Dunque, al fine di evitare situazioni patologiche, tutti gli uffici sono chiamati a fare un notevole sforzo, il quale però è sicuramente giustificato dalla finalità della norma volta a tutelare tutti quei contribuenti vittime di azioni illegittime e che hanno necessità di tutela immediata.

Peraltro, è bene far presente che prima di questa norma il contribuente non aveva alcuna possibilità di fermare l’azione esecutiva del concessionario se fondata su debiti tributari illegittimi (si veda l’articolo 57 del DPR 602/73) e quindi non poteva fare altro che chiedere il risarcimento dei danni alla fine della procedura (articolo 59 del DPR 602/73).

Contributo dell'avvocato Matteo Sances

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26 Luglio 2013 · Paolo Rastelli