Cartella esattoriale per omesso versamento tributi – non obbligatoria comunicazione di iscrizione a ruolo

La Corte di Cassazione ha ribadito che per procedere all'iscrizione a ruolo di tributi il cui versamento è stato omesso in tutto o in parte non è necessario l’invio di alcuna comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate né di Equitalia. Infatti, “tale comunicazione è prevista […] solo per il caso in cui il controllo automatico della dichiarazione riveli «un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione», ossia un errore del contribuente […].

Fuori dal caso di risultato erroneo rivelato dal controllo automatico, nessun obbligo di comunicazione è previsto dalla legge per la liquidazione, eseguita con tale metodo, d’imposte, contributi, premi e rimborsi: ciò per l’evidente ragione che i dati contabili risultanti dalla liquidazione automatica «si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente» od anche, in materia di tributi diretti, dal sostituto d’imposta (comma 4); cosicché sarebbe perfettamente inutile comunicare al dichiarante i risultati del controllo automatico e interloquire con lui, se questi coincidono col dichiarato, ossia se non emerga alcun errore; o, con riferimento alla legge numero 212 del 2000, articolo 6, comma 5, se non «sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione»” (C.

Cass. sent. numero 17396 del 23 luglio 2010).

La cartella di pagamento avente ad oggetto l’omesso o insufficiente versamento di tributi non deve essere necessariamente preceduta da alcuna comunicazione. Detto obbligo, infatti non è previsto a pena di nullità dall'articolo 36 bis, DPR 600/1973, né dall'articolo 6, co. 2, legge 212/2000 (C.Cass. ord. numero 22035 del 28 ottobre 2010).

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8 Novembre 2010 · Simone di Saintjust