Intimazioni di pagamento della cartella esattoriale – nulle senza l’indicazione del responsabile
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Le intimazioni di pagamento sono quegli atti che hanno sostituito gli avvisi di mora e che mantengono lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici.
Ai sensi dell’articolo 50, DPR 602/1973, infatti, il Concessionario della Riscossione (Equitalia spa) non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, ma deve notificare un atto, l’intimazione di pagamento appunto, con cui intima al debitore il pagamento del debito entro i successivi 5 giorni. Soltanto nel caso in cui entro il predetto termine non dovesse essere saldato il dovuto, il Concessionario può iniziare l’esecuzione forzata del credito erariale (pignoramento ecc.).
Ma le intimazioni di pagamento devono recare l’indicazione del responsabile del procedimento o quelle “mute” sono perfettamente immuni da vizi?
6 Settembre 2010 · Anonimo
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