Cartelle esattoriali nulle – indicazione del responsabile obbligatoria sui ruoli consegnati da giugno 2008

L’indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento è obbligatoria solo per gli atti successivi al 1° giugno 2008

La Corte costituzionale ha posto l'avallo sulla norma, introdotta dal "milleproroghe" dello scorso anno, che "limitava" la nullità delle cartelle di pagamento cosiddette "mute", prive cioè dell'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica delle stesse, a quelle relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008.

Con la sentenza numero 58/2009 la Consulta ha, difatti, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 4-ter, del Dl 248/2007, sollevata con riferimento agli articoli 3, 23, 24, 97 e 111 della Costituzione.

La pronuncia arriva in risposta alle censure, riunite in un unico giudizio, mosse dalle Commissioni tributarie provinciali di Lucca e Isernia, nonché dal giudice di pace di Genova. Censure non tutte prese in esame dalla Corte (in particolare quelle relative agli articoli 2, 101, 102 e 108 della Costituzione), per la confusione o la genericità delle argomentazioni alla loro base, che ne hanno causato l'inammissibilità.

Con la sentenza numero 58/2009 si chiude, in un certo senso, il cerchio apertosi a seguito di un precedente intervento della Consulta.

Il chiaro riferimento è all'ordinanza numero 377/2007, con la quale i giudici di piazza del Quirinale avevano affermato che l'indicazione del responsabile del procedimento fosse un "adempimento di non scarsa utilità", correlato al diritto di difesa del cittadino e al buon andamento della Pubblica Amministrazione; dalla quale, però, diverse Corti di merito avevano tratto spunto per arrivare a sancire la nullità delle cartelle che di tale indicazione fossero sprovviste.

Una incertezza interpretativa che nemmeno l'entrata in vigore della disposizione contenuta nel Dl 248/2007 aveva contribuito a sciogliere.

Anche a questo servirà la sentenza numero 58/2009. A parte l'aver "smontato" le esaminate questioni di legittimità, infatti, la pronuncia da un lato ribadisce come sia da escludere la nullità per le cartelle "mute" emesse prima dell'emanazione della norma incriminata, dall'altro ricorda il rango non costituzionale dello Statuto del contribuente.

Legge che, tra l'altro, pur stabilendo (all'articolo 7, comma 2) che gli atti dell'Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare il responsabile del procedimento, non prevede affatto la nullità quale conseguenza di tale mancanza. Una nullità che nemmeno può farsi discendere, "in mancanza di un'espressa previsione normativa...dai principi di cui all'articolo 97 Cost. o da quelli del diritto tributario e dell'azione amministrativa".

Non resta, infine, che porre in evidenza, leggendo la sentenza, un principio che va oltre il caso in questione: prevedere, a partire da un certo momento, un effetto più grave, rispetto alla disciplina previgente, per la violazione di una norma, non è irragionevole e, quindi, non viola l'articolo 3 della Costituzione.

Meglio tenerlo a mente la prossima volta che si invocherà l'ingiustificata disparità di trattamento fra i contribuenti.

di Alfonso Lucarelli

Termine di decorrenza per l'indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento La Cassazione conferma

L’indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento è obbligatoria solo per gli atti successivi al 1° giugno 2008. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza 14791/2012 accogliendo il ricorso di Equitalia Spa contro una sentenza della Commissione regionale della Puglia che, invece, aveva annullato una cartella di pagamento emessa con riferimento a ruoli precedenti il 1° giugno 2008 per via della mancata indicazione del funzionario di riferimento.

La Suprema corte, rifacendosi a un proprio precedente a Sezioni unite (11722/2012), ha chiarito che: “l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'Amministrazione finanziaria non è richiesta dall'articolo 7 della legge 27 luglio 2000 numero 212 (statuto del contribuente), a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dall'articolo 36, comma 4ter, del Dl 31 dicembre 2007, numero 248, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008”.

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13 Agosto 2013 · Paolo Rastelli