Riscossione coattiva esattoriale – Cartella di pagamento ed ingiunzione fiscale sono equipollenti

A parere dell'Agenzia delle Entrate (Risoluzione 149/2017) e come confermato dall'articolo 36, comma 2 della legge 31/2008, il sistema della riscossione coattiva delle entrate – tributarie e non – degli Enti locali è stato oggetto, negli ultimi anni, di vari interventi normativi. In base all’attuale assetto, in sostanza, i Comuni possono avvalersi, alternativamente, delle seguenti modalità: affidamento all'Agenzia delle Entrate Riscossione; riscossione in forma diretta o con affidamento ai concessionari locali.

Nel primo caso, la riscossione coattiva è effettuata, secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973; nel secondo caso, la riscossione è effettuata, invece, tramite l’ingiunzione fiscale prevista dal regio decreto 639/1910.

Per i debiti tributari, in particolare, quindi ICI, IMU e altre imposte e tasse, la competenza è del giudice tributario e il riferimento è il Decreto legislativo 546/92 anche riguardo ai termini di opposizione (60 giorni). Per le ingiunzioni che riguardano altri tipi di debito, come per esempio le multe, il giudice competente rimane quello ordinario. I termini e il giudice competente per l'opposizione sono in ogni caso specificati nell'ingiunzione stessa.

L'ingiunzione può essere notificata anche via posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

1 Settembre 2019 · Ludmilla Karadzic