Validità delle notifiche al vecchio indirizzo in caso di cambio di residenza

Validità delle notifiche al vecchio indirizzo in caso di cambio di residenza

Nel caso di cambio di residenza, per verificare la validità della notifica degli atti effettuata al vecchio indirizzo, occorre fare riferimento alle seguenti regole.

Notifica di un atto effettuata al vecchio indirizzo tra il 19.12.2003 ed il 3.7.2006 incluso

Tali notifiche sono nulle, anche se avvenute dopo pochi giorni dal cambiamento di indirizzo. Ciò per effetto della sentenza della Corte costituzionale numero 360 del 19.

12.2003, che ha stabilito che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente hanno effetto ai fini delle notifiche dal momento stesso della avvenuta variazione anagrafica e non dal sessantesimo giorno successivo, come previsto dall'articolo 60, ultimo comma, del DPR numero 600/1973, dichiarato incostituzionale. In questo arco temporale, dunque, le variazioni di indirizzo del contribuente producevano effetto immediato, senza l’obbligo, a carico del contribuente, di comunicare la variazione all'ufficio competente. Conseguentemente gli atti di accertamento notificati in tale periodo al vecchio indirizzo del contribuente sono nulli.

Notifica di un atto effettuata al vecchio indirizzo dopo il 4 luglio 2006

Dopo il 4 luglio 2006, le variazioni di indirizzo producono effetto dopo trenta giorni e pertanto, dopo la data suddetta, le notifiche effettuate al vecchio indirizzo sono valide se effettuate entro il trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione. Ciò in quanto il 4 luglio 2006 è entrato in vigore il d.l. 223/06 convertito nella legge 248/06, il cui articolo 37, comma 27, prevede: “le variazioni di indirizzo, ai fini delle notifiche, hanno effetto a partire dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dall'articolo 36. Se la comunicazione è stata omessa la notifica è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale”.

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27 Agosto 2013 · Giuseppe Pennuto