Capitalizzazione trimestrale degli interessi vietata dal codice civile indipendentemente dalla data di stipula del contratto di conto corrente

La sentenza della Corte costituzionale numero 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 25, comma 3, decreto legislativo numero 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.

Pertanto, in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi, le clausole anatocistiche dei contratti di conto corrente, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'articolo 1283 del codice civile, il quale prevede che non è possibile che gli interessi producano a loro volta interessi se non è trascorso almeno un semestre dalla nascita dell'obbligazione.

Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 21027 del 13 settembre 2013.

17 Settembre 2013 · Ludmilla Karadzic