Canone RAI in bolletta elettrica e famiglia di fatto

In relazione alla definizione di famiglia anagrafica rileva la certificazione del Comune competente: il Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223) prevede, all'articolo 13, che i soggetti effettuino dichiarazioni anagrafiche quali la costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, mediante apposita modulistica per effettuare le dichiarazioni anagrafiche predisposta dal Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno ed adottata da ogni Comune.

L'articolo 4 dello stesso Decreto evidenzia che, agli effetti anagrafici, per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (unico nucleo familiare); una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

I soggetti che effettuano dichiarazioni anagrafiche chiariscono se nell'abitazione sita all'indirizzo di residenza sono già iscritte delle persone ed indicano se sussistono o non sussistono, rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con esse. Persone o famiglie che coabitano nello stessa abitazione possono dar luogo, a distinte famiglie anagrafiche (distinti nuclei familiari) solo se tra i componenti delle due famiglie non vi sono tali vincoli.

Nella pubblicazione Metodi e Norme, serie B, n. 29 del 1992, redatta congiuntamente dall'ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) e dal Ministero dell'Interno, si precisa che la prova dei vincoli affettivi di cui alla definizione della famiglia anagrafica (art. 4 del già citato Regolamento Anagrafico) viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia.

La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.

Pertanto, se due soggetti A e B appartengono alla medesima famiglia anagrafica, ed il soggetto B ha sempre pagato l'abbonamento tv mentre l’utenza elettrica residenziale è invece intestata al soggetto A, il canone è dovuto una sola volta. Il canone sarà addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al soggetto A e lo sportello SAT procederà alla voltura del canone di abbonamento nei confronti del soggetto A. IL soggetto A ed il soggetto B non devono presentare alcuna dichiarazione sostitutiva.

Così riportano, fra l'altro le FAQ pubblicate il 26 aprile 2016 dall'Agenzia delle entrate.

29 Aprile 2016 · Ludmilla Karadzic