La cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina l’immediata estinzione

Prima della riforma del diritto societario (in vigore dal 1° gennaio 2004) non vi era estinzione delle società fino a quando permanevano rapporti giuridici pendenti e l'atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese non valeva a modificare questo regime.

In pratica, fino al momento dell'esaurimento dei rapporti pendenti permaneva la legittimazione processuale in capo alla società: i singoli soci non potevano agire in proprio per far valere presunti crediti vantati dalla società, potendo essi agire, quali organi della società tuttora in vita, solo qualora ne avessero avuto la rappresentanza.

Con la riforma del diritto societario la giurisprudenza ha chiarito che la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva al 1° gennaio 2004.

La riforma, infatti, modificando l'articolo 2495 del codice civile, ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione: con la conseguenza che per le società cancellate in epoca anteriore al 1° gennaio 2004 l'estinzione opera solo a partire dalla predetta data.

Questo il principio ribadito dai giudici della Corte di cassazione con la sentenza 22690/15.

10 Novembre 2015 · Ludmilla Karadzic