Bolli e cambiali – il contrassegno telematico ha sostituito la marca da bollo
A decorrere dal 1° gennaio 2007 i valori bollati non costituiscono più un sistema di pagamento dell'imposta di bollo
Bolli e cambiali - la marca va in pensione sostituita dal contrassegno telematico
Il bollo sulla cambiale
Il bollo sulla cambiale è pari al 12 per mille dell'importo facciale.
Il bollo va arrotondato ad euro 0,10 per difetto (se la frazione di bollo calcolato arriva fino a 0,05 euro) o per eccesso (negli altri casi).
Il bollo minimo sulla cambiale è di Euro 0,50.
Es.: Valore dell'effetto € 18.968,30.
a) Calcolo del bollo € 18.968,30/1000*12= € 227,6196
c) arrotondamento come visto sopra allo 0,10 inferiore = € 227,60 di bollo per singola cambiale.
La cambiale, che si può acquistare presso le tabaccherie, ha vari tagli. Per raggiungere l'importo del bollo voluto, sul retro devono essere essere incollati dei bolli integrativi che vengono stampati dal tabaccaio.
I bolli supplementari devono essere annullati con timbro a data e l'operazione è possibile sia presso gli Uffici del Registro (gratuitamente), che presso gli Uffici Postali (occorre aggiungere anche un francobollo da € 0,10, quale commissione per l'annullamento). L'annullamento dei bolli deve essere antecedente la data di emissione, e la cambiale non deve essere firmata.
Il bollo calcolato rappresenta il limite minimo, in quanto se si bolla in eccesso non succede nulla. Se si bolla in difetto, invece, la cambiale perde le sue caratteristiche di titolo esecutivo, anche se integrata successivamente, e non viene accettata allo sconto dalle Banche.
In pratica, apponendo i bolli, la cambiale non pagata rappresenta una causa vinta ed il suo titolare può iniziare gli atti esecutivi (pignoramento e vendita all'asta di beni del debitore) nei confronti del debitore.
Fuori corso i foglietti bollati e le marche da bollo per cambiali
Con decreto del 26 maggio 2009, pubblicato in gazzetta ufficiale il 9 giugno 2009, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dichiarato fuori corso i foglietti bollati e le marche da bollo per cambiali. In particolare, vanno fuori corso i foglietti bollati per cambiali recanti l’importo dell'imposta assolta in lire euro e in euro e le marche da bollo per cambiali, il cui valore è espresso in lire, in lire-euro e in euro.
A partire dal 5 dicembre 2009, il contrassegno "telematico" ha sostituito in modo stabile e definitivo la vecchia marca da bollo cartacea.
Nel dettaglio:
- La Finanziaria 2007 aveva previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2007 i valori bollati non costituivano più un sistema di pagamento dell'imposta di bollo . Il Ministero, valutati i tempi per lo smaltimento delle scorte, con il decreto ministeriale25/05/07 aveva dichiarato fuori corso, dal 1° settembre 2007 i valori bollati con importi espressi in lire, in lire-euro ed in euro. Il medesimo provvedimento, però, non aveva dichiarato il fuori corso dei foglietti bollati per cambiali e le marche da bollo per cambiali che, dunque, mantenevano la loro validità;
- l''articolo 1 del Decreto 26/05/09, dispone che a decorrere dal centottantesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, (vale a dire dal 5 Dicembre 2009) i suddetti valori non avranno più diritto di circolare e prevede che, a decorrere dal 9 giugno 2009, possono essere avviate le procedure per la distruzione dei valori bollati non ancora distribuiti ai rivenditori ;
- a seguito dell'emanazione del decreto ministerialeè previsto che vi sia il solo foglietto per cambiali privo, al momento dell'acquisto, del valore del bollo e sul quale dovrà essere apposto il contrassegno telematico rilasciato dagli intermediari convenzionati con l'Agenzia delle Entrate (rivenditori di generi di monopolio e altri soggetti autorizzati alla vendita), attestante il pagamento dell'imposta dovuta.
Si ricorda che la cambiale è un titolo di credito all'ordine ed attribuisce al legittimo possessore il diritto incondizionato a farsi pagare una somma determinata alla scadenza indicata.
Il titolo nel quale manchi uno dei seguenti requisiti non vale come cambiale (artt. 2 e 101 della “legge cambiaria” - regio decreto 14 dicembre 1933, numero 1669 e successive modificazioni):
a) la denominazione di cambiale;
b) la promessa incondizionata o l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
c) il nome del beneficiario (pagherò) o del trattario (tratta);
d) il nome del debitore, con l’indicazione del luogo e data di nascita e/o codice fiscale;
e) la sottoscrizione dell'emittente o del traente.
Il contrassegno ha elevatissime caratteristiche di sicurezza, in quanto presenta appositi punti di strappo che ne impediscono il distacco dall'atto senza che lo stesso si laceri, e i dati relativi a ogni valore emesso sono acquisiti dall'Agenzia delle Entrate tramite il gestore informatico del servizio, consentendo di individuare eventuali contraffazioni.
I contrassegni telematici non devono essere più annullati alle Poste.
Nuovi contrassegni telematici anti falsificazione
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato, in data 12 gennaio 2015, l'emissione di nuovi contrassegni telematici finalizzata a prevenire e contrastare la falsificazione, sempre più diffusa, messa in atto per riscuotere imposte di bollo, anche su cambiali, contributi unificati e contributi amministrativi per il passaporto.
Le nuove etichette, realizzate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, hanno la stessa forma e dimensione (55 x 40 mm) di quelle emesse fin ad oggi; cambia però la cromia di fondo: si passa dal verde al celeste, visto l’innesto dei nuovi inchiostri dotati di maggiori caratteristiche di sicurezza che prevengano l’alterazione e la falsificazione.
Le giacenze in essere presso i tabaccai, dei contrassegni telematici con la vecchia grafica, saranno ancora valide fino ad esaurimento delle scorte.
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