Bollo auto » Tutti i casi in cui si può ottenere il rimborso
Come ottenere il rimborso del bollo auto
In quali casi può essere richiesto il rimborso del bollo auto? Dove reperire il modulo e a chi presentare la domanda di rimborso?
E’ possibile richiedere il rimborso del bollo auto già pagato nei seguenti casi:
- Se è stato effettuato un pagamento doppio per errore;
- Se è stato versato un importo in eccesso rispetto al dovuto;
- Se è stato effettuato un pagamento non dovuto, ad esempio per un errore nella trascrizione della targa, per una errata indicazione della scadenza o della Regione.
Esiste poi un altra situazione in cui è contemplato il rimborso, ovvero qualora il proprietario perda il possesso del proprio veicolo per furto o rottamazione nel periodo in cui la tassa automobilistica è ancora in corso di validità.
Si può allora richiedere il rimborso della quota parte della tassa automobilistica versata ma non goduta o la compensazione sulla tassa da versare per l'acquisto di una nuova auto di proprietà.
In tutti i casi citati, sono infatti due le modalità per riottenere quanto dovuto: rimborso o compensazione.
Documenti e costi per ottenere il rimborso del bollo auto
La richiesta di rimborso:
- deve essere effettuata entro 3 anni dall'ultimo versamento, utilizzando i moduli predisposti dalla regione o in carta semplice (in tal caso deve contenere le generalità del richiedente, incluso il codice fiscale e il numero di telefono, e le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso: c/c postale, bancario oppure a mani);
- deve essere presentata presso le delegazioni ACI o gli uffici provinciali ACI;
- deve essere corredata:
- in caso di pagamento doppio, dell'originale della ricevuta di pagamento del bollo da rimborsare, della fotocopia della ricevuta di pagamento del bollo valido e della fotocopia del libretto di circolazione;
- in caso di pagamento in eccesso, della fotocopia della ricevuta di pagamento del bollo da rimborsare e della fotocopia del libretto di circolazione;
- in caso di pagamento non dovuto, dell'originale della ricevuta di pagamento del bollo da rimborsare e di un documento che dimostri la perdita del possesso del veicolo (ad es. certificato di rottamazione o denuncia di furto).
La richiesta verrà respinta nel caso in cui la somma da rimborsare sia troppo bassa ma, anche qui, l’importo minimo rimborsabile varia da regione a regione.
Come si effettua la richiesta per il rimborso del bollo auto
La procedura per il rimborso varia in base alla regione e, in alcune di esse (ad esempio in Calabria), il rimborso non è previsto.
È possibile, tuttavia, individuare una disciplina comune, in particolare tra le regioni convenzionate con l’ACI che sono: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento.
Il cittadino può, attraverso i moduli specifici, richiedere il rimborso su conto della somma o in alternativa la compensazione con i periodi d’imposta successivi, procedimento che consente di velocizzare la pratica utilizzando la somma in credito come parziale pagamento della scadenza successiva.
Ad ogni modo il rimborso non può essere corrisposto per somme inferiori a 16,53 euro e, ancora più importante, il diritto al rimborso e alla compensazione cade in prescrizione con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
I moduli per la richiesta di rimborso del bollo auto sono disponibili presso il sito dell'Aci, oppure, in modalità cartacea, presso banche e tabaccai abilitati alla riscossione.
La perdita di possesso o la demolizione veicolo - impatto sull'obbligo di pagamento del bollo auto
A decorrere dal 1° gennaio 2004 si può richiedere il rimborso del bollo auto anche nei seguenti casi:
- perdita di possesso per furto, previa annotazione al PRA;
- demolizione, certificata ai sensi dell'articolo 46 del D. Leg.vo 5/2/1997 numero 22 (Decreto Ronchi) e successive modificazioni e integrazioni;
E' riconosciuto il diritto al rimborso della tassa automobilistica per i mesi di mancato godimento del veicolo, purché l'evento non si sia verificato nell'ultimo mese del periodo di imposta.
Il rimborso della tassa automobilistica deve essere calcolato in dodicesimi, a decorrere dal mese in cui si è verificato l'evento.
Se la data dell'evento (furto o consegna del veicolo) ricade entro il termine ultimo per pagare il bollo (compresi slittamenti), le tasse non sono dovute o, se versate, danno luogo al totale rimborso, a condizione che le relative pratiche vengano presentate al PRA.
In alternativa al rimborso è prevista la possibilità di portare l'importo versato in eccedenza a copertura parziale o totale del bollo di un altro veicolo nuovo o usato, il cui acquisto avvenga entro il quadrimestre successivo al mese in cui si è verificato l'evento.
Nel caso di esportazione all'estero, previa annotazione al PRA della relativa pratica, è riconosciuto l'esonero dal pagamento dell'intero periodo oppure il rimborso totale dell'importo già corrisposto, esclusivamente nel caso in cui sia l'evento, sia la presentazione al PRA della relativa pratica ricadano entro il termine utile di pagamento della tassa.