Requisiti per l’azione revocatoria – Quando l’atto dispositivo revocando viene effettuato dal debitore prima o dopo l’insorgenza del credito
Azione revocatoria di atti del debitore effettuati prima e dopo l’insorgenza del credito
Qualora l’azione revocatoria abbia per oggetto atti del debitore disposti in epoca anteriore al sorgere del credito, è richiesta, quale condizione per l’esercizio dell’azione revocatoria, la dolosa preordinazione dell’atto da parte del debitore al fine di compromettere il soddisfacimento del credito e, in caso di atto a titolo oneroso, la partecipazione del terzo a tale pianificazione.
Se l’azione revocatoria ha per oggetto atti del debitore posteriori al sorgere del credito, ad integrare l’elemento soggettivo di un intento fraudolento è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore e nel terzo acquirente del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni del creditore.
L’anteriorità, ovvero la posteriorità del credito, rispetto all’atto dispositivo che si intende revocare, muta radicalmente la tipologia di richieste e di eccezioni su cui il giudice è chiamato a pronunciarsi, nonché dei fatti controversi e probatori relativi alla proposta azione revocatoria. Nel primo caso dovendosi allegare e provare il dolo generico e la consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, del possibile danno che possa derivare al creditore dall’atto dispositivo. Nel secondo scenario, invece, bisogna dimostrare la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore.
Dunque, quando il credito sia sorto in epoca successiva all’atto che si chiede di revocare, al creditore non è sufficiente provare l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, ma deve dimostrare la dolosa preordinazione della vendita del bene al fine di pregiudicare le proprie ragioni.
Questi i contenuti della sentenza numero 13446/13 della Corte di Cassazione.
3 Giugno 2013 · Ludmilla Karadzic
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Stai leggendo Requisiti per l’azione revocatoria – Quando l’atto dispositivo revocando viene effettuato dal debitore prima o dopo l’insorgenza del credito • Autore Ludmilla Karadzic • Articolo pubblicato il giorno 3 Giugno 2013 • Ultima modifica effettuata il giorno 14 Aprile 2018 • Classificato nelle categorie azione revocatoria di atti del debitore finalizzati a non rimettere i debiti ai propri creditori, revocatoria e declaratoria di nullità degli atti • Numero di commenti e domande: 6. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .
ho acquistato casa libera da ipoteche e pignoramento a distanza di 3 mesi da rogito notarile equitalia mi fa una revoca dell’atto dicendo che la venditrice aveva debiti tributari con equitalia e pertanto non poteva vendere …ora io mi chiedo è normale tutto ciò visto che quando ho firmato il rogito notarile era tutto ok…è giusto che io perda la casa?
Non possono essere sottoposti ad azione revocatoria gli atti del debitore riguardanti le vendite ed i preliminari di vendita immobiliare conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.
Pertanto, se lei ha acquistato l’immobile a prezzo di mercato, non è parente o affine del debitore, e l’immobile acquistato costituisce residenza per lei o per suoi parenti o affini entro il terzo grado, potrà opporsi con successo, essendone legittimato, all’azione revocatoria dell’atto di compravendita promossa da Equitalia.
scusa, ma mettiamo caso che io ho acquistato casa libera da ipoteca e dopo 3 mesi equitalia mi ipoteca casa e pignora per debiti tributari della venditrice ed visto che non siamo parenti equitalia non può ipotecarmi casa dato che nel momento dell’atto notarile tutto era libero….mettiamo caso che io dopo 2 anni mi innamoro della figlia della venditrice, significa che io e la venditrice siamo parenti cioè affini di 1 grado allora equitalia mi potrà ipotecar casa? oppure si fa riferimento al giorno in cui ho effettuato l’atto notarile
Delle due, naturalmente, la seconda. L’eventuale acquisto fittizio va fatto prima di diventare affine del debitore.
quindi qualora caso dovrebbe succedere equitalia non potrà far nulla visto che nel momento del rogito io e la venditrice non siamo nulla nè parenti e ne affini giusto .grazie
Sì ed auguri per le prossime nozze con la debitrice o con sua figlia.