Requisiti per l'azione revocatoria di un atto dispositivo del debitore
Azione revocatoria di atti del debitore effettuati prima e dopo l’insorgenza del credito
Qualora l’azione revocatoria abbia per oggetto atti del debitore disposti in epoca anteriore al sorgere del credito, è richiesta, quale condizione per l’esercizio dell’azione revocatoria, la dolosa preordinazione dell’atto da parte del debitore al fine di compromettere il soddisfacimento del credito e, in caso di atto a titolo oneroso, la partecipazione del terzo a tale pianificazione.
Se l’azione revocatoria ha per oggetto atti del debitore posteriori al sorgere del credito, ad integrare l’elemento soggettivo di un intento fraudolento è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore e nel terzo acquirente del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni del creditore.
L’anteriorità, ovvero la posteriorità del credito, rispetto all’atto dispositivo che si intende revocare, muta radicalmente la tipologia di richieste e di eccezioni su cui il giudice è chiamato a pronunciarsi, nonché dei fatti controversi e probatori relativi alla proposta azione revocatoria. Nel primo caso dovendosi allegare e provare il dolo generico e la consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, del possibile danno che possa derivare al creditore dall’atto dispositivo. Nel secondo scenario, invece, bisogna dimostrare la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore.
Dunque, quando il credito sia sorto in epoca successiva all’atto che si chiede di revocare, al creditore non è sufficiente provare l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, ma deve dimostrare la dolosa preordinazione della vendita del bene al fine di pregiudicare le proprie ragioni.
Questi i contenuti della sentenza numero 13446/13 della Corte di Cassazione.
3 Giugno 2013 · Ludmilla Karadzic
Argomenti correlati: azione revocatoria di atti del debitore finalizzati a non rimettere i debiti ai propri creditori, revocatoria e declaratoria di nullità degli atti
Approfondimenti
Azione revocatoria di atti del debitore - Intento fraudolento e preordinazione dolosa ai danni del creditore
Com'è noto, l'azione revocatoria è l'azione giudiziale con cui il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci, nei suoi confronti, gli atti di disposizione del patrimonio del debitore finalizzati a compromettere la futura riscossione coattiva del credito. Se l'azione revocatoria ha per oggetto atti posteriori al sorgere del credito, ad integrare l'elemento soggettivo dell'intento fraudolento dell'atto disposto dal debitore è sufficiente la semplice conoscenza, nel debitore e nel terzo acquirente, del danno che la disposizione arreca all'azione esecutiva del creditore. Invece, laddove, l'azione revocatoria ha per oggetto atti anteriori al sorgere del credito, è richiesta, quale condizione per l'esercizio dell'azione ...
Fondo patrimoniale ed azione revocatoria
Come si esplica l'azione revocatoria del fondo patrimoniale La revocatoria è un'azione legale che può rendere inefficace il fondo patrimoniale. La revocatoria può essere chiesta al giudice dai creditori che siano in grado di dimostrare che la costituzione del fondo è stata esclusivamente finalizzata ad evitare il rimborso, tramite escussione coattiva, di quanto loro dovuto da parte del debitore. Passando al'’esame dei requisiti per l'esperimento dell'azione revocatoria, l'articolo 2901 del codice civile prevede espressamente la sussistenza dei seguenti elementi: oggettivo, cosiddetto eventus damni, soggettivo cosiddetta scientia damni - e cioè che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore ...
Condizioni perchè possa essere accolta azione revocatoria - Quando l'atto di disposizione del debitore è anteriore o posteriore all'insorgenza del credito
Ove l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'accoglimento dell'azione revocatoria dipende dalla sola conoscenza, da parte del terzo, che il disponente debitore sia già vincolato verso altri creditori e che l'atto posto in essere arrechi pregiudizio alla garanzia patrimoniale del disponente. Invece, per l'accoglimento dell'azione revocatoria, qualora abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere del credito, è necessaria la conoscenza, da parte del terzo, che al disponente sarebbe stato successivamente concesso lo specifico credito per cui è proposta l'azione. Questo il principio di diritto enunciato dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza ...
Assistenza gratuita - Cosa sto leggendo
Richiedi assistenza gratuita o ulteriori informazioni su requisiti per l'azione revocatoria di un atto dispositivo del debitore. Clicca qui.
Stai leggendo Requisiti per l'azione revocatoria di un atto dispositivo del debitore • Autore Ludmilla Karadzic
Commenti e domande
Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) e visualizzare il form per l'inserimento, devi prima accedere. Potrai accedere velocemente come utente anonimo.
» accesso rapido anonimo (test antispam)
ho acquistato casa libera da ipoteche e pignoramento a distanza di 3 mesi da rogito notarile equitalia mi fa una revoca dell’atto dicendo che la venditrice aveva debiti tributari con equitalia e pertanto non poteva vendere …ora io mi chiedo è normale tutto ciò visto che quando ho firmato il rogito notarile era tutto ok…è giusto che io perda la casa?
Non possono essere sottoposti ad azione revocatoria gli atti del debitore riguardanti le vendite ed i preliminari di vendita immobiliare conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.
Pertanto, se lei ha acquistato l’immobile a prezzo di mercato, non è parente o affine del debitore, e l’immobile acquistato costituisce residenza per lei o per suoi parenti o affini entro il terzo grado, potrà opporsi con successo, essendone legittimato, all’azione revocatoria dell’atto di compravendita promossa da Equitalia.
scusa, ma mettiamo caso che io ho acquistato casa libera da ipoteca e dopo 3 mesi equitalia mi ipoteca casa e pignora per debiti tributari della venditrice ed visto che non siamo parenti equitalia non può ipotecarmi casa dato che nel momento dell’atto notarile tutto era libero….mettiamo caso che io dopo 2 anni mi innamoro della figlia della venditrice, significa che io e la venditrice siamo parenti cioè affini di 1 grado allora equitalia mi potrà ipotecar casa? oppure si fa riferimento al giorno in cui ho effettuato l’atto notarile
Delle due, naturalmente, la seconda. L’eventuale acquisto fittizio va fatto prima di diventare affine del debitore.
quindi qualora caso dovrebbe succedere equitalia non potrà far nulla visto che nel momento del rogito io e la venditrice non siamo nulla nè parenti e ne affini giusto .grazie
Sì ed auguri per le prossime nozze con la debitrice o con sua figlia.