Requisiti per l’azione revocatoria – Quando l’atto dispositivo revocando viene effettuato dal debitore prima o dopo l’insorgenza del credito

Azione revocatoria di atti del debitore effettuati prima e dopo l'insorgenza del credito

Qualora l'azione revocatoria abbia per oggetto atti del debitore disposti in epoca anteriore al sorgere del credito, è richiesta, quale condizione per l’esercizio dell'azione revocatoria, la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore al fine di compromettere il soddisfacimento del credito e, in caso di atto a titolo oneroso, la partecipazione del terzo a tale pianificazione.

Se l’azione revocatoria ha per oggetto atti del debitore posteriori al sorgere del credito, ad integrare l'elemento soggettivo di un intento fraudolento è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore e nel terzo acquirente del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore.

L'anteriorità, ovvero la posteriorità del credito, rispetto all'atto dispositivo che si intende revocare, muta radicalmente la tipologia di richieste e di eccezioni su cui il giudice è chiamato a pronunciarsi, nonché dei fatti controversi e probatori relativi alla proposta azione revocatoria. Nel primo caso dovendosi allegare e provare il dolo generico e la consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, del possibile danno che possa derivare al creditore dall'atto dispositivo. Nel secondo scenario, invece, bisogna dimostrare la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore.

Dunque, quando il credito sia sorto in epoca successiva all'atto che si chiede di revocare, al creditore non è sufficiente provare l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, ma deve dimostrare la dolosa preordinazione della vendita del bene al fine di pregiudicare le proprie ragioni.

Questi i contenuti della sentenza numero 13446/13 della Corte di Cassazione.

3 Giugno 2013 · Ludmilla Karadzic





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