Azione recuperatoria nel contenzioso tributario e amministrativo – Quando la notifica dell’atto presupposto è omessa o viziata da nullità

Le opposizioni cosiddette recuperatorie, con le quali si fa valere una ragione che non è stato possibile dedurre in precedenza a causa dell’omessa conoscenza legale dell'atto presupposto (prodromico), vanno proposte nel rispetto dei termini previsti per l’impugnazione di quell'atto e innanzi al giudice che ne avrebbe avuto la giurisdizione in caso di tempestivo esperimento del rimedio.

Ad esempio, in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, l'opposizione con la quale si deduce che la cartella di pagamento costituisce il primo atto con il quale la parte è venuta a conoscenza della sanzione irrogata (risultando omessa o comunque nulla la notificazione del verbale di accertamento della violazione) deve essere proposta, ai sensi del decreto legislativo 150/2011, articolo, entro trenta giorni dalla notifica della cartella stessa e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex articolo 615 del codice di procedura civile (corte di cassazione a sezioni unite sentenza 220809/2017).

Così, l’opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento posto in essere dall'agente di riscossione, con la quale se ne deduca il vizio per omessa o invalida notifica della cartella di pagamento o di altro atto presupposto, va proposta - ai sensi del decreto legislativo 546/1992 articolo 2, comma 1, e articolo 19, nonché del DPR 602/1973, articolo 57, e dell’articolo 617 del codice ci procedura civile, - davanti al giudice tributario, in quanto essa si risolve nell’impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario (Corte di cassazione a sezioni unite sentenza 13913/2017).

Dinanzi al giudice dell’esecuzione, pertanto, non possono essere dedotti motivi che dovevano farsi valere con ricorso alla giurisdizione tributaria, neppure quando il contribuente non abbia avuto conoscenza dell’atto presupposto da impugnare. In tal caso, infatti, l’impugnazione, ancorché tardiva, si deve comunque proporre al giudice tributario nei termini previsti dal rito.

In materia di esecuzione forzata per la riscossione di entrate di natura tributaria, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale 114/2018, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il DPR 602/1973, articolo 57, nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione regolata dall'articolo 615 del codice di procedura civile, in relazione agli atti della procedura successivi alla notifica della cartella o dell’avviso di pagamento, le opposizioni cosiddette recuperatorie, ossia con le quali l’opponente intenda contestare il diritto dell’ente impositore o dell’agente di riscossione di agire in esecuzione per ragioni riferibili agli atti prodromici (presupposti), di cui egli non abbia avuto conoscenza per omessa o viziata notifica, devono proporsi innanzi al giudice tributario nel termine di rito ivi previsto.

Si tratta dei principi giuridici, in tema di opposizioni recuperatorie nel contenzioso tributario e amministrativo, enunciati dalla Suprema Corte di cassazione nell'ordinanza 11900/2019.

9 Maggio 2019 · Giorgio Valli





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