Notifica della cartella esattoriale dopo l’avviso di accertamento

Cosa è l'avviso di accertamento

L'avviso di accertamento è un atto mediante il quale viene formalmente notificato un addebito al contribuente.

L’avviso di accertamento può essere:

L'avviso di accertamento deve indicare:

Decadenza dell'avviso di accertamento

L’avviso di accertamento può riguardare, a pena di decadenza, un addebito riferibile ad una finestra temporale di cinque anni che termina alla data di notifica dell'atto.  Per il bollo auto la finestra temporale di decadenza è di quattro anni.

Impugnazione dell'avviso di accertamento

L’avviso può essere impugnato dal contribuente entro 60 giorni dalla notifica. Dopo tale termine l'avviso di accertamento diventa definitivo e, in caso di mancato pagamento, l'importo iscritto a ruolo per essere escusso attraverso cartella esattoriale.

In caso di impugnazione parte delle imposte accertate sono comunque riscuotibili e in quanto tali iscritte a ruolo.

Lo strumento deflativo noto con il termine di acquiescenza

A volte, per il contribuente che riceve un avviso di accertamento può essere più conveniente accettare di pagare la maggiore imposta definita dall'ufficio piuttosto che intraprendere la strada incerta ed onerosa di un lungo contenzioso.

L'accettazione dell'atto, giuridicamente definita "acquiescenza", è regolamentata dal decreto legislativo numero 218 del 1997 e consiste in una definizione in via amministrativa dell'atto impositivo.

Tale definizione, ancora più conveniente quando l'accertamento emesso dall'ufficio è fondato su dati difficilmente contestabili davanti al giudice tributario, comporta per il contribuente notevoli vantaggi che si sostanziano, principalmente, nell'abbattimento delle sanzioni irrogate.

Definire l'atto per acquiescenza consente, infatti, di pagare solo 1/4 delle sanzioni amministrative indicate nell'atto. Detta riduzione spetta a condizione che:

Dunque, con  l'acquiescenza il contribuente versa - entro i termini - le somme dovute a seguito di un accertamento operato dall'Ufficio, senza impugnarlo e senza ricorrere alla procedura dell'accertamento con adesione, ed ottiene il diritto alla riduzione ad 1/4 delle sanzioni irrogate.

Le somme dovute a seguito di accertamento possono essere versate anche ratealmente. In tal caso sono dovuti gli interessi legali e il contribuente è tenuto a prestare garanzia.

Definizione agevolata delle sanzioni

Anche gli atti di contestazione con cui vengono irrogate solo le sanzioni possono essere definiti per acquiescenza.

Il contribuente ha la possibilità di usufruire della riduzione ad 1/4 della sanzione irrogata, e comunque non inferiore ad 1/4 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi e relativi a ciascun tributo, se entro il termine per la proposizione del ricorso, e cioè entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, effettua il versamento, rinunciando ad impugnare lo stesso.

Quando è possibile aderire all'accertamento

L'accertamento con adesione è applicabile quando l'accertamento si basa su elementi non certi, che possono essere oggetto di diversa valutazione.

L'accertamento con adesione consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l'insorgere di una lite tributaria.

Si tratta, sostanzialmente, di un "accordo" tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.

La procedura riguarda tutte le più importanti imposte  e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall'ufficio.

Accertamento con adesione per iniziativa d'ufficio

L'ufficio, tramite un invito a comparire, può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario, prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento.

L'invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d'imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell'appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento.

Se il contribuente non aderisce all'invito a comparire non potrà in seguito ricorrere a tale istituto per gli stessi elementi e periodi d'imposta indicati nell'invito.

Accertamento con adesione su richiesta del contribuente

Il contribuente stesso può avviare la procedura presentando una domanda in carta libera in cui chiede all'ufficio di formulargli una proposta di accertamento per una eventuale definizione.

La domanda può essere presentata all'ufficio competente:

La domanda di adesione, corredata di tutte le informazioni anagrafiche e di ogni possibile recapito anche telefonico, deve essere presentata - prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale - all'ufficio che lo ha emesso entro 60 giorni dalla notifica dell'atto mediante consegna diretta o a mezzo posta.

Nel caso di invio dell'istanza per posta ordinaria vale la data di arrivo all'ufficio, mentre vale la data di spedizione se inviata mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio formula al contribuente, anche telefonicamente, l'invito a comparire.

Il contribuente può avviare il procedimento anche quando nei suoi confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche, che si sono conclusi con un processo verbale di constatazione.

In questo caso l'ufficio lo inviterà, però, solo se lo ritiene opportuno.

Perfezionamento dell'adesione

Il raggiungimento o meno dell'accordo avviene in contraddittorio e può richiedere più incontri successivi, per la partecipazione ai quali il contribuente può farsi rappresentare o assistere da un procuratore.

Se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati su un atto di adesione che va sottoscritto da entrambe le parti. L'intera procedura si perfeziona soltanto con il pagamento delle somme risultanti dall'accordo stesso. Solo così, infatti, si può ritenere definito il rapporto tributario.

Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può sempre presentare ricorso al giudice tributario contro l'atto già emesso (o che sarà in seguito emesso) dall'ufficio.

Dunque,

L’accertamento con adesione:

  1. non è impugnabile dal contribuente;
  2. non è integrabile o modificabile dall'ufficio se non in casi tassativi (tra cui la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi che consentano di accertare un maggior reddito, superiore al 50% del reddito definito e comunque non inferiore a euro 77.468,53);
  3. comporta la riduzione delle sanzioni ad un quarto del minimo.

Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso, sia per il pagamento delle imposte accertate. Anche l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle imposte accertate dall'ufficio è effettuata, ricorrendone i presupposti, dopo la scadenza del termine di sospensione. Al termine di questo arco di tempo il contribuente se non ha raggiunto l'accordo con l'Amministrazione può impugnare l'atto ricevuto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.

L'aliquota dell'imposta applicata all'imponibile deve essere indicata nell'avviso di accertamento - pena la nullità dell'atto

Con la sentenza numero 1645 del 24 gennaio 2013, la Cassazione torna a pronunciarsi sul tema assai controverso della trasparenza degli atti amministrativi di natura fiscale. In questa occasione, la Suprema Corte ha ricordato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’avviso di accertamento che non riporti l’aliquota dell'imposta applicata all'imponibile viola il principio di precisione e chiarezza delle indicazioni, così come prescritto dall'articolo 42 del DPR 29.09.1973 numero 600.

L’omissione dell'indicazione della aliquota applicata su ciascun importo imponibile determina la nullità dell'atto. Non basta riportare le aliquote minima e massima applicate.

I giudici di piazza Cavour ritengono, infatti, che il contribuente debba essere messo nella condizione di comprendere la formazione del suo debito a partire dall'importo imponibile, senza dover ricorrere al supporto di un esperto.

Quindi, se l’avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate non indica la specifica aliquota applicata su ciascun importo imponibile il contribuente può ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale competente per chiedere l’annullamento dell'atto. Prima di ciò dovrà comunque esperire la mediazione obbligatoria.

Il contribuente potrebbe, in via alternativa e preventiva al ricorso, scegliere di presentare una richiesta in autotutela, con un’apposita istanza inviata all'Agenzia delle Entrate. L’autotutela, tuttavia, non sospende l’atto e neanche i termini per proporre ricorso in via giudiziale. Pertanto, è sempre bene evitare che detti termini scadano in attesa di una risposta dell'Amministrazione, che potrebbe anche essere negativa.

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25 Agosto 2013 · Andrea Ricciardi