Avvio attività – diversi regimi contabili, quale scegliere?
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
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Come per la forma giuridica, anche per il regime contabile da adottare è possibile per le imprese scegliere tra più soluzioni.
La scelta, che condizionerà i conseguenti obblighi nei confronti del Fisco, dipende da molteplici fattori, i più importanti dei quali sono: il volume d'affari che si presume di realizzare, la forma giuridica adottata, le dimensioni aziendali, la possibilità di usufruire di semplificazioni, sia per la tenuta dei registri contabili che per il calcolo delle imposte.
Vediamo, allora, quali sono i regimi contabili a disposizione delle imprese, i principali adempimenti che ciascuno di essi comporta, i vantaggi e le semplificazioni.
REGIME ORDINARIO
Il regime ordinario è un regime sempre obbligatorio per le società di capitali. Per le società di persone e le ditte individuali, la tenuta della contabilità ordinaria è obbligatoria solo se nel periodo di imposta precedente sono stati conseguiti ricavi superiori a determinati importi.
Quelli di seguito indicati
- 309.874,14 euro, nel caso di attività di prestazione di servizi;
- 516.456,90 euro, negli altri casi.
Al di sotto di tali limiti il regime ordinario è facoltativo.
Adempimenti contabili per ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria
Le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria devono tenere i seguenti registri:
- libro giornale e libro degli inventari;
- registri Iva (registro delle fatture emesse, registro dei corrispettivi e registro degli acquisti);
- scritture ausiliarie (o conti di mastro);
- scritture di magazzino, solo nel caso di superamento di determinati limiti di ricavi e di valore di rimanenze finali;
- registro beni ammortizzabili (facoltativo, a condizione che le registrazioni siano effettuate sul libro giornale - nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi - o sul libro degli inventari).
Per le registrazioni contabili va utilizzato il metodo contabile della partita doppia.
Come si determina il reddito per ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria
La determinazione del reddito avviene sulla base dell'utile o perdita derivante dal bilancio di esercizio a cui si applicano le variazioni (in aumento e in diminuzione) previste dalla normativa.
REGIME SEMPLIFICATO
Il regime semplificato e dunque la contabilità semplificata si applicano, indipendentemente dall'attività svolta, alle imprese individuali e alle società di persone che, nell'anno precedente a quello in corso, e relativamente a tutte le attività esercitate, abbiano conseguito ricavi non superiori a specifici limiti.
Quelli indicati di seguito:
- 309.874,14 euro, nel caso di attività di prestazione di servizi;
- 516.456,90 euro, negli altri casi.
Adempimenti contabili per chi adotta il regime semplificato
La semplificazione, rispetto al regime ordinario, consiste nell’esonero dalla tenuta dei registri obbligatori ad eccezione dei:
- registri Iva (fatture emesse, corrispettivi e acquisti);
- registro beni ammortizzabili.
I registri Iva vanno però integrati, riportando:
- entro 60 giorni dall'effettuazione dell'operazione, i componenti positivi e negativi del reddito d’impresa non rilevanti ai fini dell'Iva. Si tratta, ad esempio, di spese per salari, interessi passivi, tasse di concessione governativa, ecc.;
- entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, le annotazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito, cioè le rettifiche da apportare ai ricavi e ai costi in base al principio della competenza economica (ad esempio ratei e risconti, fatture da emettere e fatture da ricevere, ecc.);
- entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, nel registro degli acquisti, il valore delle rimanenze con indicazione sia delle quantità e dei valori per singole categorie di beni, sia dei criteri eseguiti per la valutazione.
ATTENZIONE
Le annotazioni riguardanti i beni ammortizzabili possono essere eseguite, anziché nell’apposito registro, nel registro Iva acquisti, entro il termine della dichiarazione dei redditi. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2002, tali scritture possono non essere tenute purché il contribuente sia in grado di fornire, su richiesta dell'Amministrazione, i dati previsti dal registro dei beni ammortizzabili.
Come si determina il reddito nel regime semplificato
Per le imprese minori il reddito imponibile è determinato dalla differenza fra i ricavi ed i costi dell'esercizio, applicando alcune regole specifiche contenute nel TUIR (nell’articolo 66). Non essendovi l’obbligo della redazione del bilancio annuale, il reddito si determina compilando l’apposito quadro della dichiarazione dei redditi.
FORFETTINO
Il regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive è il regime fiscale agevolato introdotto dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, numero 388 (la legge Finanziaria per il 2001) e rivolto alle ditte individuali e imprese familiari che avviano una nuova attività imprenditoriale, anche noto come “FORFETTINO.
Esso prevede, principalmente, una tassazione ridotta che si realizza attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva dell'Irpef pari al 10% del reddito prodotto.
A tale regime fiscale è stato dedicato un apposita sezione, cui si rinvia per conoscere maggiori dettagli.
CONTRIBUENTI MINIMI (FORFETTONE)
La legge finanziaria 2008 per semplificare e snellire gli adempimenti e ridurre le imposte ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2008, un nuovo regime dedicato ai contribuenti cosiddetti minimi.
Il nuovo regime semplificato, indicato spesso come "nuovo forfettone", nel prevedere una significativa riduzione delle procedure e degli adempimenti, di fatto si è proposto come una valida occasione per instaurare un rapporto di lealtà con i contribuenti e fornire loro gli strumenti per poter agire in autonomia.
Con l’obiettivo primario di favorire l’adeguamento spontaneo dei contribuenti agli obblighi fiscali, è stato introdotto un semplice sistema di agevolazioni e la guida si offre come strumento di conoscenza del nuovo regime.
In sintesi, in base a quanto previsto, i contribuenti che aderiscono a questo regime non sono più tenuti a versare l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali, l’IVA e l’IRAP.
Il nuovo regime prevede l’applicazione solo di un’imposta sostitutiva del 20 per cento sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o alla professione.
Il calcolo del reddito nel regime contabile FORFETTONE si determina applicando il “principio di cassa”, e questo costituisce un’importante novità per i redditi d’impresa in quanto comporta un’immediata e integrale rilevanza dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali, possibilità molto incentivante soprattutto in fase di avvio dell'attività produttiva.
I contributi previdenziali si possono dedurre per intero dal reddito ed è ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti.
I contribuenti minimi sono inoltre esonerati:
- dall'applicazione degli studi di settore;
- dagli adempimenti IVA: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni, tenuta e conservazione dei registri. Attenzione: le fatture devono essere emesse senza l’addebito dell'IVA e l’imposta sugli acquisti non può essere detratta, trasformandosi così in un costo deducibile dal reddito;
- dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili e dall'invio degli elenchi clienti e fornitori.
Gli unici obblighi che continueranno a rimanere in uso saranno quelli relativi alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, alla certificazione dei corrispettivi, e alla conservazione dei documenti emessi e ricevuti.
Per fare una domanda sui diversi regimi contaibili, su avvio attività, su fisco, tasse, dichiarazioni dei redditi, regimi fiscali agevolati, ed altri argomenti correlati clicca qui.
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