Spese legali sostenute dall’assicurato – Rimborsabili solo se finalizzate a resistere all’azione del danneggiato

In tema di assicurazione per la responsabilità civile, l'obbligazione principale (che può definirsi tale in quanto corrispondente all'essenza del contratto) concerne la rifusione, da parte dell'assicuratore, di tutto quanto l'assicurato debba pagare al terzo danneggiato.

L'obbligazione accessoria trova il suo necessario presupposto, nella obbligazione principale, ma ha un oggetto diverso perché riguarda il rimborso, da parte dell'assicuratore (ed entro limiti prestabiliti), delle spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato.

La ratio di quest'ultima disposizione va individuata nel perseguimento di un risultato utile ad entrambe le parti, assicuratore ed assicurato, mirando a tutelarne la sfera giuridico patrimoniale dalla domanda risarcitoria del terzo ed esaurendo la sua funzione nei limiti in cui si tratta di tenere indenne l'assicurato delle spese sostenute per resistere all'azione civile del danneggiato.

Dunque il rischio di sostenere spese di resistenza è un danno, se pure di natura accessoria, e forma anch'esso oggetto di copertura assicurativa per il quale sussiste, come per il danno derivante dal rischio garantito in via principale, il dovere dell'assicurato di fare quanto gli è possibile per evitarlo o diminuirlo.

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto costantemente che i doveri di correttezza e buona fede impongono al creditore (assicurato) di non aggravare inutilmente, e senza propria necessità, la posizione del debitore (assicuratore). La rilevanza di tale principio si esplica pertanto nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, anche a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o legali.

L'applicazione di tali principi impone, dunque, all'assicurato di non avvalersi della facoltà di resistere in giudizio, se ciò non solo non possa arrecargli vantaggio alcuno, ma anzi esponga l'assicuratore all'onere di rifondere all'assicurato spese avventatamente sostenute.

In altre parole, il costo per la difesa giudiziale non è indennizzabili quando questa risulti non necessaria o comunque non in grado di apportare benefici all'assicurato e risulti posta in essere solo e soltanto con finalità di espansione del danno risarcibile.

Quelli appena riportati sono, in sintesi, i contenuti della sentenza 667/16 della Corte di cassazione.

20 Gennaio 2016 · Giovanni Napoletano


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