Assegno postdatato – la legge lo vieta

La data di emissione dell'assegno dev’essere quella effettiva. L'assegno, infatti, è un mezzo di pagamento e NON uno strumento di credito come la cambiale.

La legge vieta espressamente l’emissione di assegni postdatati e prevede, qualora venga indicata una data posteriore a quella di effettiva emissione, l’applicabilita’ del bollo delle cambiali (12 per mille) e delle sanzioni previste dal dpr 642/1972, articolo 25 (da 20 a 50 volte l’imposta non corrisposta).

Le sanzioni sono comminate dall'Ufficio del Registro (presso l’Agenzia delle Entrate) a carico di chi ha emesso l'assegno e dietro segnalazione della banca che riceve il titolo prima della scadenza, stante l’obbligo a suo carico di pagarlo nel caso vi sia la copertura (l'assegno, pur se postdatato, conserva la sua validita’ di mezzo di pagamento).

Nel caso in cui l'assegno risulti invece scoperto, la regolarizzazione (ovvero il pagamento del bollo e delle sanzioni) è necessaria per poter dare al titolo efficacia esecutiva e per poterlo protestare.

Alla regolarizzazione puo’ procedere lo stesso portatore/beneficiario, recandosi presso l’Agenzia delle entrate. Con le successive azioni esecutive questi potra’ poi rivalersi sul debitore.

L’unica postdatazione tollerata dalla legge (e quindi teoricamente dalle banche, pur se si rilevano differenze interpretative) è quella di massimo quattro giorni giustificata dal periodo necessario per far pervenire il titolo in tempo utile per l’incasso, e quindi legata alla distanza fisica tra chi emette l'assegno e chi lo deve ricevere.

Tra l'altro, con sentenza numero 700 del 20 gennaio 2012 il Tribunale di Napoli ha affermato il principio secondo cui l’emissione di assegni bancari compilati successivamente alla loro emissione, come l’emissione di assegni post-datati, comporta la nullità radicale del titolo, che può valere soltanto come promessa di pagamento ai sensi dell'articolo 1988 del codice civile; di conseguenza, il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, a meno che egli non rinunci, anche implicitamente, al vantaggio dell'inversione dell'onere della prova.

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19 Settembre 2010 · Chiara Nicolai