Assegno alterato
In caso di alterazione del testo di un assegno chi ha firmato dopo l'alterazione risponde nei termini del testo alterato, mentre chi ha firmato prima risponde nei termini del testo originario.
Qualora non risulti dal titolo o non si dimostri che la firma sia stata apposta prima o dopo, si presume che sia stata apposta prima.
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Stai leggendo Assegno alterato • Autore Annapaola Ferri
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Mi è stata recapitata una raccomandata dalla prefettura in cui mi si contesta l’emissione di assegno senza autorizzazione. Preciso che questo assegno è stato pagato con bonifico e che un notaio mi ha consegnato l’assegno rimasto impagato con su scritto annullato, con timbro banca e notaio. Cosa mi consigliate di fare?
Mi sembra di capire che lei abbia emesso un assegno senza autorizzazione. E che, accortosi dell’errore, abbia poi richiamato l’assegno e proceduto al pagamento tramite bonifico.
Purtroppo, capita spesso che l’impiegato di banca troppo zelante proceda comunque alla segnalazione al Prefetto.
Se ritiene, tuttavia, di essere stato oggetto di una segnalazione illegittima, può provare a presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. Il ricorso può essere inoltrato con raccomandata AR, allegando anche la documentazione che ritiene probante alle sue ragioni.
Non serve il supporto di legali et similia. Qui troverà tutte le informazioni necessarie.
L’assegno puo’ essere pagabile ad una persona determinata o al portatore. Se non viene indicato niente, il titolo si intende emesso al portatore. L’assegno puo’ anche essere emesso all’ordine dello stesso traente (tramite la formula “mio proprio” o simili), generalmente allo scopo di prelevare contanti allo sportello.
La scadenza del termine non impedisce di per se’ la presentazione dell’assegno al pagamento e la riscossione dello stesso da parte del portatore.
Va aggiunto che il traente (colui che ha emesso l’assegno), può cautelarsi rispetto ad una tardiva presentazione disponendo alla propria banca, per iscritto, la revoca dell’ordine di pagamento, dopo la scadenza dei termini di presentazione.
Cosi’ facendo impedisce alla banca sia di pagare il titolo presentato in ritardo, sia di protestarlo, liberandola da ogni responsabilità al riguardo.
Per accordi con il contraente – pura cortesia – il mio cliente non ha mai incassato l’assegno. Ma non è stato debitamente pagato per cui mi chiedo:posso fare un precetto su qs assegno(che però è scaduto) o devo fare ricorso per decreto ingiuntivo?
perfavore una risposta celere…grazie!
Se il portatore/beneficiario agisce direttamente contro il traente – tipicamente nel caso di assegno senza girate – non sono necessarie particolari formalita’ e non e’ necessario ne’ che l’assegno sia stato presentato tempestivamente ne’ che venga levato il protesto.
Può procedere con l’atto di precetto.
Ho ricevuto un assegno (poste italiane) postdatato e vorrei incassarlo subito. Perchè sia le poste che la mia banca mi dicono che non è possibile? loro ritengono che l’assegno è irregolare e quindi non può essere incassato.
è così?
distinti saluti
antonio la torre
Se l’assegno è irregolare non può certamente essere incassato