Assegni ed altri strumenti di pagamento: nuove regole a decorrere dal 1 luglio 2008

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Assegni ed altri strumenti di pagamento: nuove regole a decorrere dal 1 luglio 2008

A partire dal 1° luglio 2008 con la nuova disciplina in tema di antiriciclaggio  per milioni di cittadini sono entrate in gioco nuove regole nell’uso di assegni bancari, postali e circolari, libretti di risparmio e titoli al portatore, contanti.

Sono cambiate tante cose: l’importo massimo consentito per i trasferimenti in contanti, le modalità di compilazione degli assegni, i limiti di importo per i libretti di risparmio al portatore.

L’obiettivo di questi cambiamenti è stato quello di rafforzare l’efficacia dell'azione di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo. E più in generale, quello di garantire una maggiore trasparenza dei flussi di pagamento ostacolando attività illecite e prassi irregolari.

In questa prospettiva, le nuove regole contribuiscono ad aumentare la tutela dei cittadini garantendo loro una maggiore protezione rispetto a possibili fenomeni criminosi e rendendo più sicure le operazioni di pagamento.

Per tali motivi è fondamentale conoscere nel dettaglio cosa è cambiato e come adeguarsi alle nuove disposizioni (per chi ancora non lo avesse fatto) anche per non incorrere nelle sanzioni previste per chi non si attiene ad esse.

Le novità più rilevanti sugli assegni

A partire dal 1° luglio 2008 non è più possibile emettere un assegno bancario o postale per un importo pari o superiore a 12 mila e 500 euro senza la clausola “Non trasferibile” e senza aver indicato il nome o la ragione sociale del beneficiario.

Le stesse regole valgono anche per gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari.

Perchè questi cambiamenti sugli assegni?

La presenza della clausola “Non trasferibile” e l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario ci consente di godere di maggiore sicurezza.

Grazie a questi due semplici accorgimenti possiamo evitare che, in caso di smarrimento o furto, l'assegno possa circolare senza controllo ed essere incassato da persone diverse da quelle a cui lo abbiamo destinato.

La nuova normativa antiriciclaggio vuole infatti tutelare chi utilizza correttamente questi strumenti di pagamento e – tenendo traccia di tutte le operazioni – contribuire a contrastare utilizzi impropri per finalità illecite o criminose.

Ci saranno novità nel rilascio dei libretti di assegni?

Sì: tutti i nuovi libretti ricevuti dopo il 1° luglio 2008 sono già muniti della clausola “Non trasferibile” e potranno essere unicamente presentati in banca per l’incasso dal beneficiario.

Sarà possibile richiedere assegni senza la clausola "Non trasferibile"?

Sì: è sufficiente fare una richiesta scritta alla banca.

Gli assegni senza tale clausola, detti anche assegni in forma libera, potranno essere utilizzati per importi inferiori a 12 mila e 500 euro. Per importi pari o superiori la clausola di non trasferibilità dovrà comunque essere sempre inserita da colui che emette l'assegno.

Attenzione però, la richiesta di assegni in forma libera comporta il pagamento di una somma di 1,50 euro per ciascun assegno, dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo. Tale somma verrà poi versata dalla banca all'erario.

Cosa dobbiamo fare dopo il 1° luglio 2008 per gli assegni già in nostro possesso?

Possiamo continuare ad utilizzarli fino al loro esaurimento. Per importi pari o superiori a 12 mila e 500 euro tuttavia, oltre:

dobbiamo ricordarci di inserire anche la clausola “Non trasferibile”, indicando sempre correttamente il nome o la ragione sociale del beneficiario.

Quali sono, a partire dal 1° luglio 2008, le novità sulla girata degli assegni?

Possono essere girati solo gli assegni emessi in forma libera (senza la clausola “Non trasferibile”) e per importi inferiori a 12 mila e 500 euro.

Cosa succede agli assegni emessi all'ordine dello stesso emittente (es. me medesimo)?

Gli assegni emessi all'ordine dell'emittente (compresi quelli che riportano le diciture “a me medesimo”, “m.m.”, “a me stesso”, etc.) possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. Vengono dunque considerati non trasferibili e non possono più circolare: in altre parole può incassarli solo l’emittente, senza la possibilità di girarli ad altri.

Le nuove regole valgono anche per gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari?

Sì: oltre all'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, essi devono recare anche la clausola “Non trasferibile”.

Per importi inferiori a 12 mila e 500 euro si può richiederne l’emissione senza la clausola di non trasferibilità.

Attenzione però, ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera comporta il pagamento di una somma di 1,50 euro, dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo. Tale somma verrà poi versata dalla banca all'erario.

E se le nuove regole sugli assegni non venissero rispettate?

L’utilizzo scorretto degli assegni (nel caso ad esempio ci dimenticassimo di apporre la clausola “Non trasferibile” per importi pari o superiori a 12 mila e 500 euro) può comportare delle sanzioni amministrative pecuniarie che possono arrivare sino al 40% dell'importo trasferito.

È bene dunque fare molta attenzione.

Quali sono le novità per i libretti al portatore?

A partire dal 1°luglio 2008 non è più possibile aprire libretti di deposito al portatore (ossia quelli pagabili direttamente alla persona che li presenta per l’incasso) per un importo pari o superiore a 12 mila e 500 euro.

Cosa bisogna fare per cedere i libretti al portatore?

Dal 1° luglio 2008 se cediamo i nostri libretti - ad esempio ad un familiare – entro 30 giorni dal trasferimento, dobbiamo comunicare alla banca i dati identificativi della persona a cui lo cediamo e la data in cui abbiamo effettuato la cessione.

Cosa succede se queste nuove regole non vengono rispettate?

A partire dal 1° luglio 2008, qualora il saldo del libretto sia pari o superiore a 12 mila e 500 euro può essere applicata una sanzione pecuniaria variabile dal 20% al 40% del saldo stesso.

Inoltre, nel caso  in cui ci dimenticassimo di comunicare i dati della persona a cui li abbiamo ceduti e la data della cessione potremmo andare incontro ad una sanzione pecuniaria che può variare dal 10% al 20% del saldo del libretto.

Cosa cambia per il trasferimento di contante, libretti di deposito e titoli al portatore?

A partire dal 1° luglio 2008 resta a 12 mila e 500 euro il limite massimo per effettuare trasferimenti in contante.

Sarà vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche se frazionata, è complessivamente pari o superiore a 12 mila e 500 euro.

Tale trasferimento può tuttavia avvenire tramite banche, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A. Nel caso il trasferimento di contante avvenga tramite soggetti che svolgono attività di incasso e trasferimento fondi (i cosiddetti "money transfer") sono previsti limiti più stringenti: il limite massimo è, di regola, di 2.000 euro.

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19 Aprile 2008 · Simonetta Folliero