Adozione in casi particolari ed opposizione dei genitori e del coniuge

In materia di adozione, nei casi particolari previsti dall'articolo 44 della Legge numero 184/83, è necessario che i genitori esercenti la potestà esprimano il proprio assenso all'adozione.

Se l'adottando è coniugato, è necessario anche l'assenso del coniuge.

Qualora i detti soggetti rifiutino di dare l'assenso, non sarà possibile in alcun modo procedere alla adozione (nei detti casi particolari), in quanto al giudice è preclusa ogni valutazione circa la giustificabilità o meno di tale rifiuto e la rispondenza di esso all'interesse del minore, ai sensi dell'articolo 46 della Legge numero 184/83.

Tale valutazione è possibile solo se:

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19 Settembre 2010 · Antonella Pedone