Vizi della cosa venduta – Lo scontrino fiscale è prova dell’avvenuto acquisto

A fronte dell’acquisto al dettaglio di beni di consumo, acquisto che normalmente avviene verbalmente e attraverso lo scambio reale della cosa e del prezzo, non si può esigere dall'acquirente consumatore prova piu’ specifica e dettagliata dell’acquisto che la produzione dello scontrino fiscale rilasciato dal negoziante: documento che e’ da ritenere idoneo a fornire la prova richiesta, soprattutto se il documento rilasciato da quel negozio tratti quel tipo di articoli e se il relativo prezzo corrisponda al valore del bene.

Ove il prezzo corrisponda al valore del bene che si assume acquistato e la marca rientri fra quelle commercializzate in quel negozio, la contestazione dell’acquisto da parte del venditore e l’addebito al cliente di essersi disonestamente avvalso di un documento altrui, assume la valenza di una vera e propria eccezione, i cui elementi costitutivi debbono essere dimostrati da chi tale eccezione sollevi.

Tanto piu’ quando si consideri che e’ ben più agevole per il venditore dimostrare la non corrispondenza dello scontrino ad un effettivo acquisto avvento in quella data e con quell'oggetto, producendo la documentazione in suo possesso circa i movimenti di magazzino, le registrazioni di cassa, la documentazione fiscale, che non per il cliente dimostrare il contrario.

Questo il convincimento dei giudici della Corte di cassazione così come emerge dalla lettura dell'ordinanza 12800/15.

14 Luglio 2015 · Giovanni Napoletano




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