Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
Ho acquistato un’auto usata da un rivenditore che mi ha rilasciato 12 mesi di garanzia con regolare contratto: lo sterzo, che era indicato come nella norma, si è rotto subito per cui
ho portato l’auto da un meccanico poiché il lavoro era urgente e fatta riparare con regolare fattura. Il venditore sostiene che la garanzia è decaduta perché non l’ho avvisato e il lavoro non lo ha fatto lui. Posso rivalermi sul venditore?
L’articolo 1495 del codice civile stabilisce, in modo chiarissimo, un termine di decadenza (otto giorni) e un termine di prescrizione (un anno) per la garanzia della cosa venduta.
Praticamente, se le parti o la legge non hanno stabilito un termine diverso, il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia al venditore i vizi rilevati post vendita entro otto giorni dalla scoperta.
Infatti, l’articolo citato, così recita testualmente: il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta
Circa due anni, nel giugno 2017, fa ho acquistato da un concessionario multi marche una vettura usata, sottoscrivendo anche un contratto di garanzia triennale per i guasti che avrebbero potuto evidenziarsi dopo l'acquisto. Quattro mesi dopo dopo l'acquisto, intorno al mese di ottobre 2017, è emerso un grave difetto dell'impianto elettrico (la macchina si fermava all'improvviso e non era più in grado di ripartire) che nel corso dell'anno successivo, e durante il 2019, il venditore non è riuscito a riparare. Anzi, un mese fa, in occasione del verificarsi del solito difetto, mi è stato esplicitamente riferito che il guasto non è riparabile, trattandosi di un problema di progettazione dell'impianto elettrico. Posso chiedere la risoluzione del contratto, anche tenendo conto che era prevista una garanzia lunga, triennale, a cui il venditore non è riuscito a rispettare?. ... [leggi tutto]
Il codice civile, all'articolo 1491 (esclusione della garanzia) dispone che non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa e ugualmente la garanzia non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi. La ratio della norma è quella per cui, se il compratore conosce i vizi, la garanzia non ha ragione di esistere in quanto si presume che abbia inteso acquistare il bene nello stato in cui si trovava, quindi viziato. Tuttavia, nel contratto di compravendita, l'articolo 1491 del codice civile, in base al quale il venditore non è tenuto alla garanzia per i vizi della cosa venduta ove questi siano facilmente riconoscibili al momento della conclusione del contratto, non opera quando la consegna della merce sia successiva a tale conclusione. Ad esempio, in caso di ... [leggi tutto]
La disciplina della garanzia per vizi della cosa venduta pone il venditore in una situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione rispetto all'iniziativa del compratore, intesa alla modifica del contratto od al suo annullamento: il compratore non dispone di un'azione di esatto adempimento per ottenere dal venditore l'eliminazione dei vizi della cosa venduta, rimedio che gli compete solo in particolari ipotesi di legge (garanzia di buon funzionamento, vendita di beni di consumo) o qualora il venditore si sia specificamente impegnato alla riparazione del bene. La denuncia dei vizi della cosa venduta non richiede necessariamente una dettagliata esposizione dei vizi, consistendo la finalità della denuncia nel mettere il venditore sull'avviso in ordine alle intenzioni del compratore e, contemporaneamente, nel consentirgli di verificare tempestivamente la veridicità della doglianza. Ne deriva che una denuncia, sia pure generica, può esser idonea a detto fine, ove con essa il venditore sia reso edotto che ... [leggi tutto]