Vizi della cosa venduta e tutela del consumatore


In tema di compravendita, all’acquirente (creditore) sarà sufficiente denunciare la presenza di vizi o di difetti che rendano il bene consegnato inidoneo all’uso al quale è destinato o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, essendo a carico del venditore (debitore) l’onere di dimostrare di avere consegnato una cosa che sia conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene; ove sia stata fornita tale prova, sarà allora onere del compratore dimostrare l’esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa, ascrivibile al venditore.

Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore, che rende superflua la denunzia dei vizi stessi o la comunicazione della denunzia entro i termini previsti dalla normativa, non è soggetto ad una forma determinata e può esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione, purché univoca e convincente, quali l’esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima ovvero la predisposizione di un’attività diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalità dell’oggetto della vendita, senza alcuna necessità che ad esso si accompagni l’ammissione di una responsabilità o l’assunzione di obblighi.

L’acquirente, il cui bene abbia un difetto di conformità, deve rivolgersi al rivenditore che è l’unico soggetto responsabile (in forza del contratto) nei suoi confronti, a prescindere dal fatto che il difetto dipenda da un altro soggetto della catena distributiva (ad esempio il produttore). In altri termini, è il venditore che deve rispondere direttamente e personalmente alle richieste del consumatore, facendosi carico di ogni eventuale onere.

Questi i principi enunciati dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 20811/15.

16 Ottobre 2015 · Giovanni Napoletano

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Stai leggendo Vizi della cosa venduta e tutela del consumatoreAutore Giovanni Napoletano Articolo pubblicato il giorno 16 Ottobre 2015 Ultima modifica effettuata il giorno 18 Maggio 2017 Classificato nelle categorie Numero di commenti e domande: 0. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .

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