Sinistro causa massi lasciati su strada chiusa – Responsabilità anche del comune

Il comune è responsabile del sinistro causato dai massi lasciati sulla strada in costruzione dell'appaltatore.

C'è il concorso di colpa con la giovane vittima anche nel caso in cui questa si sia avventurata in una via buia e chiusa al traffico.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 4039 del 19 febbraio 2013, ha stabilito che: Sul fronte della responsabilità dell'ente locale, l'amministrazione è responsabile dei danni subiti dai cittadini in caso di omessa manutenzione (nella specie, il comune non solo ha omesso l'adozione di misure volte a prevenire il rischio occulto (peraltro nella specie indimostrato e non ritenuto esistente dalla Corte territoriale), ma ha anche omesso il controllo sull'adempimento dell'obbligo, da parte dell'impresa, di adottare misure per evitare danni a terzi (rivelatesi del tutto insufficienti), incombendo prima di tutto sulla medesima l'obbligo di curare che lo sbarramento fosse completo ed impedisse, realmente, l'ingresso a mezzi e persone).

Gli ermellini, in linea con la Corte d’appello di Palermo, hanno ritenuto il comune, l’impresa esecutrice dei lavori e la vittima corresponsabili del danno a seguito del sinistro che ha provocato la morte ad un giovane.

Sinistro causa massi su una strada da chiusa al traffico - Il caso

Nel caso in esame, due genitori convenivano in giudizio il Comune di Campobello di Licata, committente, e la ditta appaltatrice dei lavori stradali, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti per la morte del figlio, deceduto a seguito di un sinistro stradale in moto, in una strada buia e chiusa al traffico.

In particolare, i genitori sostenevano che i mezzi approntati dalla ditta appaltatrice al fine di impedire l'accesso dei veicoli nella strada in questione (dei grossi blocchi di cemento) erano stati, in parte, rimossi e che il Comune non avesse predisposto alcuna segnaletica di pericolo.

In primo grado e in appello, si era giunti a un concorso di colpa tra la vittima e il comune.

Tesi, questa, ribadita anche dai giudici di Piazza Cavour, che ha ridotto al cinquanta per cento il concorso di colpa della vittima, riconoscendo ai genitori il danno biologico iure proprio, ovvero: una menomazione psico-fisica della persona in sé e per sé considerata. Tale danno incide sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce quindi nella sola propensione a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti il soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica, ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica. La giurisprudenza lo ha catalogato come danno non patrimoniale. In questa categoria rientrano anche altre voci di danno, una volta rispondenti a quello esistenziale e alla vita di relazione nonché il danno morale. A partire dal 2003 la liquidazione di tutti i danni non patrimoniali è svincolata dal compimento di un reato nel senso che il danneggiato ne ha diritto anche se il danneggiante non ha commesso un fatto penalmente rilevante ma semplicemente un illecito civile.

Secondo la Suprema Corte, quindi il giovane centauro non è esente da responsabilità visto che si è avventurato in una strada ancora non idonea al traffico ad elevata velocità.

Al riguardo, la Cassazione ha ricordato che l’articolo 1227 del Codice Civile prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato, proporzionalmente all'incidenza di questa colpa sull'evento che ha causato il danno.

Tutto questo, senza dimenticare, però, che il comune ha omesso le misure volte a prevenire il rischio e l’impresa appaltatrice ha mancato il controllo sull’adempimento dell'obbligo di adottare misure per evitare danni a terzi.

Il fatto poi di aver affidato la manutenzione delle strade a diverse imprese non esclude comunque la sorveglianza ed il controllo da parte del Comune proprietario della strada che di fatto continua a risponderne come custode.

10 Aprile 2013 · Chiara Nicolai




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