Prescrizione e decadenza delle sanzioni amministrative – il termine per l’emissione dell’ordinanza ingiunzione

Prescrizione e decadenza delle sanzioni amministrative - Entro quale termine deve essere notificata una ordinanza-ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa

L'ordinanza-ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa deve essere adottata e notificata all'interessato entro cinque anni dalla violazione: in materia di sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro, l'autorità amministrativa adotta una ordinanza-ingiunzione, notificandola all'interessato all'esito del procedimento previsto dall'articolo 18 della Legge numero 689/81.

La questione che si pone al riguardo è entro quale termine deve essere notificata la detta ordinanza-ingiunzione.

L'articolo 18, infatti, non prevede espressamente alcun termine.

Sul punto, sono state formulate essenzialmente due soluzioni:

Diverso è poi il caso delle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada, per cui si farà un discorso a parte.

Prescrizione e decadenza delle sanzioni amministrative - Applicazione del termine di novanta giorni

Parte della giurisprudenza (minoritaria) ha ritenuto applicabile il termine di novanta giorni, previsto in via generale per la conclusione dei procedimenti amministrativi dall'articolo 2 della Legge numero 241/90, in assenza di contrarie disposizioni speciali di legge.

L'esigenza di tenere conto di tale normativa generale è stata evidenziata dalla Cassazione con la sentenza del 21 marzo 2001, n. 4042, secondo cui: "Il provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria emesso dal prefetto ex articolo 18 della legge numero 689 del 1981 senza osservare il termine di trenta [oggi novanta] giorni per l'esaurimento dei procedimenti amministrativi, stabilito dall'articolo 2 l. numero 241 del 1990, ed applicabile in assenza di diverso termine specifico stabilito per legge o per regolamento ovvero di determinazione - in mancanza di tali previsioni normative - da parte della p.a. interessata con apposito provvedimento, è affetto da violazione di legge; ne consegue che la relativa inosservanza determina l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione".

Prescrizione e decadenza delle sanzioni amministrative - Applicazione del termine di cinque anni

Di contrario avviso è la Cassazione a Sezioni Unite.

Quest'ultima, con la sentenza del 27 aprile 2006, numero 9591, ha sancito il principio secondo cui il procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'articolo 18 della Legge 24 novembre 1981 numero 689, non si deve concludere necessariamente nel termine di trenta giorni (ora novanta giorni) previsto in via generale dall'articolo 2 della Legge numero 241/1990 ed applicabile in assenza di diverso termine specifico stabilito per legge o da regolamento.

In primo luogo, la Legge numero 689/1981 è speciale rispetto alla Legge numero 241/90, in quanto disciplina quei particolari procedimenti volti all'applicazione di sanzioni amministrative.

Le disposizioni della Legge numero 689/1981 - afferma la Cassazione - costituiscono un sistema organico e compiuto, nel quale non occorrono inserimenti dall'esterno: necessità che infatti è stata costantemente esclusa, con riferimento ad altre norme della legge generale sul procedimento amministrativo, come quelle relative alla "partecipazione dell'interessato" (Cassazione, sentenza del 27 novembre 2003, numero 18114) e al diritto di accesso ai documenti (Cassazione, sentenza del 15 dicembre 2005, numero 27681).

La Legge numero 689/1981 delinea un procedimento a carattere contenzioso con una precisa scansione temporale a garanzia degli interessati:

Coerentemente, quindi, afferma la Cassazione, la Legge numero 689/1981 non prevede alcun termine per la conclusione della fase decisioria del procedimento ivi disciplinato, essendo finalizzata la durata di tale fase all'esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato ed alla necessità di assicurare un migliore esercizio dei poteri sanzionatori della pubblica amministrazione.

La Cassazione con la sentenza in esame chiarisce che l'ostacolo per l'applicazione al procedimento in esame del termine previsto dall'articolo 2 della Legge numero 241/90 non può essere superato applicando il predetto termine alle singole fasi del procedimento o a quella conclusiva in quanto "in tal modo verrebbe operata un'arbitraria manipolazione della norma, la quale considera unitariamente il procedimento amministrativo e dispone che il termine per la sua conclusione decorre non dall'esaurimento di ognuno dei vari segmenti che eventualmente lo compongono, <<bensì dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte>>".

In assenza di altri termini specifici previsti dalla Legge numero 689/1981, deve ritenersi che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione sia quello di prescrizione (cinque anni) previsto dall'articolo 28 della stessa Legge numero 689/1981, decorrente dal giorno in cui la violazione è stata commessa.

Ordinanza-ingiunzione per violazioni del Codice della strada

La Legge 689/1981 riguarda le sanzioni amministrative in generale. In materia di sanzioni amministrative previste dal Codice della strada, devono ritenersi prevalenti per il principio di specialità le norme previste dallo stesso Codice della strada.

La specialità e la prevalenza della norme del Codice della strada rispetto alla Legge numero 689/1981 sono del resto espressamente sancite dall'articolo 194 del Codice della strada.

Ci si chiede dunque se l'ordinanza-ingiuzione prevista dal Codice della strada sia soggetta al termine di prescrizione quinquennale in base all'articolo 28 della Legge numero 689/1981 o piuttosto ai termini di cui all'articolo 204 del Codice della strada.

Al riguardo bisogna distinguere tra:

Sanzioni amministrative per cui è ammesso il pagamento in misura ridotta

Per tali sanzioni, l'interessato può:

In sostanza, per le sanzioni amministrative per cui è ammesso il pagamento in misura ridotta, i termini di cui all'articolo 204 (180 giorni per l'adozione dell'ordinanza e 150 giorni per la notifica della stessa) si applicano solo se l'interessato abbia proposto opposizione al Prefetto.

Se l'interessato non presenta opposizione al Prefetto, la questione non si pone, in quanto non verrà emessa alcuna ordinanza-ingiunzione e lo stesso verbale diventerà il titolo esecutivo.

Prescrizione e decadenza delle sanzioni amministrative - Sanzioni amministrative per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta

Per tali sanzioni il verbale di contestazione, che deve essere trasmesso al Prefetto entro 10 giorni da parte degli organi accertatori, non costituisce titolo esecutivo, neppure se l'interessato non propone ricorso amministrativo.

Pertanto, anche in assenza di ricorso amministrativo, il Prefetto dovrà comunque emettere l'ordinanza-ingiunzione (a differenza di quanto avviene per le sanzioni per cui è consentito il pagamento in misura ridotta).

Tale ordinanza, secondo la giurisprudenza di legittimita', va emanata nei termini previsti dall'articolo 204, applicabili per analogia, con esclusione dell'applicazione dell'articolo 18 della Legge numero 689/1981 (in tal senso: Cassazione, sentenza del 22 maggio 2007, numero 11823; Cassazione, sentenza del 16 ottobre 2006, numero 22120; Cassazione, sentenza del 4 novembre 2005, numero 21361. Tali sentenze sono state pure richiamate in via incidentale dalla Corte Costizionale, nell'ordinanza del 20 novembre 2008, numero 380).

I termini decorrono dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso amministrativo.

La stessa Cassazione citata nel precedente paragrafo (Sezioni Unite, sentenza del 27 aprile 2006, numero 9591) ha precisato: "Rimane altresì fermo che invece, per le violazioni di norme sulla circolazione stradale, la validità dell'ordinanza ingiunzione è subordinata al rispetto dei termini stabiliti per la sua emissione dall'articolo 204, comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285: termini che il successivo comma 1-bis, introdotto dall'articolo 4 d.l. 27 giugno 2003, numero 151, convertito con l. 1° agosto 2003, numero 214, definisce espressamente come «perentori», disponendo altresì che il ricorso al prefetto, in mancanza della tempestiva adozione del provvedimento sanzionatorio, deve intendersi accolto. In questo senso si è costantemente pronunciata questa Corte (v., tra le più recenti, Cass. 17 marzo 2005, numero 5813) anche con riferimento al testo originario della norma, in considerazione della natura a sua volta speciale che la caratterizza, rispetto a quelle dettate dalla l. 24 novembre 1981, numero 689 per il generale ambito delle sanzioni amministrative".

22 Giugno 2013 · Antonella Pedone





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