Rigetto tacito di rimborso e riconoscimento della sua legittimità precedente all’istanza
Il ricorso avverso il diniego di rimborso, seppur ammissibile ai sensi dell'articolo 19, lettera g), decreto legislativo 546/1992, è da respingersi se proposto contro il rigetto tacito dell'istanza successivo al riconoscimento da parte dell'organo competente circa la spettanza del rimborso medesimo. Infatti, “Nell'ipotesi in cui […] l'ente impositore abbia riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso (come qui asserito dalla società), la controversia più non riguarda la risoluzione di una questione tributaria correlata a un atto impugnabile, ma un mero indebito oggettivo di diritto comune” (C.
Cass., sen. V, ord. numero 27621 del 20 dicembre 2011).
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