Responsabilità patrimoniale dei soci verso i debiti della società » La panoramica

Tenteremo, in questo articolo, di fornire una panoramica sul livello di responsabilità patrimoniale del socio a fronte di debiti non rimborsati dalla società, in relazione agli assetti giuridici più diffusi della compagine sociale.

Naturalmente, la responsabilità patrimoniale del socio varia in funzione della tipologia della società.

Le società, ricordiamo, si dividono in:

Le società elencate, per le obbligazioni sociali, in linea generale, rispondono con il loro patrimonio.

Il grado di responsabilità del socio varia in funzione della tipologia della società.

Vediamole una per una.

Società in nome collettivo

Nella snc i soci rispondono illimitatamente e solidamente con tutto il patrimonio personale.

Società in accomandita semplice

La sas invece, è caratterizzata dall'esistenza di due categorie di soci che si differenziano a seconda del grado di responsabilità: ovvero illimitata per i soci accomandatari, mentre limitata alla quota conferita per i soci accomandanti.

SPA

Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le obbligazioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 o fin quando non sia stata effettuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2362.

La quota di partecipazione dei soci nella società per azioni, come si deduce dallo stesso nome, è costituita per azioni.

Società in accomandita per azionI

Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta.

La quota di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

SRL

Nelle società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464 o fin quando non sia stata effettuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470.

Quando l’azione esecutiva sul patrimonio della società debitrice risulta insufficiente per la realizzazione del credito, il creditore sociale in via sussidiaria, può aggredire il patrimonio personale del socio responsabile.

In quest’ultimo caso, prima di iniziare l’esecuzione forzata contro i soci da parte di un creditore sociale, è opportuna la rinotifica dell'atto di precetto integrando il contenuto con l’intimazione ad adempiere rivolto direttamente a tutti i soci solidali, l’indicazione e gli estremi del tentativo di pignoramento incapiente, o negativo, sul patrimonio sociale.

A rafforzare questa tesi, inoltre, ci pensa la pronuncia della Corte di Cassazione del 15 luglio 2005, la quale chiarisce che il socio accomandatario, al quale sia intimato precetto di pagamento di un debito della società in accomandita semplice, può proporre opposizione a norma dell'articolo 615 del codice di procedura civile per far valere il beneficio di preventiva escussione della società non appena gli sia notificato il precetto senza dover attendere il pignoramento.

Le modalità esecutive risultano diverse a seconda che il pignoramento abbia per oggetto quote di società a responsabilità limitata (srl), azioni dematerializzate (spa) o quote di società di persone (snc e sas).

9 Luglio 2014 · Andrea Ricciardi




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