Sinistro stradale e polizza Rc auto » Non va applicato il limite del massimale per danni successivi alla messa in mora della compagnia assicurativa

Assicurazione rc auto ed incidente stradale: il massimale non va applicato per danni successivi alla messa in mora della compagnia assicurativa.

In tema di sinistro stradale e polizza rc auto, gli interessi trovano causa distinta e autonoma nel fatto colposo della compagnia in ritardo con il ristoro.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 23423/14.

Da quanto si apprende dal verdetto in esame, il limite del massimale, contenuto nella polizza della rc auto, ai fini del risarcimento del danno in caso di sinistro stradale, non opera per gli ulteriori danni maturati dal soggetto danneggiato dopo che questi ha costituto in mora l'assicuratore.

Dunque, se l’assicurazione ritarda a pagare le maggiori somme, dovute ad esempio per gli interessi o la rivalutazione monetaria, anche se superiori al massimale, deve ugualmente corrisponderle.

A parere degli Ermellini, infatti, il limite di risarcimento indennizzabile, contenuto nella polizza rc auto, appunto il cosiddetto massimale, riguarda soltanto la prestazione posta dalla legge a carico dell’assicuratore e cioè il capitale pari al danno originariamente subito.

Ma, come accennato, se la compagnia ritarda nel versamento delle somme, costringendo il danneggiato a procedimenti in tribunale per ottenere il risarcimento e, nelle more, le somme dovute a titolo di interessi moratori o la svalutazione monetaria maturati dopo la costituzione in mora della compagnia lievitano così tanto da superare il limite del massimale, quest’ultimo non opera più.

Il motivo, spiega la Suprema Corte, è che gli ulteriori danni trovano causa distinta e autonoma nella colpa dell’assicurazione ritardataria.

5 Novembre 2014 · Andrea Ricciardi




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