Rateazione cartella esattoriale – Decadenza dopo 8 rate non pagate anche per i piani già accordati al 22 giugno 2013
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
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Sappiamo che, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la rateazione degli importi esposti cartella esattoriale può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. E' altresì noto che il numero delle rate, il cui mancato pagamento determina la decadenza del beneficio di rateazione, è pari ad otto.
Anche i piani di rateazione già accordati alla data di entrata in vigore del Decreto del Fare, cioè a partire dal 22 giugno 2013, possono, su richiesta del debitore e in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, essere aumentati fino a 120 rate.
Anche per tali piani di rateazione, qualora non già decaduti alla data del 22 giugno 2013, passa da due ad otto il numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza del beneficio di rateazione.
Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione numero 32/E diffusa dall'Agenzia delle Entrate il 19 marzo 2014.
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