Pillole tributarie – L’invito a condono vincola l’Agenzia, per il ravvedimento operoso basta il pagamento di un acconto, imposta di registro agevolata e piani urbanistici particolareggiati
L’INVITO A CONDONO VINCOLA L’AGENZIA
Qualora un contribuente riceva la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che lo rende edotto della facoltà di definizione dei carichi di ruolo pregressi (articolo 12, legge 289/2002) ed egli, avvalendosi di tale facoltà, compie tutti gli adempimenti connessi, ivi compreso il pagamento di quanto necessario a tal fine (25% delle cartelle a ruolo più spese), è nullo ogni successivo atti di recupero delle maggiori somme originariamente dovute.
Infatti, “l’ordinamento tributario italiano - per via dello specifico richiamo dato ai principi dell'ordinamento comunitario dall'articolo 1 della legge numero 241/1990, come novellato dalla legge 15/2005 - non può non rimanere vincolato, o quanto meno ispirato, dal principio che all'Amministrazione incombe l’obbligo di salvaguardare le situazioni soggettive che si sono consolidate per effetto di atti o comportamenti della stessa amministrazione, idonei ad ingenerare un ragionevole affidamento nel destinatario dell'atto. La presenza di tale principio è confermata e.g. dall'affermazione esplicita sul piano sostanziale in materia doganale, contenuta nel Regolamento (CEE) numero 1967/72 della Commissione, del 14 settembre 1972, e ribadita dal Regolamento (CEE) numero 2913/92 del Consiglio” (CTR Lombardia sent. 5/30/2012 del 31 gennaio 2012).
PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO BASTA IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DI UN ACCONTO
È validamente perfezionato il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, decreto legislativo 472/1997, se il contribuente procede al pagamento di una somma in acconto entro i 30 giorni dal ricevimento di un atto e della differenza nei giorni successivi. Ciò in quanto l’articolo 13, co. 1, lettera a “prevede espressamente che il contribuente possa procedere al pagamento del tributo per intero o per acconti. Tale previsione è compatibile con il principio di agevolazione nell’adempimento dei debiti tributari, in questo periodo di tempo più che mai attuale a fronte della crisi economica e della necessità di recupero di imposte” (CTR Lombardia numero 59/13/2012 del 25 maggio 2012).
IMPOSTA DI REGISTRO AGEVOLATA E PIANI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI
In tema di imposta di registro può godere dell'aliquota agevolata all'1% prevista per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati comunque denominati soltanto l’acquirente dell'immobile che proceda direttamente all'utilizzazione edificatoria dell'immobile stesso entro 5 anni dall'acquisto: “la disposizione agevolativa, ispirata alla ratio di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all'acquisto dell'area, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell'articolo 14 delle preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell'attività edificatoria di un successivo acquirente” (C.Cass. sent. numero 13173 del 25 luglio 2012)