Ravvedimento operoso - tributi a cui può essere applicato
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La legge di stabilità per il 2015 ha profondamente innovato la disciplina del ravvedimento operoso, determinando un radicale cambiamento dell’assetto originario dell’istituto.
Infatti, oggi, il ravvedimento operoso può essere utilizzato per regolarizzare le violazioni commesse in materia di tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, fino alla scadenza dei termini di accertamento. Ciò, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.
Inoltre, così come chiarito nella circolare numero 23/E dell’ADE, anche l’IRAP e le addizionali regionali e comunali all’IRPEF sono da considerarsi dei tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, e, come tali, le relative violazioni, ai fini del nuovo ravvedimento, possono essere regolarizzate fino alla scadenza dei termini di accertamento a prescindere dalla circostanza che siano già state constatate o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Resta esclusa dalla possibilità di ravvedimento operoso della violazione, la circostanza che al contribuente sia stato notificato formalmente un atto di liquidazione o una comunicazione di irregolarità.
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11 Giugno 2015 · Giorgio Martini
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