Pignoramento e cessione dello stipendio per agenti di commercio e rappresentanti
L'istituto della cessione del quinto del compenso da lavoro ed il relativo limite alla pignorabilità dello stesso nella misura di 1/5 sono applicabili agli agenti di commercio?
In tema di espropriazione forzata presso terzi, le leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione di stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni sono state estese, nel tempo, al settore del lavoro privato. Ne consegue che i compensi derivanti dai rapporti di agenzia o di rappresentanza commerciale sono pignorabili nei limiti di un quinto.
I titolari dei rapporti di agenzia o di rappresentanza commerciale, di durata non inferiore al dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purché questo abbia carattere certo e continuativo.
La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorre per la scadenza del contratto in essere.
Questo l'orientamento dei giudici della Corte di cassazione che emerge dalla sentenza 685/12.
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