Il nuovo modello ISEE » La guida completa per il contribuente

Il nuovo modello ISEE » La guida completa per il contribuente

Il nuovo ISEE riformato (l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente), partito dal primo gennaio 2015, presenta grosse novità rispetto al formato precedente: ecco una guida chiara ed utile.

Cosa è cambiato con il nuovo modello Isee? Ebbene, sono tante le novità, tutte verso lo stesso orientamento: rendere dura la vita ai falsi poveri.

In sintesi potremmo dire che viene presa in considerazione una gamma più ampia di tipologie di reddito, è ponderata meglio la situazione patrimoniale e prestata maggiore attenzione alle famiglie più numerose e alle persone disabili.

Ma cerchiamo di approfondire la questione nel prosieguo dell'articolo.

Il nuovo modello ISEE: caratteristiche generali

Come noto, a partire dal 1 Gennaio 2015 sono diventate operative le norme relative al nuovo modello Isee.

Ma quali sono le novità? Non cambia tanto il metodo di calcolo dell'ISEE (rapporto tra ISE e scala di equivalenza), né la nozione stessa di ISE (somma dei redditi e quota di patrimoni immobiliari e mobiliari di tutti i componenti del nucleo familiare).

Vengono invece introdotte alcune modalità diversificate di calcolo a seconda del suo utilizzo. Oltre all'Isee standard (o ordinario) si hanno infatti l'Isee università, l'Isee sociosanitario, l'Isee sociosanitario per residenze, e l'Isee minorenni.

Per ottenere l'Isee occorre presentare il nuovo modello DSU, una sorta di autocertificazione sulla quale l'INPS, prima di rilasciare l'attestazione, svolge controlli incrociati integrandovi dati provenienti da archivi propri e dell'Agenzia delle entrate.

Ma come mai questo cambio di rotta?

Sfruttando il fatto che si trattasse di un’autocertificazione, molti han dichiarato il falso, beneficiando di servizi non dovuti e danneggiando i veri beneficiari.

Ad esempio l’80% dei nuclei familiari nell’ultima dichiarazione ISEE ha dichiarato di non avere un conto corrente, dato non coerente con quelli in possesso dalla Banca d’Italia.

L’idea del nuovo ISEE, pertanto, e' quella di ridurre al minimo le parti del modulo autocertificate, con un modulo con diversi dati gia' presenti, come i redditi familiari e gli estratti conti bancari.

Inoltre rispetto al vecchio ISEE bisognera' indicare anche i redditi esenti, gli assegni di invalidita', gli assegni sociali, le indennita' di accompagnamento ecc.

Insomma bisognera' indicare proprio tutto, con la conseguenza che l’indicatore ISEE avra' sicuramente un valore molto piu' alto rispetto al passato, e i casi di ISEE pari a zero, che attualmente rappresentano il 10% delle dichiarazioni, non dovrebbero piu' esserci.

Il nuovo ISEE per come e' stato strutturato certificherà ovviamente situazioni economico familiari piu' alte rispetto a prima.

Purtroppo pero' non e' detto che vengano modificate anche le fasce ISEE e se nell’ISEE si tiene conto di tutto, compreso i redditi esenti, e poi nelle graduatorie si mantengono le fasce di reddito attuali, una famiglia che negli anni ha avuto sempre la stessa situazione economica si trovera' a pagare molto di piu'.

Se fosse cosi' non si tratterebbe di un ISEE piu' equo e di una caccia ai furbetti, ma di un subdolo trucco dello Stato per erogare meno servizi e far pagare di piu' le famiglie.

Ma facciamo un passo indietro. Che cos'è l'ISEE?

Che cos'è l'ISEE

L'Isee, l'Indicatore della situazione economica equivalente, è lo strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Viene calcolato con riferimento al nucleo familiare del richiedente e sulla base delle informazioni raccolte con il modello Dsu (dichiarazione sostitutiva unica) e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'Inps e dell'agenzia delle Entrate

Vi sono poi delle detrazioni forfettarie (franchigie) relative alla presenza nel nucleo di soggetti disabili, figli a carico, immobile di proprietà utilizzato per l'abitazione principale, etc.

Dal valore relativo all'intero nucleo familiare si arriva poi al valore attribuito al singolo componente, utilizzando dei coefficienti predefiniti e crescenti al crescere del numero di componenti il nucleo familiare (vedi più avanti, la sezione sul calcolo).

Il calcolo dell'Isee avviene sulla base delle informazioni raccolte con la DSU -dichiarazione sostitutiva unica- e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'Isee gestito dalla stessa INPS (vedi sotto).

Le varie tipologie del nuovo ISEE

Le modalità di calcolo dell'ISEEE sono in parte comuni, ed in parte differenziate a seconda del tipo, che a sua volta cambia al variare del tipo di prestazione per le quali è chiesto.

Più precisamente si può avere, un ISEE standard o ordinario, utilizzabile per tutti i tipi di prestazione, calcolato secondo criteri standard.

Inoltre, è possibile avere un ISEE università, per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario: in questo ISEE va considerato il nucleo familiare dello studente, indipendentemente dall'eventuale residenza anagrafica diversa da quella del nucleo familiare di provenienza.

Quindi nel caso di studenti che non abitano con i genitori fa sempre fede il nucleo familiare dei genitori, e l'ISEE tiene conto anche dei redditi di questi.Ci sono delle esclusioni a questo criterio, ben descritti all'art.8 del DPCM 159/2013. Si veda lo stesso articolo anche per studenti che chiedono benefici per il corso di dottorato di ricerca e per studenti stranieri.

E' disponibile, inoltre, un ISEE sociosanitario per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie, come ad esempio l'assistenza domiciliare per i disabili e/o i non autosufficienti.

In questo caso è possibile far riferimento ad un nucleo familiare ristretto rispetto a quello standard, ovvero composto da beneficiario, coniuge, figli minorenni e figli maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso (non sposati e senza figli). Nel caso di persona disabile maggiorenne che vive con i genitori, non coniugata e senza figli, il nucleo ristretto è formato dalla sola persona disabile.

Sussiste anche un ISEE sociosanitario per residenze, per l'accesso alle prestazioni sanitarie residenziali (ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semi-residenziali per le persone non assistibili a domicilio).

Stante la facoltà di scegliere un nucleo familiare ristretto, si tiene conto anche della situazione economica dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio. Non sono inoltre applicabili alcune detrazioni previste per altre prestazioni sociosanitarie (spese per collaboratori domestici ed addetti all’assistenza personale).

Continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante le donazioni di cespiti effettuate successivamente alla prima richiesta di prestazione e le donazioni effettuate nei tre anni precedenti tale richiesta se in favore di persone tenute agli alimenti.

Infine, è disponibile un ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi.

Per l'accesso alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni i cui genitori non convivono, l'Isee viene calcolato con riferimento ad un nucleo familiare che comprende anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro, che abbia riconosciuto il figlio.

La nuova DSU per l'ISEE

La nuova DSU si compone di un Modello Mini, che è in pratica un modello base, sufficiente per la maggioranza delle prestazioni.

In alcuni casi, invece (legati a specifiche prestazioni o alla composizione del nucleo familiare), bisogna compilare, oltre al Modello Mini, anche altri moduli.

Come detto, dunque, la principale novità del nuovo modello consiste nella possibilità di presentare una dichiarazione semplificata (DSU MINI) oppure una DSU in versione estesa «a moduli», ciascuno dei quali riferito a una particolare prestazione o condizione del beneficiario.

In particolare, nel frontespizio del modello si spiega che nella maggior parte delle situazioni è sufficiente compilare il modello MINI, costituito dalla prima parte del Modello Base (MB.1) e dalla prima parte del Foglio componente (FC.1).

Tale modello non è sufficiente quando, in base al tipo di prestazioni che il cittadino intende richiedere o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare, si rende necessaria la dichiarazione di informazioni aggiuntive, nel qual caso andrà compilata la DSU nella versione estesa («a moduli»).

Un dato di rilievo è che il modello MINI non può essere presentato nelle seguenti casistiche:

  • richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario;
  • presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti;
  • presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi;
  • esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari.

Ci sono poi altri sei moduli, ognuno dei quali è dedicato a una situazione particolare:

  1. Modulo MB.2: si compila solo per prestazioni al diritto allo studio universitario e prestazioni per minorenni in caso di genitori non coniugati e non conviventi fra loro.
  2. Modulo MB.3: si compila solo per prestazioni socio-sanitarie residenziali.
  3. Modulo MB.1rid: si può compilare in alternativa al modulo MB1, quando il nucleo familiare è ristretto (beneficiario, coniuge e figli), per prestazioni socio-sanitarie per persone con disabilità e/o non autosufficienti maggiorenni.
  4. Modulo FC.2: si compila se nel nucleo familiare ci sono persone con disabilità e/o non autosufficienti.
  5. Modulo FC.3: se nel nucleo familiare ci sono persone esonerate dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, o in caso di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali.
  6. Modulo FC.4: serve per il calcolo della componente aggiuntiva (ad esempio, il genitore non convivente), per chiedere prestazioni socio-sanitarie residenziali (compilazione da parte del figlio del beneficiario) e prestazioni per minorenni o universitarie in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro (compilazione da parte del genitore non convivente con il figlio).

Il dichiarante presenta sempre i due moduli del Modello Mini e in più gli eventuali altri moduli necessari all'ente erogatore, al Comune, al Caf o direttamente all'INPS.

Sulla base delle informazioni dichiarate dal contribuente, e di quelle presenti nell'anagrafe tributaria e negli archivi INPS, l’istituto di previdenza calcola l'ISEE, e lo comunica al dichiarante attraverso l’indirizzo di posta elettronica contenuto nella DSU o attraverso il CAF o l’ente a cui è stata presentata la DSU.

La dichiarazione vale fino al 15 gennaio dell’anno seguente a quello in cui è avvenuta. Il nuovo modello è disponibile cliccando l'icona qui sotto.

Nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE

Entro quattro giorni lavorativi dalla ricezione della Dsu i soggetti che la hanno acquisita trasmetteranno in via telematica i dati contenuti al sistema informativo dell’Isee, gestito dall’Inps.

A questo punto, l’Inps, entro quattro giorni lavorativi dalla ricezione dei dati, calcolera' l’Isee sulla base delle informazioni raccolte con il modello Dsu e di tutte le informazioni reperite negli archivi della pubblica amministrazione, dell’Inps e dell’agenzia delle Entrate (come l’anagrafe tributaria, l’anagrafe dei conti correnti, le indicazioni del PRA, ecc.).

Quindi l’Inps consegnera' all’interessato l’Isee entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della Dsu.

Per ritirare il proprio modello Isee, e' possibile indicare un indirizzo Pec (posta elettronica certificata) o e' possibile scaricarlo dal sito Inps oppure dare mandato al Caf.

Se dopo 15 giorni lavorativi dalla data della presentazione della Dsu il cittadino non ha ancora ricevuto l’Isee, puo' compilare il modulo integrativo FC.3 per autodichiarare i dati e ottenere un’attestazione provvisoria.

Come accennato precedentemente, l’Isee calcolato sulla base dei dati contenuti nelle Dsu terra' conto del reddito di tutti i componenti della famiglia, del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e di una scala di equivalenza in base alla composizione del nucleo e alle sue caratteristiche.

L’Isee terra' anche conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti di favore per i nuclei con tre o piu' figli o per le famiglie con persone con disabilita' o non autosufficienti.

Come ottenere il nuovo ISEE

L'ISEE viene elaborato sulla base dei dati raccolti con la dichiarazione DSU, una sorta di autocertificazione che il contribuente deve compilare e presentare al Comune, ad un centro di assistenza fiscale, direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è chiesta la prestazione o all'INPS in via esclusivamente telematica mediante le postazioni informatiche self service presenti presso le sedi INPS o collegandosi al sito Internet creato ad hoc munendosi di PIN, che contiene anche un percorso guida per l'inserimento.

Al momento della presentazione viene rilasciata al richiedente una ricevuta. Scatta poi l'elaborazione dei dati dichiarati e il loro “incrocio” con quelli già presenti negli archivi Inps e Agenzia delle entrate.

L'Isee è poi reso disponibile presso le sedi territoriali dell'INPS, inviato per mail certificata (Pec), se comunicata dal richiedente, oppure sul sito web dell'INPS. Può anche esser reperito, anche telematicamente, presso l'organo a cui è stata consegnata la Dsu, se c'è autorizzazione e consenso del richiedente.

Il tutto dovrebbe concludersi in 10/15 giorni lavorativi dalla presentazione del DSU.

Se dopo 15 giorni il richiedente non avesse ottenuto l'Isee, potrà compilare il modulo integrativo DSU ed ottenere subito una attestazione ISEE provvisoria in attesa di quella definitiva.

Se c'è particolare urgenza perchè sta scadendo il termine per accedere ad una prestazione agevolata è possibile ottenerla con la ricevuta di presentazione della Dsu. Si potrà poi presentare all'ente l'Isee, una volta ottenuto; l'ente può anche acquisirlo, volendo, attraverso il sistema informativo dell'Inps.

L'attestazione viene consegnata al richiedente/dichiarante. Tuttavia anche gli altri componenti del nucleo familiare possono richiederla all'INPS mediante accesso all’area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali, e poi utilizzarla per chiedere prestazioni sociali agevolate, nonché agevolazioni nell’accesso ai servizi di pubblica utilità.

Come ottenere un Isee sostitutivo

Come ottenere un Isee sostitutivo

Chi già ha un Isee può ottenere un Isee sostitutivo, Isee corrente, calcolato rispetto ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, se vi è stata una variazione rilevante nelle sue condizioni economiche.

Più precisamente, l'Isee corrente è ottenibile se c'è stata una variazione superiore al 25% della situazione reddituale rispetto a quella “fotografata” dall'Isee ordinario, causata da modifiche della situazione lavorativa di almeno uno dei componenti del nucleo familiare avvenuta negli ultimi 18 mesi rispetto alla richiesta della prestazione agevolata.

Può ottenere l'ISEE corrente, dunque:

  1. il lavoratore dipendente a tempo indeterminato che ha subito una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione o riduzione dell'attività lavorativa;
  2. il lavoratore dipendente a tempo determinato o impiegato con tipologie contrattuali flessibili che risulti non occupato alla data di presentazione del modello DSU, potendo dimostrare di essere stato occupato per almeno 120 giorni nei 12 mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
  3. il lavoratore autonomo, non occupato alla data di presentazione del modello DSU, che abbia cessato la propria attività dopo averla svolta per almeno dodici mesi.

Per ottenere l'Isee corrente si deve presentare, oltre al modello DSU, anche la documentazione attestante la variazione suddetta e i redditi aggiornati.

L'Isee corrente ha validità due mesi, quindi va chiesto quando ci s appresta a far domanda per singole prestazioni agevolate.

A cosa serve il nuovo ISEE

L'Isee è necessario tutte le volte che si vuole accedere a determinate prestazioni sociali o ad agevolazioni tariffarie; quali, ad esempio, carta acquisti, asili nido, tariffe ridotte per la mensa scolastica, borse di studio, agevolazioni per tasse universitarie, servizi socio sanitari e riduzione ticket, assegni di maternità, agevolazioni per bollette della luce e del gas, fondo affitti, etc.

L'isee ha durata annuale e può essere utilizzato più volte. A prescindere dal tipo di prestazione o agevolazione, quindi, può essere utilizzato lo stesso Isee in corso di validità.

Da notare bene che gli enti erogatori dei servizi possono prevedere, accanto all'Isee, ulteriori criteri di selezione. Inoltre, essi possono eseguire controlli sulle informazioni auto-dichiarate ed inviare notizie su difformità ed omissioni all'Inps e all'Agenzia delle entrate.

Principali analogie e differenze tra il vecchio ed il nuovo modello ISEE

Scopriamo nel dettaglio cosa cambia principalmente nel nuovo modello Isee.

Rispetto alla normativa antecedente alla riforma della materia, non vengono modificate né la definizione né il metodo di calcolo dell’ISEE quale rapporto tra l’ISE (indicatore della situazione economica del nucleo familiare) e la scala di equivalenza (in pratica, un fattore correttivo che dipende dal numero dei componenti il nucleo familiare).

L'ISE del nucleo familiare viene determinato ancora dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale ISR e dal 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale ISP.

L'ISEE, come accennato, continua ad essere calcolato dividendo l'ISE del nucleo familiare per un fattore correttivo (scala di equivalenza) che dipende dal numero dei componenti il nucleo familiare.

Tuttavia, il nucleo familiare di riferimento viene individuato in funzione della specificità delle prestazioni a cui si chiede l'accesso. Ed anche le componenti reddituali e patrimoniali dell'indicatore della situazione economica sono soggette a modalità di calcolo differenti per ciascuna prestazione. Si configurano così, oltre ad un ISEE standard o ordinario, calcolato sulla base del numero di componenti del nucleo familiare standard, anche un ISEE per l'Università, un ISEE sociosanitario, un ISEE sociosanitario-residenze, un ISEE minorenni, diversi in ragione della prestazione che si andrà a richiedere e del numero di componenti che fanno parte del nucleo familiare individuato (nucleo familiare di riferimento).

ISR - indicatore della situazione reddituale

La componente reddituale è quella che emerge dal reddito complessivo ai fini IRPEF.

Risulta dalla dichiarazione presentata (o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dal certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali) nell'anno precedente quello in cui si presenta produce la DSU (Dichiarazione sostitutiva Unica). In pratica, i redditi e gli importi dei singoli componenti il nucleo sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU.

Per l’individuazione del reddito del singolo componente si tiene conto, oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF, ai redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, ai proventi derivanti da attività agricole (imponibile IRAP), al reddito figurativo delle attività finanziarie, già considerati dalla disciplina previgente, di ogni ulteriore fonte di reddito o trattamento, anche se esente, soggetta ad altre tipologie di imposta o prodotta all’estero.

In particolare, concorrono al calcolo dell'indicatore della situazione reddituale (ISR): i redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta; ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero (tassati esclusivamente nello Stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni); assegni effettivamente percepiti per il mantenimento di figli; trattamenti assistenziali, previdenziali e indennità (inclusa la social card), a qualunque titolo percepiti da parte di amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef; redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU, non indicati nel reddito complessivo ai fini Irpef; il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno di riferimento del reddito.

Una volta sommate le componenti reddituali appena indicate, vengono sottratti gli assegni corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, destinati al mantenimento del coniuge e dei figli. Nel caso di figli nati fuori dal matrimonio, verrà sottratto anche l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposto per il mantenimento dei figli conviventi con l’altro genitore.

Vengono inoltre sottratte, fino ad un massimo di 5.000 euro, una serie di spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali come ad esempio le spese per l’acquisto di cani guida.

Si applica, poi, la sottrazione di una quota dei redditi da lavoro dipendente, o in alternativa, di una analoga quota dai redditi da pensione e dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennità.

Dalla somma dei redditi dei componenti, determinata al netto delle sottrazioni appena specificate, vengono poi detratte alcune spese o franchigie riferite al nucleo familiare (le spese e le franchigie relative al nucleo familiare sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU).

In particolare, si tiene conto:

  • del valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, per un ammontare massimo di 7.000 euro (tale importo viene incrementato di euro 500 per ogni figlio convivente successivo al secondo);
  • delle spese e franchigie per le persone con disabilità, riconoscendo un trattamento di maggior favore in presenza di minori disabili. L'importo di tali voci è modulato in relazione al tipo di disabilità: media, grave, e non autosufficienza.

Le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale non possono essere sottratte nel caso di ricovero presso strutture residenziali, ma dovranno essere sottratte le spese per la retta versata per l’ospitalità alberghiera.

ISP - Indicatore della situazione patrimoniale

Analogamente a quanto accadeva nel sistema precedentemente in vigore, l'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare.

Le innovazioni introdotte dalla riforma riguardano la valorizzazione degli immobili, il trattamento dell'abitazione principale, la considerazione del patrimonio estero, i riferimenti per la contabilizzazione dei depositi e conti correnti bancari e postali e la franchigia relativa al patrimonio mobiliare.

Gli immobili sono considerati in base al valore definito ai fini IMU (anziché ICI), al netto del mutuo residuo, quale definito al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU. Il valore del patrimonio è quello determinato ai fini IMU anche in caso di esenzione dal pagamento dell’imposta.

Il valore dell’abitazione principale, calcolato al netto del mutuo, non rileva ai fini del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di euro 52.500 (incrementata di euro 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo). La parte eccedente tale valore viene considerata in misura pari a due terzi.

In riferimento alla abitazione principale va quindi evidenziato che, mentre nel regime previgente la franchigia risulta alternativa alla sottrazione del mutuo residuo, in base alla disciplina vigente da gennaio 2015, le due agevolazioni si possono cumulare.

In base alla nuova disciplina rileva il patrimonio immobiliare all'estero, del quale viene preso in considerazione il valore, al netto del mutuo residuo, definito ai fini dell’imposta sul valore degli immobili situati all'estero al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU.

Riguardo il patrimonio mobiliare vengono confermate le componenti, già previste in passato, che concorrono alla formazione del patrimonio stesso e le modalità di contabilizzazione, con l’unica eccezione dei depositi e conti correnti bancari e postali per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno.

Si assume invece il valore del saldo al 31 dicembre, anche se inferiore alla consistenza media, se si è avuto un incremento del patrimonio mobiliare o immobiliare superiore alla differenza tra la consistenza media annua ed il valore del saldo al 31 dicembre.

Il patrimonio mobiliare è costituito dalle seguenti componenti, anche detenute all’estero: depositi e conti correnti bancari e postali; titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati; azioni o quote di fondi d'investimento italiani o esteri; partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati; partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie; altri strumenti e rapporti finanziari nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione; il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata.

Viene infine ridotta, rispetto alla normativa vigente in precedenza, la franchigia sul patrimonio mobiliare, che viene articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare (6000 euro aumentati di 2000 per ogni componente successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro). La predetta franchigia è incrementata di euro 1.000 per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo.

Il nucleo familiare standard ai fini dell'ISEE ordinario

Sempre valido il principio secondo il quale del nucleo familiare fanno parte i componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

I coniugi non conviventi (cioè con residenza diversa) devono scegliere di comune accordo la residenza familiare. In caso di mancato accordo questa è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, in quella del coniuge di maggior durata.

Se uno dei coniugi non conviventi vive all'estero, nella DSU deve essere indicato anche il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), poiché questo ai fini ISEE viene attratto nel nucleo dell’altro coniuge. In questo caso, per la composizione del nucleo familiare ISEE, occorre necessariamente prendere a riferimento lo stato di famiglia del coniuge residente in Italia.

I figli minori di anni 18 fanno sempre parte del nucleo familiare del genitore con il quale convivono. Il minore in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. I minori in affidamento temporaneo, invece, sono considerati nuclei familiari a sé stanti, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

L’appartenenza al nucleo familiare ISEE dei soggetti a carico ai fini IRPEF non conviventi con i propri genitori viene limitata, invece, ai soli figli maggiorenni non coniugati e senza prole. Per soggetto a carico ai fini IRPEF deve intendersi il componente della famiglia anagrafica che ha percepito, nel periodo di riferimento della DSU, un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. In questo caso, qualunque sia la famiglia anagrafica di appartenenza (stato di famiglia) del soggetto maggiorenne, non coniugato e senza prole, egli fa sempre parte del nucleo familiare dei genitori (indipendentemente dal fatto che nessuno, entrambi o uno solo di essi fruiscano o meno delle detrazioni fiscali).

Cosa succede se i genitori del soggetto maggiorenne non coniugato e senza prole non convivono fra loro o sono separati o divorziati e il figlio maggiorenne non coniugato e senza prole non convive con alcuno di essi?

Il figlio maggiorenne, non coniugato, senza prole e a carico ai fini IRPEF, ma non convivente con nessuno dei due genitori, fa parte del nucleo familiare del genitore che fruisce delle detrazioni IRPEF. Qualora entrambi o nessuno dei genitori fruisca delle detrazioni IRPEF per il figlio non convivente, maggiorenne, non coniugato e senza prole, questi può scegliere di far parte del nucleo di uno dei due genitori.

Per le persone in convivenza anagrafica (convivenza anagrafica e non famiglia anagrafica - ndr), ovvero coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, si confermano, in via generale, le disposizioni previgenti, per le quali i soggetti in tale condizione fanno nucleo a sé stante. Tuttavia se sono coniugati fanno parte del nucleo familiare del coniuge secondo le regole precedentemente descritte.

Nei casi di convivenza anagrafica, il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso di minore in affidamento e collocato presso comunità poiché in tal caso il minorenne è considerato nucleo familiare a se stante.

Se nella stessa convivenza anagrafica vi è un genitore con figlio minore, entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Il nucleo familiare dello studente ai fini dell'ISEEU o ISEE per l'Università

Per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza.

Infatti, gli studenti universitari non conviventi con i genitori, che non abbiano un’adeguata capacità di reddito, vengono “attratti”, solo per le prestazioni universitarie, nel nucleo dei genitori e pertanto l’ISEEU tiene conto dei componenti del nucleo dei genitori dello studente e dei loro relativi redditi e patrimoni.

Dunque, lo studente fa parte del nucleo dei genitori, anche se non convivente anagraficamente con essi, a meno che non si dimostri la sua effettiva autonomia sulla base della sussistenza di entrambi i seguenti requisiti:

  1. residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un membro della sua famiglia di origine;
  2. presenza di una adeguata capacità di reddito pari a 7.212 euro al lordo degli oneri deducibili.

Se i genitori non sono coniugati tra di loro ed uno di essi non è presente nel nucleo familiare si applicano le regole particolari di seguito descritte:

  1. il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, ai soli fini ISEEU, si considera facente parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo stesso a causa del verificarsi di situazioni tassativamente indicate nella norma di seguito specificate:
    1. il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
    2. il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
    3. sia stato stabilito con provvedimento dell’autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
    4. sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
    5. risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
  2. Per le ipotesi in cui non ricorrano i casi descritti alle lettere c), d), e) ma ricorra una delle fattispecie di cui alle lettere a) e b) l’ISEE per l'Università (ISEEU) tiene conto della situazione economica di tale genitore, ed è prevista una particolarità di calcolo dell’ISEEU. In tali due situazioni, infatti, si tiene conto, ai fini del calcolo dell’ISEEU, del reddito e del patrimonio del genitore non convivente che abbia formato un nuovo nucleo familiare nonché della scala di equivalenza di tale nuovo nucleo. In tale ipotesi, si integra quindi l’ISEE del nucleo dello studente con una componente aggiuntiva calcolata, sulla base della condizione economica del genitore non convivente;
  3. Se ricorrono le ipotesi di cui alla lettera c), d), e), il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore, non rientra nel nucleo del figlio studente, dunque non rileva ai fini del calcolo dell’ISEE minorenni e pertanto quest’ultimo coincide con l’ISEE ordinario.

Come già accennato, se i genitori dello studente sono coniugati tra loro, l’ISEEU coincide con l’ISEE ordinario (nel senso che il nucleo familiare coincide con la famiglia anagrafica) e si applicano, pertanto, le regole ordinarie.

Oltre ai casi dei genitori coniugati tra loro, vi sono poi altri casi in cui l’ISEEU coincide con l’ISEE ordinario e sono le ipotesi in cui i genitori dello studente sono conviventi, separati legalmente o divorziati tra loro. In tutti questi casi, quindi, si applica l’ISEE ordinario alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

Quindi, riassumendo:

  1. L’ISEEU, non coincide con l’ISEE ordinario (nel senso che il nucleo familiare non coincide con la famiglia anagrafica), ma tiene conto del genitore non convivente nei casi descritti ai punti a) e b). In tali circostanze rileva la situazione economica del genitore non convivente con lo studente, non già come se fosse componente del nucleo, ma con il meccanismo della componente aggiuntiva;
  2. l’ISEEU coincide invece con l’ISEE ordinario (nel senso che il nucleo familiare coincide con la famiglia anagrafica) nei casi di genitori tra loro conviventi, coniugati, separati legalmente o divorziati ed anche di genitori non coniugati tra loro, quando il genitore non convivente nel nucleo dello studente si trovi in una delle situazioni descritte alle lettere c) d) e).

Per le sole prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca è possibile scegliere un nucleo ristretto (formato esclusivamente dallo stesso studente, dal coniuge, dai figli minorenni, nonché dai figli maggiorenni fiscalmente a carico ai fini Irpef, escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica).

Il nucleo familiare dei soggetti con disabilità o non autosufficienti ai fini dell'ISEE sociosanitario

Per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, è possibile scegliere un nucleo ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli) rispetto a quello standard.

Nel caso di persona con disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità.

Le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria sono prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati rivolte a persone con disabilità o limitazioni dell’autonomia che possono consistere in interventi di aiuto domestico (per favorire la permanenza nel proprio domicilio) nonché atti a favorire l’inserimento sociale (inclusi interventi di natura economica o buoni spendibili per l’acquisto di servizi).

Per la richiesta di prestazioni sociosanitarie rivolte a persone maggiorenni con disabilità o non autosufficienza, si ha facoltà di scegliere un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario, composto esclusivamente dal beneficiario delle prestazioni, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF (a meno che non siano coniugati o abbiano figli), escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica.

Nel caso di persona con disabilità, maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell’ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona.

Per le medesime prestazioni rivolte a persone minorenni, non è consentito optare per un nucleo ristretto, ma l’ISEE è calcolato nelle modalità di cui al paragrafo seguente.

L’ISEE calcolato sulla base del nucleo ristretto può essere utilizzato solo per la richiesta di prestazioni socio-sanitarie. Per la richiesta di altre prestazioni, pur in presenza di persone con disabilità, deve comunque essere utilizzato l’ISEE ordinario, calcolato a partire dal nucleo familiare standard.

Il nucleo familiare dei soggetti non assistibili a domicilio ai fini dell'ISEE sociosanitario-residenze

Tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali ovvero ai ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio.

Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello standard, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio.

In sede di calcolo dell’ISEE, non sono applicabili per tali prestazioni residenziali alcune detrazioni previste per le altre prestazioni sociosanitarie che appaiono meno necessarie in caso di ricovero in struttura (ad esempio, spese per collaboratori domestici ed addetti all’assistenza personale).

Per le prestazioni residenziali, inoltre, continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante: le donazioni di cespiti effettuate successivamente alla prima richiesta di prestazione e le donazioni effettuate nei tre anni precedenti tale richiesta se in favore di persone tenute agli alimenti.

Per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo (ad esempio, ricovero presso residenze socio-assistenziali – RSSA, RSA, residenze protette, ecc.) nei confronti di persone maggiorenni, come per le altre prestazioni socio-sanitarie, si può scegliere di dichiarare il nucleo familiare ristretto.

Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano regole di calcolo diverse per la determinazione dell’ISEE.

Nel calcolo dell’indicatore reddituale non si applicano le detrazioni per le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero. Si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 1 del D.P.C.M. in esame.

La componente non è calcolata quando sia accertata una condizione di disabilità per il figlio o per un componente del nucleo ovvero l’estraneità del figlio rispetto al genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.

Le donazioni di cespiti, parte del patrimonio immobiliare del beneficiario, avvenute successivamente alla prima richiesta di ricovero in favore di persone non facenti parte del nucleo familiare, continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante.

Sono inoltre valorizzate nel patrimonio del donante le donazioni effettuate nei tre anni precedenti la richiesta di ricovero, se in favore di persone non facenti parte del nucleo familiare tenute agli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del codice civile.

Il nucleo familiare dei soggetti minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi ai fini dell'ISEE minorenni

Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del minorenne. Le stesse regole si applicano per le prestazioni per il diritto allo studio universitario rivolte a studenti universitari con genitori non coniugati tra loro e non conviventi.

L’ISEE Minorenni è l’indicatore per le prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza di componenti minorenni nel nucleo familiare. Sono previste modalità differenziate di calcolo di tale indicatore in ragione della diversa situazione familiare del minorenne beneficiario della prestazione.

Se i genitori non sono coniugati tra di loro ed uno di essi non è presente nel nucleo familiare si applicano le regole particolari di seguito descritte:

  1. il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, ai soli fini dell’ottenimento di tali prestazioni, si considera facente parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo stesso a causa del verificarsi di situazioni tassativamente indicate nella norma di seguito specificate:
    1. il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
    2. il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
    3. sia stato stabilito con provvedimento dell’autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
    4. sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
    5. risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
  2. Per le ipotesi in cui non ricorrano i casi descritti alle lettere c), d), e) ma ricorra una delle fattispecie di cui alle lettere a) e b) l’ISEE minorenni tiene conto della situazione economica di tale genitore, ed è prevista una particolarità di calcolo dell’ISEE minorenni. In tali due situazioni, infatti, si tiene conto, ai fini del calcolo dell’ISEE minorenni, del reddito e del patrimonio del genitore non convivente che abbia formato un nuovo nucleo familiare nonché della scala di equivalenza di tale nuovo nucleo. In tale ipotesi, si integra quindi l’ISEE del nucleo del figlio minorenne con una componente aggiuntiva calcolata, sulla base della condizione economica del genitore non convivente;
  3. Se ricorrono le ipotesi di cui alla lettera c), d), e), il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore, non rientra nel nucleo del figlio minorenne, dunque non rileva ai fini del calcolo dell’ISEE minorenni e pertanto quest’ultimo coincide con l’ISEE ordinario.

Inoltre, se i genitori del figlio minorenne sono coniugati tra loro l’ISEE minorenni coincide con l’ISEE ordinario (nel senso che il nucleo familiare coincide con la famiglia anagrafica) e si applicano, pertanto, le regole ordinarie.

Oltre ai casi dei genitori coniugati tra loro, vi sono poi altri casi in cui l’ISEE minorenni coincide con l’ISEE ordinario e sono le ipotesi in cui i genitori del figlio minorenne sono conviventi, separati legalmente o divorziati tra loro. In tutti questi casi, quindi, si applica l’ISEE ordinario alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.

Quindi, riepilogando:

  1. L’ISEE minorenni, non coincide con l’ISEE ordinario (nel senso che il nucleo familiare non coincide con la famiglia anagrafica), ma tiene conto del genitore non convivente nei casi descritti ai punti a) e b). In tali circostanze rileva la situazione economica del genitore non convivente del minorenne, non già come se fosse componente del nucleo, ma con il meccanismo della componente aggiuntiva;
  2. l’ISEE minorenni coincide invece con l’ISEE ordinario (nel senso che il nucleo familiare coincide con la famiglia anagrafica) nei casi di genitori tra loro conviventi, coniugati, separati legalmente o divorziati ed anche di genitori non coniugati tra loro, quando il genitore non convivente nel nucleo del minorenne si trovi in una delle situazioni descritte alle lettere c) d) e).

Le modalità di calcolo del nuovo modello Isee

Come già ampiamente spiegato in altri articoli, il calcolo dell'Isee avviene sulla base delle informazioni raccolte con il modello DSU e delle altre informazioni disponibili negli archivi INPS e Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'Isee.

Per calcolare l'ISEE si deve partire dal calcolo del parametro ISE, l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare, che misura il reddito e il patrimonio (immobiliare e mobiliare) della famiglia.

Una volta calcolato l'ISE, esso viene diviso per un coefficiente convenzionale (scala di equivalenza), crescente al crescere del numero dei componenti il nucleo familiare. Il risultato è l'indicatore ISEE che “misura” la ricchezza del singolo componente del nucleo familiare.

La prima cosa che viene fatta è quindi il calcolo dell'ISE, ovvero la somma dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale riferita all'intero nucleo familiare.

L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi, spese e franchigie riferite a ciascun componente il nucleo familiare e al nucleo familiare.

Si sommano i redditi di ciascun componente (voce 1) e vi si detraggono le spese personali (voce 2). Dalla somma dei risultati di questa operazione fatta per ogni componente del nucleo familiare si tolgono poi le spese e le franchigie riferite al nucleo familiare (voce 2).

  1. Per ciascun componente viene considerato il reddito ottenuto sommando:
    • reddito complessivo ai fini irpef;
    • reddito soggetto a imposta sostitutiva o a ritenuta d'imposta;
    • ogni altra componete di reddito esente da imposta compresi i redditi di lavoro prestato all'estero e tassati all'estero;
    • proventi derivanti da attività agricole per le quali c'è obbligo di presentazione della dichiarazione IVA (viene considerato l'imponibile IRAP al netto dei costi del personale);
    • assegni di mantenimento di figli effettivamente percepiti;
    • trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari, incluse carte di debito (carte acquisti), percepiti a qualsiasi titolo dalle amministrazioni pubbliche, se non già compresi nel reddito ai fini irpef;
    • redditi fondiari relativi a beni non locati soggetti ad IMU, non indicati nel reddito complessivo ai fini irpef, compresi anche i redditi dei beni posseduti all'estero soggetti ad IVIE (per le modalità con cui devono esser considerati tutti questi redditi si veda l'art.4 comma 2 lettera g del decreto);
    • il reddito figurativo delle attività finanziarie ottenuto moltiplicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare (con esclusione dei depositi e dei c/c bancari e postali) il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro oppure, se inferiore, il tasso di interesse vigente al 1/1 maggiorato di un punto percentuale;
    • il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza dai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31/12 dell'anno di riferimento del reddito;
  2. Dal reddito ottenuto si sottrae, fino ad (eventuale) concorrenza:
    • importo degli assegni periodici effettivamente pagati al coniuge (compresi gli importi destinati al mantenimento dei figli), anche se residente all'estero, in seguito a separazione legale ed effettiva o allo scioglimento/annullamento/cessazione effetti civili del matrimonio.
    • importo degli assegni periodici effettivamente pagati per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, nè legalmente ed
      effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;
    • fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonchè le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;
    • importo dei redditi agrari relativi alle attività di imprenditore agricolo (ai sensi dell'art. 2135 c.c.) svolta anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA,obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA;
    • fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonchè degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20% dei redditi medesimi;
    • in alternativa al punto precedente: fino ad un massimo di 1.000 euro, una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo ai fini irpef, nonchè dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, percepiti a qualunque titolo da amministrazioni pubbliche, pari al 20% dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.
  3. Dalla somma dei redditi dei singoli componenti decurtati delle suddette spese, si sottraggono, riferiti al nucleo familiare e fino ad eventuale concorrenza:
    • se il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione: valore del canone annuo previsto dal contratto di locazione per un massimo di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; questa detrazione è alternativa a quella per nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà,
    • se nel nucleo familiare ci sono persone non autosufficienti: per ognuna di esse la spesa sostenuta, comprensiva di contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale. Tale somma va considerata nel limite dell'ammontare dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito (carte acquisti), percepiti a qualunque titolo da amministrazioni pubbliche, al netto di una detrazione del 20%;
    • in alternativa al punto precedente: per ciascuna delle persone non autosufficienti, in caso di ricovero presso strutture residenziali, si sottrae l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera;
    • se nel nucleo familiare vi sono persone con disabilità media: per ciascuna di esse una franchigia pari a 4.000 euro (5.500 se minorenni);
    • se nel nucleo familiare vi sono persone con disabilità grave: per ciascuna di esse una franchigia pari a 5.500 euro (7.500 se minorenni);
    • se nel nucleo familiare vi sono persone non autosufficienti: per ciascuna di esse una franchigia pari a 7.000 euro (9.500 se minorenni).

Da ricordare che i redditi e gli importi di cui alle voci A e B sono riferiti al secondo anno solare precedente alla presentazione della Dsu. Le spese e le franchigie di cui alla lettera C sono riferite all'anno solare precedente alla presentazione della Dsu.

Inoltre, le franchigie possono essere alternativamente sottratte fino ad eventuale concorrenza del valore dell'ISE.

Infine, nel caso in cui il soggetto richiedente risulti già beneficiario di trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, percepiti a qualunque titolo da amministrazioni pubbliche al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare percepito nell'anno precedente la presentazione della Dsu, rapportato al parametro della scala di equivalenza (vedi allegato 1 del decreto). Ciò ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento.

L'indicatore della situazione patrimoniale, invece, è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, titoli, azioni, etc.)

Il patrimonio immobiliare è calcolato considerando:

  • il valore dei fabbricati, aree fabbricabili e terreni (definiti ai fini IMU) intestati alle persone fisiche non esercenti l'attività di impresa al 31/12 dell'anno precedente a quello di presentazione del modello DSU, a prescindere dal periodo di possesso nell'anno. Sono compresi anche i fabbricati esenti dall'IMU, e detraendo da tale valore, fino a eventuale concorrenza
  • l'eventuale debito residuo per mutui contratti per l'acquisto o la costruzione dei suddetti immobili/aree/terreni calcolato al 31/12 dell'anno precedente a quello di presentazione del modello DSU.

Il patrimonio mobiliare si ottiene sommando:

  • depositi e conti correnti bancari e postali: si considera il saldo contabile attivo al loro di interessi al 31/12 dell'anno precedente a quello della presentazione della DSU oppure, se superiore, valore della consistenza media annua riferita allo stesso anno.
  • titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati: si considera il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;
  • azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri: si considera il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione al 31/12 dell'anno precedente a quello della presentazione della DSU;
  • contratti di assicurazione sulla vita o a capitalizzazione mista: si considera l'importo dei premi complessivamente versati al 31/12 dell'anno precedente a quello della presentazione della DSU, al netto degli eventuali riscatti. Per le polizze a premio unico anticipato va considerato l'importo del premio versato. Sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla data suddetta non è esercitabile il diritto di riscatto.

E poi detraendo, fino a eventuale concorrenza una franchigia pari a 6.000 euro, più 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro (soglia a cui si aggiungono 1.000 euro ogni figlio successivo al secondo).

Da notare che per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà il valore della casa di abitazione al netto dell'eventuale debito del mutuo NON viene conteggiato nell'ISE se inferiore a 52.500 euro, valore incrementato di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se il valore è superiore a detta soglia, viene in ogni caso preso in considerazione solo nella misura pari a due terzi della parte eccedente.

Inoltre, per gli immobili esteri il patrimonio è quello definito ai fini dell'imposta IVIE e calcolato al 31/12 dell'anno precedente a quello di presentazione del modello DSU. Vale anche per questi la possibilità di detrarre il debito residuo del mutuo acceso per l'acquisto o la costruzione.

Infine, devono essere considerati anche i patrimoni mobiliari detenuti all'estero. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti che non fanno parte del nucleo familiare, il valore è assunto a quota di spettanza.

C'è poi il nucleo familiare di riferimento, quello anagrafico esistente alla data di presentazione della documentazione DSU.

Costituiscono eccezione i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica ma non sono separati. In questo caso essi, ai fini Isee, fanno parte dello stesso nucleo familiare coincidente con la residenza anagrafica familiare individuata con accordo o, in mancanza, con l'ultima residenza comune o con la residenza del coniuge di maggior durata.

Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore convivente. Ne fa parte anche il figlio -maggiorenne non coniugato e senza figli- non convivente con i genitori ma a loro carico ai fini irpef.

Come già detto, per determinati tipi di prestazioni sociali occorre ottenere un Isee particolare, calcolato su nuclei familiari convenzionali (vedi la voce Tipi di ISEE).

27 Gennaio 2015 · Gennaro Andele


Commenti e domande

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10 risposte a “Il nuovo modello ISEE » La guida completa per il contribuente”

  1. Mario Mignone ha detto:

    mi sembra un pò ingiusto semmai potrei usufruire della rendita degli immobili non del valore degli immobili, non vi sembra,,anche perché a morte sua (facendo i dovuti scongiuri) certamente gli immobili non passerebbero a me per successione

    • Annapaola Ferri ha detto:

      La DSU/ISEE tende a stabilire la capacità reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, non del singolo, per poter disciplinare l’accesso alle prestazioni sociali gratuite erogate dallo Stato secondo una classifica che privilegi i nuclei familiari con minore disponibilità reddituale e patrimoniale.

  2. Mario Mignone ha detto:

    voglio sapere se nel mio modello isee risulta anche il patrimonio immobiliare della mia compagna ,siamo conviventi ed io non posseggo immobili grazie

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Se lei e la compagna siete inclusi nel medesimo stato di famiglia, allora la compagna fa anche parte del suo nucleo familiare e partecipa al patrimonio immobiliare del nucleo familiare con il proprio patrimonio immobiliare personale.

  3. Nello Ferrigno ha detto:

    Ho una figlia iscritta alla Sapienza a Roma. Lei è nello stato di famiglia della madre con la quale ho divorziato. E’ vero che devo presentare anche il mio Isee? Mi sembra strano perchè è un nucleo familiare completamente diverso da quello della ragazza. Grazie per la risposta.

    • E’ necessario il coinvolgimento del genitore non convivente dello studente universitario nella determinazione del nucleo familiare solo nel caso in cui i genitori non siano coniugati, separati o divorziati.

  4. Isa78 ha detto:

    Buongiorno, i miei genitori divorziati da diversi anni erano comproprietari al 50% di un’abitazione, utilizzata da mia madre come residenza abituale. Nel 2004 hanno entrambi donato, ognuno per la loro quota la casa a mio fratello, ma mia madre si è riservata il diritto di abitazione sull’appartamento per la quota di sua spettanza pari a 1/2 indiviso.

    Sull’atto è anche riportato che in forza di questa riserva mia madre ha il diritto di abitare l’unità in oggetto limitatamente ai suoi bisogni e che tale diritto non può essere ceduto o dato in locazione.

    Vorrei sapere, ai fini della compilazione della DSU per l’individuazione dell’ISEE, se nella sezione relativa al patrimonio immobiliare, mia madre deve dichiarare l’intero valore dell’immobile o la metà del valore su cui vanta il diritto di abitazione.

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Non è più rilevante il dato storico relativo alla quota di proprietà del 50% dell’immobile successivamente donato.

      Sua madre è titolare di un diritto reale di godimento sul bene. Dunque, va spuntata la casella relativa nel quadro B (casa di abitazione) se sua madre, dichiarante, risiede nella casa a suo tempo donata.

      Altrimenti il bene in oggetto non va indicato, non rientrando nel patrimonio immobiliare di sua madre.

      Naturalmente, il cespite va indicato nel patrimonio immobiliare del nucleo familiare (quota di proprietà al 100%) se suo fratello convive con la madre.

  5. morena ha detto:

    Buongiorno , ho letto che per una coppia di fatto come la mia il nucleo famigliare è quello dello stato di famiglia : mamma e bambino, perchè il papà è residente altrove e non siamo sposati. Vorrei sapere se a Torino esiste una delibera specifica per cui va considerato anche il padre per fare l’ISEE . Preciso che io sono disoccupata e iscritta al collocomento e la figlia è a carico mio perchè residente con me. Il papà spontaneamente ci regala mensilmente i soldi per le spese cibo e varie , bollette , asilo e paga l’affitto intestato a lui dell’alloggio dove viviamo io e la bimba . Quando compirà 6 anni il bimbo avrà diritto alla mia esenzione E02? Abbiamo diritto alle agevolazioni luce, gas, mensa scolastica ? Può esistere figlio a carico di disoccupato? Gli aiuti del papà vanno inseriti come reddito nell’ISEE? il caf mi chiede tutti i dati (reddito, giacenza media, auto, ecc ecc ) del padre come se fossimo sposati in quanto lui non ha altri figli da altre donne .

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Le regole per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizza all’individuazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sono, per fortuna, le stesse su tutto il territorio nazionale.

      Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi, a partire dal 1° gennaio 2015, va presa in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del minorenne.

      In pratica, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, ai soli fini dell’ottenimento delle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, si considera facente parte del nucleo familiare del figlio.

      A meno che non si verifichi una delle condizioni che seguono:

      – il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;-

      – il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;

      – sia stato stabilito con provvedimento dell’autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;

      – sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

      – risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

      Ciò vale per l’esenzione del ticket del bambino, per l’asilo nido e per la mensa scolastica (prestazioni agevolate rivolte al minorenne). Per quanto riguarda invece il bonus luce e gas, il compagno non convivente continuerà ad essere escluso dal nucleo familiare.

      Un soggetto è a carico del genitore se percepisce un reddito annuo uguale o inferiore a 2.840 euro al lordo degli oneri deducibili. Anche se il genitore è disoccupato.

      Gli aiuti del papà non costituiscono reddito per il nucleo familiare del bambino, ma, naturalmente, se depositati in banca, influenzano la giacenza media del conto corrente.

      Per quanto spiegato sopra, e se la prestazione a cui lei vuole accedere con la DSU/ISEE è rivolta a suo figlio, il CAF deve chiedere tutti i dati (reddito, giacenza media, auto, ecc ecc ) del padre. Paradossalmente, proprio perchè il suo compagno non è sposato e non ha altri figli con altre donne, egli forma, anche se non registrato sullo stesso sato di famiglia e limitatamente alle prestazioni agevolate rivolte al figlio minorenne, un unico nucleo familiare con compagna e figlio.

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