Iscrizione ipotecaria esattoriale – non c’è obbligo intimazione di pagamento

Decorso un anno dalla notifica della cartella, l'Agente della riscossione deve inviare un avviso di intimazione, anche al fine di iscrivere validamente ipoteca sugli immobili.

Secondo la Commissione tributaria provinciale di Brindisi l'iscrizione di ipoteca prevista dall'articolo 77 del DPR numero 602/1973 può essere effettuata soltanto in presenza dei presupposti e delle condizioni previste dall'articolo 50 dello stesso decreto (sentenza del 12 luglio 2010, numero 176).

Conseguentemente è necessario non solo che sussista un titolo esecutivo validamente notificato, ma anche che esso sia ancora efficace al fine di procedere all'esecuzione forzata.

In altre parole è necessario che tra la data della notifica del titolo (ossia la cartella esattoriale) e la data dell'iscrizione ipotecaria non sia decorso oltre un anno.

Se è decorso più di un anno, l'iscrizione ipotecaria deve essere preceduta dall'avviso di cui all'articolo 50 del DPR numero 602/1973 (ossia l'intimazione ad effettuare il pagamento entro 5 giorni, con l'avviso che decorso tale termine si procederà all'esecuzione forzata).

In tal senso si sono espresse pure:

  1. la Commissione tributaria regionale per il Lazio, secondo cui  "se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essendo venuta meno la capacità del ruolo a valere quale titolo esecutivo, è necessaria la notifica dell'intimazione ad adempiere, in mancanza l'iscrizione ipotecaria deve essere annullata" (sentenza del 22 febbraio 2010, numero 31);
  2. la Commissione tributaria provinciale di Bari, secondo cui "l'iscrizione dell'ipoteca è illegittima allorchè, essendo decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, non sia preceduta dalla intimazione di pagamento prevista dall'articolo 50 secondo comma del DPR numero 602/73 atteso che soltanto detta intimazione fa riacquistare al ruolo la sua efficacia di titolo esecutivo che il decorso dell'anno aveva temporaneamente sospeso" (sentenza del 25 giugno 2009, numero 164).

Ad ogni modo si segnala un orientamento contrario, secondo cui l'avviso di intimazione non è necessario per iscrivere validamente l'ipoteca, in quanto tale avviso sarebbe richiesto solo per la procedura esecutiva vera e propria e non per le misure cautelari, quali appunto l'ipoteca (Commissione tributaria regionale per la Toscana, sentenza del 20 dicembre 2010, numero 106).

La Cassazione la pensa diversamente - l'iscrizione di ipoteca è solo misura cautelare non preordinata all’espropriazione e quindi non c'è obbligo di comunicazione preventiva

Secondo la Corte di Cassazione l'iscrizione di ipoteca è solo misura cautelare non preordinata all’espropriazione e quindi non c'è obbligo di comunicazione preventva. Così, la Sottosezione Tributaria della Sezione VI della Cassazione Civile, con ordinanza numero 10234 depositata in cancelleria il 20 giugno 2012 - Pres. Mario CICALA, Est. Giuseppe CARACCIOLO, nell'accogliere il ricorso presentato da Equitalia Gerit S.p.A. avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma a conferma di analoga pronuncia della CT Provinciale di Rieti, ha affermato un importante principio che muove contro il contribuente e ribalta quanto deciso dai giudici di merito.

Gli Ermellini di Piazza Cavour hanno così recepito l'assunto del concessionario ricorrente, che si doleva "del fatto che il giudicante" avesse "ritenuto che sia condizione necessaria per iscrivere ipoteca la previa notifica al debitore moroso dell'intimazione di pagamento ex articolo 50, secondo comma, del DPR numero 602 del 1973 nella parte in cui fissa i termini dell’espropriazione".

Tale secondo comma prevede che, se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

La Cassazione Civile ha evidenziato che "la norma in parola impone, in realtà, di notificare il predetto avviso prima dell’espropriazione forzata, mentre l'iscrizione ipotecaria (secondo quanto deduce per espresso dall'articolo 77 citato, comma secondo, nel quale si dice che 'prima di procedere all'esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca'), come questa Corte ha chiarito nell'ordinanza delle Sez. Unite numero 14831/2008 (Pres. Carbone, Rel. Botta) a proposito dell'omologo istituto del fermo amministrativo, non può più essere considerato quale 'mezzo preordinato all’espropriazione forzata' che 'si inserisce nel processo di espropriazione forzata esattoriale quale mezzo di realizzazione del credito', di fronte alla chiara volontà del legislatore (manifestata con la modifica del D. Lgs. numero 546 del 1992, articolo 19 portata dal decreto legge numero 223 del 2006) di escludere il fermo di beni mobili registrati dalla sfera tipica dell’espropriazione forzata".

Ordunque, prevale nel ragionamento della Suprema Corte, proprio come avvenne per quello delle Sezioni Unite Civili dell'ordinanza numero 14831/2008 or ora ricordata, la tesi che l'adozione dell'atto in questione si riferisca ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria.

13 Aprile 2011 · Antonella Pedone




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