L’enciclopedia delle cartelle esattoriali di Equitalia » Guida semplificativa per il contribuente/debitore

L'enciclopedia delle cartelle esattoriali di Equitalia » Guida semplificativa per il contribuente/debitore

Tutto ciò che il contribuente deve conoscere sulle cartelle esattoriali di equitalia.

Nell'articolo che segue, istruiremo il contribuente/debitore su tutto ciò che riguarda le cartelle esattoriali di Equitalia.

Forniremo chiare delucidazioni su come e dove pagare, cosa fare quando si riceve una cartella, come e quando chiedere l'annullamento.

Istruiremo su quali debiti compensare, come ottenere la certificazione del credito e come procedere al pagamento delle cartelle esattoriali agli sportelli di Equitalia.

Inoltre, saranno presenti chiarimenti per capire come funziona l'estratto conto, per effettuare il controllo della propria situazione debitoria con Equitalia, scoprire quanto si è già pagato o bisogna ancora pagare, le rateazioni e le procedure eventualmente in corso.

Infine, la guida servirà a meglio per comprendere le procedure di pignoramento e quelle cautelari (fermo e ipoteca), gli obblighi imposti dalla legge, i limiti e le tutele a favore dei contribuenti.

Quando si riceve una cartella esattoriale di Equitalia

Quando si riceve una cartella esattoriale di Equitalia il contribuente può:

  • pagare
  • chiedere l'annullamento

Come accennato, dunque, è possibile, innanzitutto, pagare in un'unica soluzione.

Per quanto riguarda la rateazione, invece, è bene sapere che:

  • Per importi fino a 50 mila euro si ottiene con una semplice richiesta
  • Per importi oltre 50 mila euro Equitalia verifica la situazione di effettiva difficoltà economica del contribuente

Con la richiesta di annullamento, invece, il contribuente preferisce contestare al giudice la richiesta di pagamento dell'ente creditore perché la ritiene infondata.

Entro 60 giorni si può presentare ricorso davanti l'autorità giudiziaria, per ottenere una sentenza che imponga all'ente creditore di annullare la sua richiesta di pagamento (il cosiddetto sgravio)

Senza alcuna scadenza temporale, al contrario, si può chiedere direttamente all'ente di riesaminare la sua richiesta ed emettere lo sgravio. Si tratta di presentare la cosiddetta domanda di autotutela all'ente creditore

Contestualmente alla prestazione del ricorso/domanda di autotutela, si può presentare domanda di sospensione della richiesta di pagamento.

Se il cittadino ha ricevuto una cartella esattoriale ma ha già pagato le somme indicate o ha già ottenuto l'annullamento/sospensione da parte dell'ente o del giudice, può chiedere la sospensione della riscossione direttamente a Equitalia.

Come e dove pagare le cartelle esattoriali di Equitalia

Il contribuente può pagare cartelle esattoriali e avvisi di pagamento utilizzando il RAV, un bollettino che viene allegato già prestampato con l’importo da pagare e un codice (serie numerica) ad esso collegato.

L’importo riportato sul bollettino è valido solo entro la data di scadenza indicata sul documento a cui è allegato. Oltre tale data si potrà comunque pagare il RAV, ma l’importo andrà ricalcolato in quanto alla cifra prestampata andranno sommati gli oneri di riscossione aggiuntivi.

Da notare bene che se il pagamento viene effettuato oltre i termini di scadenza indicati nella cartella/avviso, all'importo dovuto si aggiungeranno:

  • ulteriori interessi di mora e sanzioni, previsti dalla legge e versati interamente agli enti creditori;
  • un aggio interamente a carico del contribuente e pari all'8% dell’importo dovuto. Per i ruoli emessi fino al 31 dicembre 2012 l'aggio è pari al 9%;
  • eventuali spese per le azioni cautelari/esecutive.

Per meglio comprendere questi aspetti tecnici, vi forniamo questa utile guida illustrativa:

Come e dove pagare

La rateizzazione delle cartelle esattoriali di equitalia

Le cartelle di Equitalia possono essere pagate a rate.

E' possibile chiedere di rateizzare i debiti fino a 6 anni (72 rate mensili) oppure, nei casi di grave e comprovata difficoltà legata alla congiuntura economica, fino a 10 anni (120 rate mensili).

L'importo minimo di ogni rata è pari a 100 euro, salvo situazioni di particolare difficoltà. Finché si è in regola con i pagamenti non si è considerati inadempienti con gli enti creditori ed
Equitalia non iscrive fermi o ipoteche, né attiva qualsiasi altra procedura cautelare o esecutiva.

Piano ordinario 72 rate

La rateizzazione è molto flessibile ed è fatta per adattarsi alle proprie esigenze.

Se il debito da rateizzare è inferiore a 50 mila euro è tutto più semplice e veloce: basta compilare un modulo, che si trova sul sito internet di Equitalia e agli sportelli, e riconsegnarlo a mano oppure spedirlo con raccomandata a/r.

Per importi oltre 50 mila euro è sufficiente allegare alcuni documenti che dimostrino lo stato di difficoltà economica. E' possibile chiedere rate variabili e crescenti, così da pagare, all'inizio, di meno nella prospettiva di un miglioramento delle condizioni economiche in futuro.

Piano straordinario a 120 rate

I criteri per ottenere un piano straordinario di rateizzazione sono contenuti in un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla disponibilità economica.

Presentando una richiesta motivata, è possibile ottenere più di 72 rate quando l'importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare. Questo parametro è valido anche per le ditte individuali.

Per le altre imprese, invece, la rata deve essere superiore al 10% del valore della produzione mensile e deve essere garantito un indice di liquidità adeguato per fare fronte ai pagamenti.

E' possibile decadere dalla rateizzazione solo in caso di mancato versamento di 8 rate (cinque a partire dal 22 ottobre 2015), anche non consecutive.

C'è comunque un'opportunità che Equitalia mette a disposizione per agevolare il contribuente con i pagamenti.

Se la situazione economica peggiora e non ce la si fa a sostenere le rate concordate nel piano ordinario o in quello straordinario, è possibile chiedere di prorogare il periodo della dilazione fino a ulteriori 6 anni.

Solo per le istanze presentate entro il 21 ottobre 2015, nel caso in cui vi siano le condizioni previste per il piano straordinario, è possibile prorogare il periodo della rateizzazione fino a un massimo di 10 anni.

Compensazione dei debiti utilizzando i crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione

Se si hanno debiti indicati nelle cartelle esattoriali, è possibile pagarli utilizzando i crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

E', infatti, prevista la compensazione tra:

  • debiti tributari (dello Stato, delle Regioni e degli enti locali), previdenziali e assistenziali oggetto di cartelle di pagamento di Equitalia, di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle Entrate e di avviso di addebito dell'Inps, notificati entro il 31 marzo 2014;
  • crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture e appalti con lo Stato, gli enti pubblici nazionali, le Regioni, gli enti locali o gli enti del Servizio sanitario nazionale

Per poter compensare debiti e crediti, è necessario acquisire la certificazione del propri credito collegandosi alla apposita piattaforma informatica del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

All'interno della pagina sono disponibili tutte le indicazioni per accreditarsi alla piattaforma e poter così richiedere la certificazione del credito.

Una volta ottenuta la certificazione, è possibile andare agli sportelli di Equitalia e presentarla in forma cartacea o, in alternativa, indicare semplicemente il numero di certificazione e il codice di controllo rilasciato dalla piattaforma informatica.

Nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte dei debiti scaduti o in scadenza, vanno indicati quelli che si intende estinguere.

Quando la cartella esattoriale di Equitalia non deve essere pagata

Come noto, equitalia notifica ai cittadini le cartelle di pagamento per conto di vari enti pubblici.

Se si ritiene di non dover pagare gli importi richiesti, è possibile difendere le proprie ragioni con più facilità.

Grazie all'assistenza di Equitalia, infatti, si può chiedere di sospendere la riscossione e di avere risposta in tempi certi.

E' possibile chiedere direttamente agli uffici di Equitalia la sospensione della riscossione degli importi contenuti in una cartella esattoriale o in ogni altro documento notificato da Equitalia quando, ad esempio, si è già pagato l'importo richiesto o si è in possesso di una sentenza che ha dato ragione al contribuente, o di uno sgravio dell'ente creditore.

La sospensione può essere richiesta in presenza di qualsiasi causa che rende non esigibile il credito da parte dell'ente pubblico creditore.

La domanda va presentata entro 90 giorni da quando Equitalia ha notificato la cartella o il primo atto di riscossione.

Per inoltrare la domanda, è sufficiente presentare un semplice modulo, reperibile allo sportello o sul sito di Equitalia, e spiegare i motivi per cui non si deve pagare.

Alla richiesta vanno allegati un documento di riconoscimento e tutta la documentazione in possesso, come ad esempio la ricevuta che attesta il pagamento già avvenuto, il provvedimento di sgravio o la sentenza a favorevole.

Se non puoi andare allo sportello di Equitalia per presentare la domanda, è possibile fare tutto online con il servizio Sospendere la riscossione sul sito internet di Equitalia.

In alternativa, è possibile inviare la richiesta con raccomandata a/r ai recapiti indicati nella cartella oppure inviando un fax o una email ai recapiti presenti nel modulo.

Ricevuta la domanda completa di tutta la documentazione, Equitalia sospende immediatamente l'attività di riscossione e chiede una verifica all'ente creditore. Se la documentazione presentata è incompleta, Equitalia chiederà le integrazioni necessarie.

Se entro 220 giorni non si riceve alcuna risposta dall'ente creditore, le somme richieste non sono più dovute.

Le procedure esecutive di Equitalia: gli obblighi imposti dalla legge, i limiti e le tutele a favore dei contribuenti

Come noto, Equitalia è tenuta a compiere le azioni previste dalla legge per recuperare quanto dovuto agli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc).

L'Agente della Riscossione, infatti, può procedere al pignoramento quando il contribuente, dopo aver ricevuto la cartella esattoriale, gli avvisi e i successivi solleciti, non ha provveduto a pagare o rateizzare gli importi dovuti nei tempi previsti.

Prima di procedere Equitalia invierà comunque le dovute comunicazioni.

La legge prevede la possibilità di procedere al pignoramento dei beni mobili e immobili e alla vendita all'asta. Tuttavia per i contribuenti sono previste ampie tutele.

Ad esempio, Equitalia non può mai procedere al pignoramento della prima e unica casa di proprietà dove il debitore abita e ha stabilito la propria residenza, purché non si tratti di un immobile di lusso.

Per gli altri immobili il pignoramento è possibile solo in presenza di debiti superiori a 120 mila euro e dopo che sono trascorsi 6 mesi dall'iscrizione di ipoteca. D'intesa con Equitalia, il contribuente può vendere l'immobile pignorato o ipotecato.

In questo caso l'intero ricavato sarà versato direttamente a Equitalia che utilizzerà l'importo per il pagamento del debito e restituirà al contribuente l'eventuale somma eccedente.

Nel caso di pignoramento di stipendio o pensione, invece, la quota pignorabile procede per gradi per salvaguardare le necessità dei contribuenti con meno disponibilità economica. Si parte da un decimo per stipendi/pensioni fino a 2.500 euro, pertanto l'importo pignorabile è al massimo 250 euro al mese.

Se lo stipendio o la pensione sono più elevati, allora aumenta anche la quota pignorabile (un settimo per importi compresi tra 2.500 e 5.000 euro fino ad arrivare a un massimo di un quinto se si superano i 5 mila euro mensili).

Il pignoramento può essere effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente, ma senza includere l'ultimo stipendio o pensione che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore.

C'è poi un'altra modalità di recupero stabilita dalla legge, il cosiddetto pignoramento presso terzi: Equitalia può esigere il pagamento non rivolgendosi direttamente al debitore ma a un soggetto terzo che a sua volta è debitore del contribuente moroso. Ad esempio Equitalia può pignorare le somme che una ditta deve pagare a un proprio fornitore qualora quest'ultimo abbia cartelle in sospeso.

Le procedure cautelari di Equitalia: gli obblighi imposti dalla legge, i limiti e le tutele a favore dei contribuenti

Come noto, trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, se il contribuente non ha provveduto a pagare, a rateizzare o non è intervenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, Equitalia è tenuta per legge a compiere ulteriori azioni per riscuotere gli importi richiesti dagli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni ecc.).

Le procedure che è possibile attivare, a garanzia delle somme non pagate, sono il fermo amministrativo e l'ipoteca, sempre precedute in tempo utile da appositi avvisi e comunicazioni.

Equitalia può disporre il blocco dei veicoli intestati al debitore tramite iscrizione del fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (le cosiddette ganasce fiscali).

Prima di procedere Equitalia invia un preavviso di 30 giorni per consentire al contribuente di avere ulteriore tempo per decidere come regolarizzare la sua posizione.

Nessun fermo invece può essere iscritto se si dimostra che il veicolo è necessario per lo svolgimento della professione, dell'attività di impresa oppure è utilizzato per finalità assistenziali.

Per i debiti più rilevanti, complessivamente superiori a 20 mila euro, Equitalia può iscrivere ipoteca su un bene immobile.

Anche in questo caso sarà inviato un preavviso di 30 giorni durante i quali il contribuente potrà decidere come regolarizzare la sua posizione.

Equitalia non può pignorare e vendere all'asta la prima e unica casa di proprietà dove il debitore abita e ha stabilito la propria residenza, purché non si tratti di un immobile di lusso. Per gli altri immobili il pignoramento è possibile solo in presenza di debiti superiori a 120 mila euro.

Dopo un anno dalla notifica della cartella esattoriale, senza che siano state attivate procedure, Equitalia è tenuta a inviare un avviso di intimazione.

Dalla data di notifica il contribuente ha 5 giorni di tempo per pagare il debito, rateizzare oppure chiedere la sospensione della riscossione nei casi previsti dalla legge. Scaduto questo termine, Equitalia potrà attivare le procedure non ancora intraprese per il recupero degli importi non versati.

Controllare online la propria posizione nei confronti del Fisco tramite l'estratto conto di Equitalia

Controllare online la propria posizione nei confronti del Fisco, ovvero lo stato dei pagamenti, è possibile visualizzando l’estratto conto Equitalia.

Dal sito web di Equitalia è possibile verificare lo stato dei propri debiti e, tramite il servizio di estratto conto, il corretto recepimento di provvedimenti: conclusione delle procedure di sgravio di cartelle esattoriali, iter di annullamento multe o di tributi da pagare e così via.

Si tratta di uno strumento con il quale Equitalia cerca di offrire ai contribuenti massima trasparenza e semplificazione nelle modalità di controllo della propria posizione fiscale.

Un servizio in più rispetto a quelli informativi, con cui Equitalia spiega come affrontare la gestione di un debito o iscrizione a ruolo, con tutte le spiegazioni su ripartizione interessi e altre spese.

Visualizzare l’estratto conto Equitalia è semplice: basta collegarsi al sito di Equitalia e selezionare tra i Servizi Online disponibili in homepage la voce Verifica la tua situazione – Estratto Conto.

La posizione debitoria è visualizzabile a partire dall’anno 2000, previo accesso tramite credenziali (nome utente e password) fornite dall’Agenzia delle Entrate e/o dall’INPS.

Per ottenere le credenziali dall’Agenzia delle Entrate le persone fisiche e giuridiche devono collegarsi al sito e quindi dalla Home Page cliccare su Servizi online. Una volta compilato l’apposito modulo, verranno fornite le credenziali.

E' possibile, inoltre, incaricare un professionista di fiducia a richiedere informazioni o effettuare operazioni al proprio posto conferendogli una specifica delega.

Infatti, se si vuole abilitare un intermediario fiscale (es. commercialista) alla consultazione della posizione debitoria della propria impresa/ditta individuale attraverso il servizio di Equitalia Estratto conto bisogna prima conferirgli un'apposita delega online.

Per conferire una delega, il delegante e il delegato devono essere in possesso delle credenziali (nome utente e password) fornite dall’Agenzia delle entrate per poter entrare nel servizio Estratto conto.

Il professionista/intermediario fiscale deve accedere al servizio, nella sezione Deleghe, e accettare il regolamento. In questo modo è abilitato a ricevere la delega dai propri clienti.

Il delegante deve entrare nell'Estratto conto, andare alla voce Deleghe, inserire il codice fiscale dell’intermediario di fiducia che vuole delegare.

Con questi semplici passaggi si dà all'intermediario fiscale la facoltà di verificare per tuo conto le informazioni della posizione debitoria che riguardano la tua attività.

5 Gennaio 2015 · Andrea Ricciardi


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2 risposte a “L’enciclopedia delle cartelle esattoriali di Equitalia » Guida semplificativa per il contribuente/debitore”

  1. rahaeel ha detto:

    Buongiorno. Ho 27 anni. Vivo da solo da due anni e sono disoccupato da 4 mesi. Come tutti ho delle spese, affitto , bollette assicurazione auto, ecc ed avendo dei finanziamenti che pagavo sono rimasto in arretrato. Ho ricevuto a dicembre la disoccupazione che avrei usato per fare la spesa pagare l’affitto per evitare lo sfratto e fare il pieno all auto per cercare lavoro. La corrente mi è già stata staccata. L’avviso di accettazione della disoccupazione mi è arrivato in gennaio e dal 20 dicembre i soldi erano sul conto a mia insaputa. Quando mi recai in posta per ritirare i soldi mi accorgo che la posta ha prelevato i soldi della disoccupazione per coprire gli arretrati lasciandomi senza i soldi per i quali lavoro da 10 anni e che lo stato mi ha concesso per aiutarmi in questo momento di crisi per sopravvivere. Devo suicidarmi, minacciare qualcuno o c’è un modo per avere il sussidio che mi spetta? Grazie anticipatamente.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Lei deve revocare i RID (Rapporti Interbancari Diretti) relativi ai finanziamenti in corso. Il RID, infatti, è un ordine di pagamento impartito dal correntista all’intermediario (la banca o Poste Italiane) per coprire le richieste periodiche di prelievo effettuate, direttamente sul circuito interbancario, dai soggetti terzi autorizzati dal correntista stesso. In mancanza di esplicite disposizioni di revoca dei RID, la banca, o Poste Italiane, deve obbligatoriamente procedere ad eseguire gli addebiti pervenuti, altrimenti il correntista potrebbe chiedere ed ottenere il risarcimento degli eventuali danni conseguenti al loro mancato pagamento.

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