Equitalia: esecuzione forzata » Ecco i confini che non vanno oltrepassati

I limiti di equitalia alla riscossione esattoriale coattiva

Il nostro ordinamento giuridico, grazie anche a recenti aggiornamenti, ha posto una serie di limiti all'attività di riscossione esattoriale, restringendo i poteri di Equitalia riguardo l'esecuzione forzata.

Dunque, a tutela del contribuente e dei suo diritti di difesa, scopriamo dove l'agente della riscossione non può arrivare riguardo le ipoteche, il fermo amministrativo e l'espropriazione forzata.

Vi auguriamo una buona lettura

I limiti di equitalia riguardo l'ipoteca esattoriale

Prima di poter iscrivere l’ipoteca sull'immobile del debitore, Equitalia ha l'onere, per legge, di a notificare al contribuente il preavviso di ipoteca.

Con la notifica del preavviso d'ipoteca, Equitalia invita il debitore a pagare le somme dovute entro 30 giorni, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, si procederà, appunto all'iscrizione di ipoteca.

Da notare che l’iscrizione di ipoteca è efficace anche se eseguita nel mancato rispetto dell’obbligo di invio del preavviso, fino a quando il giudice non ne ordina la cancellazione.

Comunque, anche quando il preavviso viene inviato, il contribuente non è privo di contromisure.

Innanzitutto, è stato previsto il blocco delle iscrizioni di ipoteca in caso di presentazione di un’istanza di dilazione del debito a causa di una temporanea difficoltà finanziaria.

Pertanto, entro 30 giorni dalla notifica del preavviso, il contribuente potrebbe presentare direttamente ad Equitalia un’istanza di rateazione delle somme dovute al fine di evitare l’ipoteca.

L’ipoteca, dunque, potrà scattare solo in caso di mancato accoglimento della domanda di dilazione oppure in caso di decadenza dal beneficio della rateazione (per mancato pagamento, ad esempio, di otto rate non consecutive o di cinque per le rateazioni concesse a partire dal 22 ottobre 2015).

Ricordiamo, inoltre,che Equitalia non può procedere all'iscrizione di ipoteca sulla prima casa, laddove il debito sia inferiore a 20.000 euro.

Se anche dopo l’iscrizione di ipoteca il contribuente non paga il proprio debito, Equitalia potrà procedere alla vendita dell’immobile, ma soltanto in presenza delle condizioni previste dalla legge.

Dove può arrivare Equitalia in caso di fermo amministrativo

Anche prima di disporre il fermo amministrativo e, dunque, procedere con il blocco dei veicoli intestati al debitore mediante iscrizione del provvedimento nel pubblico registro automobilistico (Pra), Equitalia è obbligata per legge a notificare al debitore un preavviso, ovvero il preavviso di fermo amministrativo.

Con il preavviso, il debitore viene invitato a mettersi in regola entro 30 giorni, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, i procederà all'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo a motore di sua proprietà.

Dopo le modifiche del Decreto del Fare è stato, inoltre, stabilito che non può essere disposto il fermo amministrativo sugli automezzi dell’impresa che sono strumentali all’attività svolta.

E questo perché il contribuente che ne risulta privato non è in grado di lavorare e quindi di produrre la liquidità necessaria per pagare i debiti che ha con il Fisco.

I limiti di Equitalia per l'espropriazione immobiliare

Prima di iniziare l’espropriazione forzata, qualora sia decorso un anno dall’invio della cartella esattoriale senza che siano state adottate altre procedure esecutive, Equitalia ha l’obbligo di notificare al debitore l’avviso di intimazione ad adempiere.

Con l’avviso, Equitalia invita il contribuente ad effettuare il pagamento di quanto dovuto entro 5 giorni dalla data di notifica dell’avviso o a chiedere la rateizzazione o la sospensione della riscossione.

L’avviso perde efficacia qualora, trascorsi 180 giorni dalla data della sua notifica, l’espropriazione non ha avuto inizio.

Comunque, il pignoramento immobiliare è effettuato al di sopra di determinati importi di debito e secondo le modalità stabilite dalla legge. In particolare, in base alle ultime disposizioni legislative (dl numero 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge numero 98/2013) l’agente della riscossione non può effettuare il pignoramento se l’immobile è l’unico di proprietà del debitore, se e' adibito ad uso abitativo e se lo stesso vi risiede anagraficamente, ad eccezione delle abitazioni di lusso (aventi le caratteristiche individuate dalla legge).

Negli altri casi si può procedere all’espropriazione se l’importo del debito iscritto a ruolo è superiore a 120 mila euro e non prima di sei mesi dall'iscrizione di ipoteca.

In particolare, il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se l’immobile ha tutte le seguenti caratteristiche:

  • è destinato ad uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
  • è l’unico immobile di proprietà del debitore;
  • non è di lusso, (cioè con le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 218 del 27 agosto 1969), ovvero è una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9).

Negli altri casi si può procedere al pignoramento dell'immobile solo se:

  • l'importo del debito iscritto a ruolo è superiore a 120.000 euro;
  • sono passati sei mesi dall'iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato.

D’intesa con Equitalia, il cittadino può altrimenti vendere personalmente l’immobile pignorato o ipotecato e versare a essa l’intero ricavato.

L’eventuale differenza fra quanto incassato dalla vendita e il debito da onorare viene restituita entro i 10 giorni successivi all'incasso.

Il contribuente può scegliere di vendere autonomamente il bene entro i 5 giorni che precedono il primo incanto.

Qualora ciò non avvenga, il debitore ha ancora la possibilità di effettuare la vendita in proprio del bene entro il giorno precedente al secondo incanto.

I limiti di equitalia per il pignoramento di stipendi e pensioni

Resta ferma la misura di un quinto, se le somme dovute a titolo di pensione, di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.

Altrimenti, le somme dovute a titolo di pensione, di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.

Per quanto riguarda in particolare le pensioni, l’importo al netto della quota pignorata non può essere inferiore al minimo vitale.

Nel caso di accredito delle somme sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.

L’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente ad Equitalia, fino a concorrenza del credito per cui si procede e nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento.

L’atto di pignoramento può essere redatto anche da dipendenti di Equitalia non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione.

14 Ottobre 2014 · Gennaro Andele


Commenti e domande

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2 risposte a “Equitalia: esecuzione forzata » Ecco i confini che non vanno oltrepassati”

  1. keaton ha detto:

    Spiego per punti sperando di essere chiaro:

    1. Ho ricevuto una notifica di fermo amministrativo da parte di Equitalia
    2. Prima che il fermo fosse trascritto al PRA ho effettuato rateazione del debito
    3. Ad oggi la rateazione è decaduta per il mancato pagamento delle rate
    4. Ho effettuato una visura al PRA tramite servizio on line ACI e ad oggi non risultano fermi trascritti sull’auto

    La mia domanda è la seguente: non potendo effettuare nuove rateazioni (almeno a quanto dicono allo sportello Equitalia), posso vendere l’auto senza conseguenze per il nuovo proprietario?

    Grazie

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Se, al momento in cui lei perfeziona il trasferimento della proprietà del veicolo, non risulta al PRA l’iscrizione di fermo amministrativo, non ci sono conseguenze per lei nè per l’acquirente che, di certo, non può prevedere le future intenzioni di Equitalia, non è tenuto necessariamente a conoscere l’esposizione debitoria del venditore verso il Concessionario della riscossione e, tantomeno, l’avvenuta revoca del beneficio di rateizzazione.

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