Nucleo familiare standard nella dichiarazione sostitutiva ISEE – guida alla individuazione dei componenti

Nucleo familiare nella dichiarazione sostitutiva ISEE - guida alla individuazione dei componenti

Per aver diritto all'erogazione di prestazioni sociali agevolate,  gli assegni familiari o il bonus elettrico (sconti sulla bolletta della luce) è richiesta la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica che richiede la conoscenza del concetto di componenti del nucleo familiare ai fini ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

La dichiarazione sostitutiva unica DSU/ISEE

La dichiarazione sostitutiva unica DSU/ ISEE non è un adempimento necessario per tutti gli utenti dei servizi sociali.

La dichiarazione è necessaria solo quando il cittadino intende richiedere una prestazione sociale agevolata la cui  modalità di erogazione  dipende dalla sua situazione economica e patrimoniale.

Una delle difficoltà insite nella compilazione della dichiarazione sostitutiva ISEE è la determinazione del nucleo familare. Dalla composizione del nucleo familiare, infatti, dipende poi la valutazione della situazione patrimoniale e reddituale del richiedente che, a sua volta,  determina il diritto a fruire delle prestazioni sociali agevolate concesse dallo Stato, dalle Regioni o dai Comuni.

Questo articolo vuole essere una guida utile (si spera) a comprendere come, nella determinazione del nucleo familiare ai fini ISEE, si intersechino spesso  concetti legati alla famiglia anagrafica, ai soggetti fiscalmente a carico ed alla convivenza anagrafica del richiedente.

L'articolo potrà essere utile anche quando sono previsti tetti al reddito del nucleo familiare per godere di  benefici statali, regionali e comunali (bonus famiglie ad esempio).  In questi casi, infatti, pur non entrando in gioco direttamente la dichiarazione ISEE, è sempre necessario individuare quali siano i componenti del nucleo familiare.

Criteri per l'individuazione del nucleo familiare ISEE

  1. articolo 1 comma 1 del DPCM 4 aprile 2001 numero 242:
    Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del DPR 30 maggio 1989, numero 223, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.
  2. articolo 2 comma 2 decreto leggevo 3 maggio 2000, numero 130
    Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. Soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

nucleo familiare isee
Salvo casi particolari, il nucleo familiare si identifica con la famiglia anagrafica:

articolo 4 del DPR. 30 maggio 1989, numero 223: Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, legate da:

  1. Vincoli di matrimonio
  2. Parentela
  3. Affinità
  4. Adozione
  5. Tutela
  6. Vincoli affettivi

Cosa è la famiglia anagrafica

Il concetto di famiglia anagrafica è abbastanza semplice, solo perché nella famiglia anagrafica rientrano tutte quelle persone che sono incluse nello stato di famiglia inteso come certificato rilasciato dal comune di residenza.

Nucleo familiare nella dichiarazione sostitutiva ISEE - Il vincolo di parentela

Più interessante è capire invece cosa si intenda per vincolo di parentela.

  • articolo 74 del codice civile Parentela - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.
  • articolo 75 del codice civile Linee della parentela - Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.
  • articolo del codice civile 76 Computo dei gradi - Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
  • articolo 77 del codice civile Limite della parentela - La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (572), salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Nucleo familiare nella dichiarazione sostitutiva ISEE - Il vincolo di affinità

Il vincolo di affinità è invece il rapporto che si stabilisce  tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge. L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (434).  Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'articolo 87, numero 4.

Tralasciando i vincoli meno frequenti che derivano dall'adozione e/o dalla tutela legale, veniamo ai vincoli affettivi. Si tratta del   legame “affectionis causa” derivante da libera scelta affettiva, con caratteristica di permanenza nel tempo, costanza e impegno reciproco alla coabitazione.

nucleo familiare isee - vincoli affettivi
Non rientrano in tale concetto:

  1. rapporti occasionali (brevi coabitazioni con spirito di ospitalità)
  2. rapporti che danno origine ad un obbligo giuridico di fonte contrattuale (es. collaborazione familiare)

Esempio di composizione del nucleo familiare

nucleo familiare isee - rapporti occasionali e collaborazione familiare

Nucleo familiare nella dichiarazione sostitutiva ISEE - Regole sulle persone coniugate

I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia.

  • i coniugi conviventi, anche se uno o entrambi a carico ai fini IRPEF di altre persone, formano un nucleo familiare a sé stante;
  • se i coniugi invece hanno diversa residenza anagrafica e sono a carico di altre persone, faranno comunque parte del medesimo nucleo familiare ma non a sé stante, bensì identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi, scelta di comune accordo come residenza familiare.

I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, tranne che

  1. in caso di separazione legale;
  2. se e' stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità di matrimonio;
  3. se e' stata consentita la diversa residenza a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice;
  4. se uno dei coniugi e' stato escluso dalla potestà sui figli;
  5. se e' stata proposta domanda di divorzio;
  6. se sia in corso un procedimento da cui risulti l’abbandono del coniuge.

Ma attenzione:  è fondamentale che le predette situazioni siano oggetto di un provvedimento del giudice o di un procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

Procediamo con un esempio per rendere più chiare le regole per l'individuazione del nucleo familiare nel caso di persone coniugate.

Mario Rossi, dichiarante, è residente con sua figlia Rosaria; Rosaria è sposata  con Stefano, che risiede in un'altra abitazione con sua madre.

Rosaria e Stefano, in quanto coniugi, devono essere considerati nello stesso nucleo familiare.
Mario dovrà verificare se Rosaria e Stefano hanno scelto come residenza familiare quella di Rosaria (e di Mario) o quella di Stefano (e di sua madre):

  • nel primo caso, il nucleo familiare di Mario sarà composto da Mario stesso, Rosaria e Stefano;
  • nel secondo caso, sarà composto dal solo Mario (poiché in questo caso Rosaria e Stefano, per tutto il periodo di validità della dichiarazione, saranno nel nucleo familiare della mamma di Stefano).

Nucleo familiare nella dichiarazione sostitutiva ISEE - Regole sui minori

Per quanto attiene i figli minori, valgono, in linea generale, gli assunti di seguito indicati.

  1. i figli minori che convivono con un genitore sono sempre iscritti nel nucleo familiare di cui fa parte il genitore stesso;
  2. se i figli minori sono coniugati (over 16 anni) sono tenuti a seguire le regole dei soggetti coniugati;
  3. i minori in affidamento preadottivo e temporaneo, affidati con provvedimento del giudice al dichiarante, al coniuge o ad altre persone che sono nello stesso stato di famiglia, fanno parte del nucleo familiare del dichiarante (o del coniuge, se con diversa residenza e lo stato di famiglia di riferimento è questo);
  4. se affidati a terzi con provvedimento del giudice, fanno parte del nucleo della persona a cui sono stati affidati, anche se inseriti in altra famiglia anagrafica o a carico ai fini IRPEF di altro soggetto;
  5. i minori in affidamento e collocati presso istituti di assistenza o comunità sono considerati nucleo familiare a sé stante.

Composizione del nucleo familiare - Soggetti a carico IRPEF

Fanno parte del nucleo familiare anche i soggetti non conviventi che hanno redditi inferiori ad una soglia predeterminata annualmente (nell’anno 2000 lire 5 milioni e 500 mila lire pari a Euro 2 mila e 840,5) e sono figli della persona di cui sono a carico o ricevono da questa assegni alimentari non risultanti da provvedimenti giudiziari.

Esempio: Mario Rossi è il dichiarante, non è coniugato e risiede con due suoi amici, ma è a carico IRPEF di suo padre Antonio Rossi. Mario farà parte del nucleo familiare ai fini ISEE di suo padre Antonio, e dovrà procedere indicando subito nella seconda riga della tabella Antonio Rossi; nella colonna Tipo, in corrispondenza di Antonio Rossi andrà indicata la lettera R; successivamente, Mario dovrà considerare la composizione del nucleo familiare di suo padre, indicando la moglie di Antonio, i figli minori, le altre persone che risultano nello stato di famiglia di Antonio, i coniugi di queste persone, i soggetti a carico ai fini IRPEF, ecc.

Per tutti vale l'indicazione dell'articolo 433 del codice civile All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

  1. il coniuge;
  2. i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza i discendenti prossimi, anche naturali (nipoti);
  3. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali (nonni ); gli adottanti;
  4. i generi e le nuore;
  5. il suocero e la suocera;
  6. i fratelli e le sorelle germani o in subordine unilaterali.

Se il soggetto è a carico di più persone tenute nello stesso grado alla  prestazione degli alimenti, è componente del nucleo di colui che è tenuto in  misura maggiore in base alle proprie condizioni economiche (ART.441 del codice civile)

Inoltre bisogna considerare che:

  • soggetti a carico IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico, anche se risultano componenti di altra famiglia anagrafica;
  • se un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera componente del nucleo familiare della persona della cui famiglia anagrafica fa parte.

Esempio: Gabriele non è coniugato e risulta nello stato di famiglia di Antonio, di cui è anche a carico ai fini IRPEF; Gabriele è, tuttavia, anche a carico ai fini IRPEF di Giovanni, che non è convivente; in questo caso, Gabriele farà parte solo del nucleo familiare di Antonio.

Nucleo familiare nella dichiarazione sostitutiva ISEE - La convivenza anagrafica

nucleo familiare ISEE - La convivenza anagrafica esempio 01

nucleo familiare ISEE - La convivenza anagrafica esempio 02

In pratica, per poter costituire un nucleo familiare a sè stante, valido nel computo ISEE, è necessario non essere in coabitazione.

Quando si trasferisce la propria residenza in coabitazione con altri, per poter costituire un nucleo familiare a sè stante bisogna  dichiarare esplicitamente all'ufficiale di anagrafe che la convivenza è regolata da uno dei motivi seguenti (articolo 5 del DPR. 30 maggio 1989, numero 223):

  1. religiosi
  2. di cura
  3. di assistenza
  4. militari
  5. di pena e simili

oppure dichiarare che la convivenza è motivata da:

  1. rapporti occasionali (brevi coabitazioni con spirito di ospitalità);
  2. rapporti che danno origine ad un obbligo giuridico di fonte contrattuale (es. collaborazione familiare).

In tutti i casi, valgono le seguenti  eccezioni:

  1. Un coniugato,  ai fini ISEE, forma sempre un nucleo familiare con il coniuge, anche se non convive con il coniuge;
  2. Un soggetto A che ha un reddito inferiore o uguale a 2840.5 euro forma sempre, ai fini ISEE, un nucleo familiare con il genitore (anche non convivente)  che produce un reddito superiore a 2840.5 euro.

ISE ed ISEE

L’Ise (indicatore della situazione economica) e l’Isee (indicatore della situazione economica equivalente) sono parametri che attestano la situazione economica del richiedente, utilizzati da Enti o da Istituzioni (ospedali pubblici, Asl, scuole, università ecc.) che concedono prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità.

La gestione della banca dati relativa al calcolo di tali indicatori è affidata all'Inps che acquisisce le notizie di base per il rilascio della certificazione che ha una validità annuale.

L’Ise è un parametro che determina la situazione economica del nucleo familiare. Questo parametro scaturisce dalla somma dei redditi e del 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare di tutto il nucleo familiare. L’Isee scaturisce invece dal rapporto tra l’Ise e il numero dei componenti del nucleo familiare in base ad una scala di equivalenza stabilita dalla legge.

Da chi e per che cosa viene richiesta la dichiarazione sostitutiva unica DSU/ISEE

Ecco, di seguito, i casi più frequenti in cui viene richiesta la la dichiarazione sostitutiva unica DSU/ISEE:

  • dai Comuni, per agevolazioni rispetto a tributi locali (come la TARSU), alle rette delle mense scolastiche, alla riduzione di quote per soggiorni turistici rivolti agli anziani, per la concessione dell'assegno di maternità e dell'assegno a nuclei familiari nei quali sono presenti almeno tre figli minori
  • dalla TELECOM per la riduzione del canone di abbonamento telefonico
  • dalle Università per la riduzione delle tasse universitarie
  • dagli Enti locali (Comuni, Province e Regioni) per buoni di acquisto dei libri scolastici
  • dalle Agenzie Territoriali per la casa in merito alla determinazione dei canoni di locazione
  • per l’accesso a prestazioni socio economiche da parte della Pubblica Amministrazione e del Servizio Sanitario Nazionale

Sintesi sulla composizione del nucleo familiare ai fini ISEE

Fanno parte del nucleo familiare, in linea generale, il dichiarante, il coniuge, i figli nonché altre persone conviventi e altri soggetti a carico ai fini dell'Irpef, anche se non presenti nello stato di famiglia del dichiarante.

La situazione reddituale è rappresentata dal reddito complessivo assoggettabile all'Irpef conseguito da tutti i componenti il nucleo nell’ultimo anno fiscale.

La situazione patrimoniale immobiliare è costituita dal valore dei fabbricati e dei terreni edificabili o agricoli intestati a persone fisiche, definito ai fini dell'ICI (imposta comunale sugli immobili) entro il 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva. Viene applicata una detrazione per l’importo dell'eventuale mutuo residuo da pagare o, in alternativa, se più favorevole, il valore della casa di proprietà in cui risiede il nucleo, nel limite di 51.645,69 euro.

La situazione patrimoniale mobiliare è rappresentata dal valore dei titoli, conti correnti, buoni postali, azioni ecc., posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Il patrimonio mobiliare e immobiliare è considerato nella valutazione complessiva solo per il 20%.

La scala di equivalenza è composta da coefficienti che indicano, in base al numero dei componenti il nucleo familiare, il valore con il quale va rapportato l’Ise per ottenere l’Isee. Questo coefficiente viene aumentato se, ad esempio, il nucleo familiare è composto da un solo genitore con figli minori, se nel nucleo sono presenti persone disabili oppure se entrambi i genitori di figli minori hanno lavorato almeno sei mesi nell’anno in cui sono stati prodotti i redditi.

Cosa bisogna fare per ottenere la dichiarazione sostitutiva unica DSU/ISEE  dal CAF

L’attestazione ISE/ISEE viene rilasciata GRATUITAMENTE dal Caf dopo aver provveduto a redigere, sulla base della documentazione esibita e di quanto dichiarato dal cittadino, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) che viene sottoscritta dall'interessato.

Elaborati i dati esposti nella dichiarazione, il Caf  rilascia l’attestazione, valida per tutti i componenti del nucleo familiare e che dovrà essere consegnata all'ente o amministrazione che concede il beneficio o la prestazione richiesta dal cittadino.

Tutti i dati sono conservati nell’Archivio Nazionale ISE gestito dall'INPS e resi disponibili agli Enti ed Amministrazioni per eventuali controlli ed accertamenti che possono essere eseguiti tramite la Guardia di Finanza.

Dati e documenti necessari per richiedere la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) relativa all'ISE/ISEE

Il Cittadino deve esibire al Caf un documento di identità non scaduto o la carta di soggiorno.

Gli altri dati devono essere o documentati o autocertificati dal cittadino.Il cittadino si assume comunque ogni responsabilità civile e penale di quanto dichiarato o autocertificato al Caf.

  • Composizione del nucleo familiare, dati anagrafici e codici fiscali dei componenti;
  • Sigla ASL di appartenenza;
  • Ultima dichiarazione dei redditi presentata (Mod. 730, UNICO) oppure, se non tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, l’ultimo Mod. CUD dei componenti del nucleo familiare;
  • Redditi dei terreni posseduti;
  • Rendita catastale dei fabbricati posseduti;
  • Ammontare del capitale residuo dei mutui in essere;
  • Importo dell'affitto pagato per la casa di abitazione principale ed estremi di registrazione del contratto di locazione;
  • Redditi mobiliari posseduti o saldo bancario/postale - conto corrente o libretto di risparmio - con codice CAB e ABI della Banca o della Posta o ammontare capitale investito in BOT, azioni o altri titoli o fondi di investimento o ammontare premi assicurativi.

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18 Giugno 2013 · Marzia Ciunfrini


Commenti e domande

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533 risposte a “Nucleo familiare standard nella dichiarazione sostitutiva ISEE – guida alla individuazione dei componenti”

  1. Riccardino ha detto:

    Mia figlia, di 22 anni, è fiscalmente a mio carico, ma vive nella casa di sua esclusiva proprietà (prima casa). Il mutuo prima casa acceso per l’acquisto di questa casa è cointestato intestato tre soggetti: a me, a mia moglie, a mia figlia. Domanda: nella DSU posso va indicato l’intero capitale residuo del mutuo, o solo 1/3?

    Grazie

    • La normativa vigente stabilisce che, per quanto attiene il patrimonio immobiliare bisogna indicare per ogni immobile in comproprietà, il capitale residua del mutuo rapportato alla quota di possesso. Nella fattispecie, nel quadro FC3 della DSU, relativo al patrimonio immobiliare, andrà indicato, per l’immobile di cui si discute, 1/3 del capitale residuo del mutuo.

  2. Teresa ha detto:

    Abito con il mio compagno e mia figlia, mentre la ex del mio compagno abita con sua figlia minore a carico irpef del mio compagno: nel mio isee ci sarà mia figlia, il mio compagno ed io gisuto? Lui dovrà fare comunque isee a nome suo inserendoci la figlia e la ex come persona atratta al nucleo? Nessuno mi sa dare una risposta.

    • Il suo compagno ha due figlie: diciamo A la figlia con cui il suo compagno convive e B quella con cui il suo compagno non convive.

      Il nucleo familiare di riferimento alla DSU /ISEE per la minore A è formato da A e da entrambi i propri genitori conviventi.

      Il nucleo familiare di riferimento alla DSU /ISEE per la minore B sarà è formato da B dalla madre e da una componente aggiuntiva del padre: il padre non è attratto dal nucleo familiare di B, in quanto il padre ha avuto altri figli da una donna (la madre di A) diversa dalla madre di B.

  3. Maria ha detto:

    Io e il mio compagno (non sposati), entrambi con proprio stipendio, viviamo insieme da un paio di anni in una casa che suo padre ha ereditato: quest’ anno vorrei intraprendere un percorso universitario, per il calcolo isee per le mie tasse universitarie, essendo la casa di suo padre, io e il mio compagno formiamo nucleo familiare nostro o per il calcolo isee vengono considerati anche i suoi genitori, residenti da un’altra parte?

    • Se è la studentessa che deve intraprendere il percorso universitario, i genitori del compagno della studentessa entrano in gioco se, e solo se, inclusi nello stato di famiglia della studentessa.

  4. betsabea ha detto:

    Mio marito ed io abbiamo una ISEE molto basso, abbiamo dovuto portare mia cognata con residenza da noi, invalida da ictus, non ancora riconosciuta come accompagnamento dall’INPS, ora temporaneamente in una struttura protetta perché è caduta, intervento alla gamba, riabilitazione, stiamo organizzando la casa per poterla ospitare con servizi per disabili. Devo rifare l’ISEE, come posso fare per l’ISEE? Possiamo pur residente farle separate?

  5. Gegé ha detto:

    Buonasera, vorrei aderire al fondo garantito per acquisto prima casa giovani under36.
    Per avere la copertura del 80/100% del mutuo è richiesto Isee max 40000€.
    Attualmente vivo con mia madre: in questo tipo di isee devono essere compresi anche il suo reddito e i suoi beni?
    In alternativa:
    Se prendessi la residenza presso una zia materna che vive sola, all anagrafe potrei iscrivermi come nucleo indipendente ?
    E quindi riuscire a fare un isee con il mio solo reddito e
    i miei risparmi ?
    Grazie

    • Se convive con sua madre il nucleo familiare comprende lei e sua madre: redditi e patrimoni si sommano. Analogamente se andasse a convivere con sua zia materna: il nucleo familiare ai fini ISEE sarebbe formato da lei e da sua zia materna.

      Per poter presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) – per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) – relativa ad un nucleo familiare indipendente, formato da lei solo, deve vivere da solo, oppure andare a convivere con soggetti con i quali non sussistano rapporti di parentela, affinità o affetto.

  6. ROMEO ha detto:

    Mia Moglie è proprietaria di una casa: se io e Nostra figlia prendiamo la residenza in un altra casa in affitto, e Mia Moglie e suo Figlio lasceranno la residenza nella casa di sua proprietà, risulterà un unico Isee o due Isee? In quel caso non dovremmo pagare l’Imu come seconda casa giusto? E rifiuti e tasse comunali come funzionerebbe?

    • Moglie e marito, anche se non conviventi formano sempre un unico nucleo familiare ai fini ISEE. Per quanto riguarda l’IMU, per non pagarla, è meglio che sua moglie mantenga la residenza nella casa di proprietà. Le tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (la spazzatura, per intenderci) si pagano sempre per le unità abitative occupate in locazione o in proprietà.

  7. Gennaro ha detto:

    caso di nucleo costituito da padre – madre e figlio minore residenti insieme ma non coniugati fra di loro. La madre risulta coniugata con altra persona ma mai separata legalmente.
    Ai fini dell’attestazione ISEE agisce l’attrazione fra i coniugi con residenza diversa ma non separati legalmente?
    E in questo caso il marito dovrebbe essere inserito nel nucleo familiare della moglie da cui è separato di fatto e dove convivono l’attuale compagno e la loro figlia minore?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Il nucleo familiare della signora (per tutte le prestazioni standard erogate dell’INPS) è formato dai coniugi (anche se non conviventi), dai figli eventuali della coppia coniugata (anche se non conviventi con la madre), dal figlio minore (convivente con la madre) concepito e generato dalla relazione extraconiugale: qualora alla signora servisse l’ISEE per ottenere reddito di cittadinanza o per prestazioni a favore del figlio minore, nel nucleo familiare verrebbe cooptato anche il padre del figlio minore al quale non versa alimenti stabiliti giudizialmente (se ha riconosciuto il minore, se non è a sua volta coniugato, se non ha figli avuti da ulteriori e diverse relazioni con altre donne).

  8. Anonimo ha detto:

    Tutti gli anni presento l’isee e visto che vorrei condividere l’affitto con estranei come faccio se prendono la stessa residenza a presentare un isee non attiguo al mio? Cioè non costituire stesso nucleo familiare? Può indicare la normativa? Grazie mille siete validissimi.

    • Quando l’estraneo si reca negli uffici anagrafici per richiedere la residenza, poichè nella stessa unità abitativa è già presente l’ospitante, l’ufficiale di anagrafe deve richiedere il modulo di consenso sottoscritto dall’ospitante con allegata copia della carta d’identità dell’ospitante.

      Inoltre, l’ospitante decide, compilando e sottoscrivendo un altro modulo che deve essere esibito all’ufficiale d’anagrafe, se l’estraneo dovrà essere incluso nel suo stesso stato di famiglia (e quindi nel suo stesso nucleo familiare) oppure se ospitante ed estraneo devono dar vita a due famiglie anagrafiche distinte e a distinti nuclei familiari.

      Insomma, anche nell’ipotesi di condivisione dell’unità abitativa con un estraneo, la situazione ai fini ISEE è sempre gestita dal primo occupante.

      La normativa è quella contenuta nel nuovo regolamento anagrafico (DPR 223/1989) ma per capire come funziona, basterà semplicemente prendere visione dei moduli ministeriali per la dichiarazione di residenza che possono essere generalmente scaricati da qualsiasi sito comunale e che valgono su tutto il territorio nazionale.

  9. Anonimo ha detto:

    nel fare il rinnovo isee a gennaio per pensione cittadinanza non so come ho sbagliato modulo ho compilato il modulo ristretto invece di quello ordinario la domanda ora risulta sospesa per dsu non trovata anche se appena me ne sono accorta ho ripresentato il modulo ordinario entrambe le dsu sono state attestate e registrate sul sito inps entrambe attestano importo isee uguale come mai a fine marzo la domanda risulta ancora sospesa e non ho ricevuto nè il pagamento di febbraio nè quello di marzo. Cosa devo fare preciso che ho ottantasei anni e invalidità civile al 100%. Ringrazio

    • Il suggerimento è quello di accedere alla sede INPS previo appuntamento con un funzionario, a cui esporre la situazione e con il quale individuare le soluzioni operative possibili. Troverà qui tutte le informazioni necessarie.

  10. Anonimo ha detto:

    Salve – A metà dicembre 2019, ho trasferita la mia residenza presso i miei suoceri. Per il calcolo dell’ISEE, i loro dati (redditi, patrimoni mobiliare e immobiliare) vanno rapportato a quei 15 giorni (cioè, 15/365 dei totali), o bisogna dichiarare i valori dell’anno intero?Grazie

    • Rosaria Proietti ha detto:

      Per l’ISEE il cui calcolo è stato richiesto nel 2021 il nucleo familiare di riferimento è formato da nuora e suoceri: i redditi ed i patrimoni sono quelli rispettivamente percepiti e detenuti nel 2019 da tutti i componenti del nucleo familiare.

      Se il marito non risiede con i genitori, la nuora può scegliere di far parte del nucleo familiare del marito

  11. Anonimo ha detto:

    Salve, sono un appartenente alle Forze Armate, da dicembre sono residente ma non convivente con i miei genitori. In precedenza per 2 anni sono stato residente in altra città. Ed inoltre entro maggio risiederò in altra abitazione. Non sono a loro carico da almeno 3 anni.
    Il quesito è questo: nel caso decidessi di iscrivermi all’università per l’anno accademico 21/22 dopo la variazione di residenza, posso fare isee a se stante senza includere i loro redditi?

    • Da dicembre lei fa parte del nucleo familiare dei suoi genitori: noi, ci scusi, non comprendiamo cosa voglia dire “sono residente, ma non convivente”. Se vive nella medesima unità abitativa dei genitori, un figlio deve necessariamente essere incluso nello stato di famiglia dei genitori.
      Ora, al momento dell’iscrizione, lei avrebbe dovuto vivere, negli ultimi due anni, lontano dai suoi due genitori. Pertanto non sono verificate le condizioni di autonomia, anche dopo l’eventuale variazione di residenza.

  12. Anonimo ha detto:

    Salve, ho una domanda e voglio chiarire, sono rifugiato anche mia moglie e miei 3 figli, la mia carica sono loro, abito a casa da mia zia e il suo marito, ma loro non abitano lì ma hanno la residenza li e siamo insieme nel stati di famiglia. Loro fanno parte del mio nucleo familiare? Devo aggiungerli al mio ISEE? Soltanto mi han dato la casa sua per abitare.Grazie

    • La legge italiana dice che se nella stessa casa abitano due famiglie fra cui intercorrono rapporti di parentela (zia e nipote, ad esempio) tutti vengono inclusi nello stesso stato di famiglia. E così, nella stragrande maggioranza dei casi, tutti i conviventi fanno parte del medesimo nucleo familiare ISEE.

  13. Anonimo ha detto:

    Salve i miei suoceri vorrebbero mia figlia per compagnia perché ormai anziani e soli e mia figlia e molto felice di andare ma la domanda è mia figlia Maggiorenne deve fare residenza da loro? Così facendo farebbe parte del nucleo familiare di mio suocero e quindi e a carico suo E le tasse universitarie sono sempre a carico dell mio isee o quello di mio suocero ?
    Perché l’isee di mio suocero e più alto dell mio quindi andrei a pagare sii ?

    • Vostra figlia non è obbligata a cambiare residenza. Può benissimo convivere con i nonni materni e lasciare la residenza presso i genitori. Io vivo ed abito a Roma da trent’anni eppure ho lasciato la residenza a Napoli presso mia madre. Se voi genitori non dichiarate all’anagrafe che vostra figlia è irreperibile al vostro indirizzo, e/o se vostra figlia non chiede l’iscrizione presso l’unità abitativa dei nonni materni, nulla cambia.

  14. Anonimo ha detto:

    Il mio dubbio è se compilare il Modello MB.1 o MB.1 ridotto. Poi compilerò il modello FC.2.

    • Rosaria Proietti ha detto:

      La DSU MINI (o modello MB1 ridotto) non può essere presentata quando ricorre una delle seguenti situazioni: presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti; richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario; presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi; vi sia, per il richiedente, esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari.

  15. Anonimo ha detto:

    Salve, ho 80 anni, vedova, vivo da sola, sono invalida al 100% con accompagnamento, pensionata. Quale modello di DSU devo compilare?

  16. Anonimo ha detto:

    Ho una figlia neonata riconosciuta che è a carico della mamma. Ai fini isee la devo indicare sulla dsu?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Andrebbe specificato qual è la famiglia anagrafica della madre della neonata, per l’accesso a quali benefici si deve produrre la DSU/ISEE, chi richiede la DSU/ISEE, se il padre che ha riconosciuto la bambina è coniugato con donna diverse dalla madre della bambina, se il padre che ha riconosciuta la bambina ha altri figli con donne diverse dalla madre della bambina, se alla madre della bambina, per il mantenimento di quest’ultima, viene corrisposto un assegno periodico a carico del padre.

  17. Anonimo ha detto:

    Salve, sono attualmente a carico di mia madre, sono residente nella stessa abitazione e pertanto insieme a mia sorella facciamo tutti e tre parte dello stesso nucleo familiare. Se trasferissi la mia residenza a casa di mia nonna e risultassi a carico suo, farei insieme a lei parte di un nuovo nucleo familiare composto da noi due soli membri??

    • Dipende se lavora e quanto percepisce annualmente, oppure se è sposato, oppure se ha figli, oppure se ha almeno 26 anni di età: altrimenti, pur facendo residenza con sua nonna, verrà comunque attratto nel nucleo familiare di sua madre.

  18. Anonimo ha detto:

    Salve, io con la mia famiglia composta da 3 minori viviamo presso i miei genitori per problemi economici, nel momento in cui faccio il modello isee, sono costretto a farlo comprendendo anche i miei genitori ma dato che loro possiedono immobili, mi esce un isee alto da non poter aver diritto all’assegno del 3° figlio. Ce qualcosa che si può fare per abbassare isee considerando che chi è proprietario sono i miei genitori e non io?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Se sua moglie ha i propri genitori meno “ricchi”, potrebbe prendere la residenza presso di loro. La DSU del nucleo familiare (in cui sono inclusi due coniugi non conviventi) potrà far riferimento alla residenza presso i suoceri. In questo modo riesce a sostituire i suoi genitori con i genitori di sua moglie.

  19. Anonimo ha detto:

    Dovremmo ricoverare in una RSA mia suocera che è vedova e abita da sola. Oltre il suo ISEE dobbiamo presentare quello dei due eredi (mio marito e mia cognata), entrambi sposati con figli maggiorenni lavoratori e con propri redditi ma nel ns. stato di famiglia. Quali redditi dobbiamo indicare? Ho sentito parlare di ISEE ristretto.

    • Ai soli fini dell’accesso alle prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, il dichiarante (sua suocera) potrà compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) riferita al nucleo familiare ristretto, composto esclusivamente dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni (escludendo eventuali altri componenti). Verrà, operando tale scelta, utilizzato il quadro A del modulo MB.1rid.

      Tuttavia, in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, l’ISEE (con nucleo familiare ristretto o ordinario) e’ integrato con una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi. Pertanto, nel quadro E del modulo MB.3 della DSU di sua suocera, espressamente dedicato a raccogliere dati per le prestazioni socio sanitarie residenziali, andranno indicati i codici fiscali ed i numeri di protocollo delle DSU di suo marito e di sua cognata. Le informazioni reddituali verranno prelevate direttamente dalle DSU dei due figli, per cui non ci sono redditi da indicare.

      In pratica, suo marito e sua cognata dovranno presentare DSU/ISEE al solo scopo di consentire, eventualmente, l’accesso della madre alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria regolate da ISEE.

  20. Anonimo ha detto:

    Non ho capito bene .
    Diciamo così : Daniela con il marito Gianluca e un figlio minorenne vivono a Bologna nella loro prima casa .
    Io Angela mi trasferisco la residenza a casa di mia sorella Daniela , mio marito Michele rimane in Calabria con i due figli minorenni.
    Lascio la mia residenza fiscale in Calabria con mio marito Michele ,la dichiarazione ISEE è composta da me mio marito Michele e i mie due figli .
    Mia sorella Daniela nella sua dichiarazione ISEE mette Daniela Gianluca suo marito e suo figlio .
    Giusto ?

    • La residenza fiscale non conta ai fini ISEE. Se lei acquisisce residenza anagrafica a Bologna con sua sorella Daniela ed essendo Angela coniugata, ci sono due possibilità:
      1) Angela stabilisce residenza familiare a Bologna ed allora il suo nucleo familiare comprenderà Angela, Daniela, Gianluca, il figlio minorenne di Daniela e Gianluca, Michele e i due figli minorenni di Angela e Michele;
      2) Angela stabilisce residenza familiare nal paese calabrese dove risiedeva prima, ed allora il suo nucleo familiare comprenderà Angela, Michele e i due figli di Angela e Michele.

      La scelta da esercitare nella DSU è basata anche sulla coerenza e congruità delle dichiarazioni di Angela, Daniela, Gianluca e Michele. Poiché Angela compare nello stato di famiglia di Daniela, un funzionario che volesse controllare le dichiarazioni DSU di Angela, vedendo Angela comparire nello stato di famiglia di Daniela, dovrà verificare che Michele, qualora presentasse una DSU/ISEE, includa sempre Angela nel proprio nucleo familiare (anche se Angela non compare più nello stato di famiglia di Michele). E Daniela o Gianluca, se presentassero a sua volta una DSU, non dovranno mai includere Angela e la sua famiglia nel loro nucleo familiare (anche se Angela compare nello stato di famiglia di Daniela e Gianluca).

  21. Anonimo ha detto:

    Per essere più chiari il mio reddito viene caricato su quello di mia sorella ? Quindi sulla sua ISEE.

    • Sì, se la scelta della residenza coniugale è quella della moglie, del nucleo familiare verranno a far parte i due coniugi e la sorella della moglie, con l’implicazione del reddito familiare dato dalla somma dei redditi del marito, della moglie e della sorella della moglie.

  22. Anonimo ha detto:

    Buongiorno
    Grazie della risposta immediata.
    Un piccolo chiarimento, mia sorella nella sua ISEE come descrive la mia posizione essendo residente nella stessa abitazione.
    Deve citare qualche normativa, allegare qualche mia dichiarazione o altro …
    Grazie

    • Nessuna normativa da citare: lo stato di famiglia include le due sorelle e tanto basta. La sorella richiedente ha semplicemente l’altra sorella come componente inclusa nel nucleo familiare come conseguenza diretta dell’appartenenza alla medesima famiglia anagrafica (stato di famiglia). Nella Dichiarazione sostitutiva Unica la sorella che ospita l’altra sorella dovrà indicare anche il marito della sorella ospitata. Anche se il marito non appartiene al nucleo familiare, essendo cooptato in base alla legge (decreto 159/2013) in base al quale marito e moglie devono sempre far parte dello stesso nucleo familiare.

  23. Anonimo ha detto:

    Per motivi di lavoro devo trasferire la residenza a Bologna, a casa di mia sorella coniugata, sono anche io coniugata.
    Ai fine ISEE i miei redditi rientrano nella dichiarazione di mia sorella?
    Posso risultare in due nuclei familiari?
    Mio marito nella dichiarazione ISEE può escludere il mio reddito ?
    Grazie .

    • Due sorelle conviventi non possono appartenere a famiglie anagrafiche (certificazioni dello stato di famiglia) distinte e, pertanto, se conviventi, faranno sempre parte del medesimo nucleo familiare.

      Tuttavia, anche i coniugi fanno parte del medesimo nucleo familiare: in più, se i coniugi scelgono come residenza familiare quella della moglie, in questo caso il marito entrerà a far parte del nucleo familiare in cui è presente la cognata con tutti i suoi familiari. Se, invece, i coniugi scelgono come residenza familiare quella del marito, la moglie farà parte del nucleo familiare a cui appartiene il marito (e la sorella della moglie, con i suoi familiari, ne resterà esclusa).

      Come sia, i redditi dei coniugi nella Dichiarazione DSU/ISEE devono sempre essere considerati entrambi.

  24. Anonimo ha detto:

    Salve ho un quesito da porvi riguardo agli assegni familiari, sono sposato da settembre e risiedo con i miei genitori, da poco ho avuto un bambino ora la mia domanda è questa: quale tabella riguarda la mia situazione visto che mio padre pensionato richiede gli assegni familiari per mia madre?

    • La tabella 11 è quella per nucleo familiare ANF (Assegno per il Nucleo Familiare) con entrambi i genitori ed almeno un figlio minore (padre e madre del richiedente non hanno rilevanza per il nucleo familiare ai fini dell’assegno ANF).

      Infatti, il nucleo familiare ai fini ANF comprende: il richiedente, coniuge non separato legalmente ed effettivamente o divorziato, i figli ed equiparati minori e maggiorenni inabili; i figli ed equiparati studenti o apprendisti tra 18 e 21 anni solo se facenti parte di nuclei numerosi; nipoti minori in linea retta viventi a carico dell’ascendente; fratelli, sorelle e nipoti del richiedente orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti.

  25. Anonimo ha detto:

    non ho capito la risposta. Quindi secondo Lei nn posso usufruire della detrazione per mia madre?

  26. Anonimo ha detto:

    Salve mi è sorto un dubbio.
    Sono sposato, però ho una residenza diversa (risiedo con i miei) da quella di mia moglie, ed ho mia madre a carico. Nel fare l’isee visto che i coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, ho messo come residenza del nucleo quella di mia moglie. Ora la domanda è: posso tenere ancora a carico mia madre?

    • Si tratta di una regola che vale solo per l’ISEE quella che consente a marito e moglie di scegliere una residenza familiare virtuale, che pertanto non esiste giuridicamente. Questa scelta non comporta variazioni nella possibilità di continuare a fruire delle detrazioni fiscali a cui aveva diritto prima della sottoscrizione della DSU ISEE.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Purtroppo la normativa è piuttosto chiara (anche se evidentemente ingiusta nella sua situazione. In presenza di un ISEE in corso di validita’, puo’ essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell’indicatore e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa: a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attivita’ lavorativa o una riduzione della stessa; b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro; c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attivita’, dopo aver svolto l’attivita’ medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

      Dovrà pazientare e stringere i denti fino al 16 gennaio 2020, quando potrà presentare una nuova DSU/ISEE. Mi spiace.

  27. Anonimo ha detto:

    Mi riferisco all’ISEE per accedere al saldo e stralcio. Mi sono sposato il 5/10/2018. Siamo in due stati di famiglia diversi (mia moglie con la famiglia di origine, io da solo) ma nella DSU mi è stato detto al CAF che devo indicare la situazione reddituale mia e di mia moglie. Preciso che non abbiamo rapporti di lavoro dipendenti (solo Borse di studio). Considerando anche la situazione economica di mia moglie non posso accedere al saldo e stralcio anche se ho avuto problemi economici con conseguente vendita di due case di mia proprietà. C’è qualche sistema per potere accedere?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      L’unico sistema è quello di diventare vedovo o separarsi giudizialmente: i coniugi, anche se non conviventi, fanno parte sempre dello stesso nucleo familiare.

  28. Anonimo ha detto:

    Buongiorno. Io dovrei fare L’ISEE per l’università. Vivo purtroppo con l’ex compagno di mia madre (non erano sposati), che è venuta a mancare qualche anno fa. Il fatto è che con questa persona non parlo nemmeno e mi trovo costretta a vivere lì perché non ho le possibilità economiche per andarmene (guadagno 700 euro al mese). Lui non mi passa nulla ma la casa è di proprietà (di entrambi) e questo è il motivo per cui mi conviene rimanere al momento. Includere anche il suo reddito per L’ISEE comporterebbe per me, per le mie possibilità, una spesa sproporzionata che non so nemmeno se riuscirei a sostenere. Devo davvero portare anche i suoi documenti (che non so nemmeno se mi vorrà dare dato che non ci parliamo) per L’ISEE?

  29. Pierino ha detto:

    Salve, dovrei compilare la DSU ma ho un dubbio e sia il CAF che l’INPS non mi hanno saputo dare una risposta certa. Io sono cittadino italiano, residente in Italia mentre mia moglie è cittadina straniera (UE) e residente all’estero (UE). Avendo cittadinanza estera, mia moglie naturalmente non è iscritta all’AIRE. Lei effettua tutte le dichiarazioni dei redditi nel Paese in cui risiede, lavora lì (ditta individuale) e possiede tutti i patrimoni mobiliari e immobiliari all\’estero (nel Paese in cui risiede). Per motivi di studio, circa 10 anni fa, è stata in Italia e le è stato rilasciato il codice fiscale, tuttavia ora “non più valido” in quanto 6 anni fa ci siamo sposati e ha cambiato cognome. Come dovrei dunque inserire mia moglie nella DSU? Dovrei omettere completamente mia moglie dal nucleo familiare oppure inserire i suoi dati e segnalare che non ha redditi e patrimoni? Oppure dovrei inserire tutti i dati, compresi i redditi prodotti all’estero e i relativi matrimoni mobiliari e immobiliari? Spero possiate aiutarmi. Grazie, Pierino.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Si fa riferimento alla risposta A_21 del 12/03/2015, fornita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’INPS e raccolte nelle FAQ valide a decorrere dal 29 maggio 2016, dalla Consulta Nazionale dei CAF.

      Domanda: Si richiede se il coniuge con cittadinanza straniera e non residente in Italia del cittadino straniero con residenza in Italia, richiedente il calcolo ISEE, debba essere inserito nel nucleo familiare rilevante ai fini ISEE in analogia a quanto previsto per il coniuge italiano iscritto all’AIRE del cittadino italiano residente in Italia richiedente il calcolo ISEE.

      Risposta: Il DPCM 159, cosi come la vecchia normativa ISEE, fa riferimento alla famiglia anagrafica che per sua definizione comprende solo i familiari iscritti nell’anagrafe italiana con l’eccezione dei coniugi iscritti all’AIRE. Ne consegue che il coniuge con cittadinanza straniera e non residente in Italia non può essere inserito.

  30. Sergio ha detto:

    La mia famiglia è composta da me e mia moglie e da mio figlio lavoratore autonomo con reddito superiore a 2840,51 euro il quale, pur mantenendo la residenza di Firenze presso il nostro stesso indirizzo, domicilia ormai da anni a Milano in un appartamento in affitto. Ai fini ISEE come va considerato? Deve essere incluso nella dichiarazione o no? Grazie

    • Quello che, innanzitutto (anche se non solo) conta, per individuare il nucleo familiare da dettagliare nella Dichiarazione Sostitutiva Unica finalizzata ad elaborare correttamente e conformemente alla normativa vigente, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), è la certificazione anagrafica dello stato di famiglia.

      Pertanto, la risposta al quesito è affermativa: nella fattispecie suo figlio, domiciliato a Roma, ma ancora residente a Firenze, presso l’unità abitativa occupata anche dai genitori, deve essere incluso nel nucleo familiare ai fini ISEE.

  31. Anonimo ha detto:

    Il Caf di zona mi ha sbagliato ISEE, praticamente su “indicatore situazione reddituale ISR” al posto dei soliti zeri ha messo una cifra pari a 640 euro. Come dovrei comportarmi e sopratutto chi paga i danni aggregati al’errore dell’operatore del caf.

  32. Anonimo ha detto:

    mia madre disabile in situazione grave per motivi di assistenza ha lasciato la sua prima casa per coabitare con me. Ai fini ISEE come deve essere considerata la sua prima casa.

  33. Anonimo ha detto:

    Mio figlio è diventato maggiorenne da un mese: io percepisco 6.700 euro all’anno sono separata dal 2014 con molti problemi. Mio figlio non vuole farmi autocertificazione che non percepisce reddito ma che va a scuola, a me serve per il patrocinio gratuito come devo fare?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Deve rivolgersi ai servizi sociali del comune di residenza per chiedere che venga accertata l’assenza di rapporti economici fra madre e figlio. L’ufficio preposto avvierà istruttoria, anche avvalendosi dell’apporto della polizia municipale. Così, il figlio maggiorenne non ancora autosufficiente per reddito, di età minore di 26 anni, non convivente con la madre, potrà essere escluso dal nucleo familiare della madre e non servirà più la sua autocertificazione.

  34. Anonimo ha detto:

    Buonasera,
    sono un nulla tenente, non ho reddito e non possiedo immobili.
    Sono residente a casa con mia zia, anch’essa nessun reddito e possiede solo l’immobile dove risiediamo.
    La mia compagna (con le nostre due figlie) vive in un’altra casa ed ha reddito da lavoratrice subordinata (non siamo sposati).
    Dovrei richiedere ISEE per saldo e stralcio a equitalia; chi devo inserire nel nucleo familiare?
    grazie mille

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Il nucleo familiare dovrebbe essere composto da lei e sua zia: ma per la certezza matematica è meglio chiedere uno stato di famiglia all’anagrafe comunale della popolazione residente e verificare che anche sua zia vi è inclusa.

  35. Anonimo ha detto:

    Salve, mia figlia 24 anni convive con il compagno e la figlia di 8 mesi in una casa di proprietà di mia figlia. lei non percepisce reddito. il caf per ottenere i bonus relativi alla bambina ha fatto isee inserendo mia figlia e il compagno. lei però mi è stato detto che ai fini irpef è ancora a mio carico. come funziona?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Un soggetto, minore di 27 anni, a carico fiscale dei propri genitori, con questi non convivente rientra sempre nel nucleo familiare dei propri genitori. A meno che non abbia figli (oppure, pur non avendo figli, risulti coniugata).

  36. Anonimo ha detto:

    Salve, ho superato i 40 anni e vivo con i miei genitori. Non ho redditto mio. Posso chiedere l’assegno di cittadinanza? O si tiene conto del redditto dei miei genitori?
    Come posso risollevarmi se devo chiedere la “paghetta” ai miei genitori….

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Il nucleo familiare è formato dai due genitori e dal figlio: pertanto il reddito dei genitori contribuirà al reddito ISEE del figlio disoccupato convivente.

  37. Anonimo ha detto:

    Salve.
    devo compilare la DSU per il reddito di cittadinanza ma ho un dubbio.
    Convivo da 3 anni e mezzo col mio compagno, devo inserirlo nella DSU ai fini ISEE? oppure non essendo coniugati non lo devo inserire?
    Grazie mille.

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Deve consultare lo stato di famiglia: se siete inclusi nella stessa famiglia anagrafica, cioè se entrambi comparite nello stato di famiglia, allora formate un unico nucleo familiare: in questo caso va incluso anche il suo compagno.

  38. Anonimo ha detto:

    Salve, un’informazione: ho da un paio d anni la residenza da mio fratello. Io sono nullatenente: nessun contributo sociale, nessun immobile e nessuna cosa mobile intestata. Vivo con mio fratello, il quale percepisce pensione ed ha la casa a lui intestata. Posso fare nucleo familiare a se, non avendo nulla, ed avere delle agevolazioni? La dichiarazione (ISEE può essere intestata solo a me? Più che da mangiare mio fratello n0n mi da nulla.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      No, non è assolutamente possibile: nella situazione attuale il nucleo familiare è formato da lei e da suo fratello. Non è possibile che due fratelli conviventi abbiano famiglie anagrafiche e nuclei familiari diversi.

  39. Anonimo ha detto:

    ERRATA CORRIGE

    Salve mi potreste fare un esempio di calcolo di reddito familiare.
    ecco i dati: famiglia composta da 4 componenti
    1 componente ha reddito da pensione di 6300
    2 componente reddito da lavoro dipendente di 7500
    3 componente reddito da lavoro dipendente di 9200
    4 componente casalinga

    Essendo residenti in un’abitazione in comodato d’uso qual è la soglia Isee per accedere alla PENSIONE di cittadinanza?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      UN ISEE serve sempre di questi tempi: su dati concreti (elaborati dall’INPS) potremo poi discutere di accesso alla pensione di cittadinanza.

  40. Anonimo ha detto:

    buonasera faccio seguito ai miei quesiti del 23 e 24 febbraio:
    ho sempre richiesto l’attestazione l’isee compilando solo la DSU MINI in quanto ne ho necessità per accedere ad agevolazioni ( 1^ fascia di reddito per ticket sanitari regione toscana) che non prevedono la compilazione della DSU integrale (quindi no per diritto allo studio universitario, presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità, presenza nel nucleo di figli i cui genitori non sono coniugati ne conviventi, esonero dalla dichiarazione dei redditi). Pertanto in tale situazione devo o no indicare ancora mia figlia nel nucleo familiare? grazie in anticipo per la risposta

    • Se la figlia ha 25 anni, non convive con i genitori, non è a carico IRPEF in quanto percepisce reddito superiore a 2840,51 e ci si riferisce alla DSU MINI, la figlia NON deve essere inclusa nel nucleo familiare dei genitori.

  41. Anonimo ha detto:

    E se mio padre decidesse di venire ad abitare da me mantenendo la residenza con mia madre, può cambiare qualcosa? Grazie

  42. Anonimo ha detto:

    Ho 26 anni e quattro anni fa ho deciso di andare a vivere da solo per motivi famigliari in casa in affitto come non residente. Non ho nessun reddito e non ho mai lavorato nonostante iscritto all’ ufficio per l’impiego da parecchi anni. Le spese vengono pagate dai miei genitori. A gennaio 2019 ho portato la residenza dove abito. La domanda è: potrei accedere al reddito di cittadinanza? Ringrazio anticipatamente.

  43. Anonimo ha detto:

    Grazie per la celere risposta Simone. Mi rimane un unico dubbio: poco tempo fa un mio conoscente mi disse che, anche se la persona va via dal nucleo familiare, va comunque inserita per i successivi due anni da quando è avvenuta la variazione, per cui la dovrei inserire nell’ISEE 2019 e 2020. ma può essere una cosa del genere? grazie

  44. Anonimo ha detto:

    Buonasera,
    volevo cortesemente sapere se devo comunque indicare nella compilazione dell’ISEE 2019 mia figlia (25 anni e non a carico IRPEF- reddito superiore a 2840,51) quale componente il mio nucleo familiare, in quanto trasferitasi presso altra residenza dallo scorso Gennaio 2019.
    Ringrazio anticipatamente

  45. Silvia Fichera ha detto:

    Grazie per la risposta.
    E quindi, se richiedo il calcolo dell’isee dopo aprile, avendo riferimento i 2 anni precenti in cui ero residente con i miei genitori, non devo indicare la loro dichiarazione del 2017? (Se non ho compreso male).
    Grazie ancora

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Se alla data di sottoscrizione della DSU i genitori non compaiono nello stato di famiglia (e, dunque, nel nucleo familiare) del richiedente ISEE, allora nemmeno vanno inseriti redditi e patrimoni dei genitori assenti dal nucleo familiare. Sempre, lo ricordiamo, nell’ipotesi che il richiedente, pur non essendo coniugato, pur non avendo figli, pur continuando ad essere a carico fiscale dei propri genitori (nel senso che non percepisce un reddito imponibile superiore a 2840,51 euro), abbia età pari o maggiore di 26 anni (se lei ci avesse riferito l’età avremmo fatto prima). E sempre in riferimento alla richiesta di ISEE standard (non quello da utilizzare per le agevolazioni sulle tasse universitarie).

  46. Silvia Fichera ha detto:

    Buon giorno,
    avrei bisogno di un chiarimento.
    Ad aprile prendero’ residenza da sola (casa in affitto), quindi non faro’ piu’ parte dello stato di famiglia dei miei.
    Avendo comunque un assegno di ricerca, non ho reddito ai fini IRPEF, solo INPS, quindi, resterei a carico dei miei genitori. In tal caso, come si va a considerare il nucleo familiare per il calcolo dell’isee?
    Grazie mille

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Per la DSU/ISEE finalizzata ad accedere ai benefici previsti per la frequenza a corsi universitari (cosa, credo, che non dovrebbe più interessarle) continua a far parte del nucleo familiare dei genitori. Per le altre prestazioni, se ha un’età superiore ai 26 anni potrà indicare nella DSU un nucleo familiare a sè stante formato da un unico componente: lei. Altrimenti, anche per le altre prestazioni sociali, continuerà comunque a far parte del nucleo familiare dei suoi genitori.

  47. Aldino Messina ha detto:

    Salve, desidero porre il seguente quesito:
    Per i figli di dipendenti pubblici , al fine di partecipare ai viaggi “Estate INPsieme”, si presenta la domanda con la DSU perchè il contributo è commisurato al reddito che è suddiviso in fasce da 8.000 a 72.000 euro.Oltre quest’ultima fascia il contributo è ovviamente nella misura più bassa.
    In quest’ultimo caso, è necessario perdere ugualmente il tempo per la compilazione, visto che in ogni caso la misura del contributo non può cambiare?
    Grazie, saluti

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Certamente è comunque necessario presentare la DSU/ISEE: infatti, se ci sono due figli inclusi in due nuclei familiari che hanno entrambi (per fortuna) un reddito ISEE superiore a 72 mila euro ed il posto disponibile per il viaggio è uno solo, la possibilità di partecipare a qual viaggio sarà assegnata al minore appartenente al nucleo familiare con reddito ISEE più basso.

  48. Anonimo ha detto:

    Buongiorno, se fosse possibile vorrei porvi il seguente quesito:
    Ho 43 anni, attualmente sono disoccupato e vivo in casa insieme ai miei genitori. Mio padre percepisce una pensione di vecchiaia mentre mia mamma è casalinga. Nello stesso stato di famiglia è anche presente mia sorella che tuttavia è domiciliata altrove e ha un suo reddito (non è a carico IRPEF di mio padre). Ai fini della compilazione dell’idea devo comprendere sia i redditi di mio padre che quelli di mia sorella? Ringrazio anticipatamente per la risposta. Cordiali saluti

  49. Anonimo ha detto:

    Grazie per la rapida risposta,
    quindi se mio fratello nel 2017 pur vivendo con la moglie e i figli minori ha avuto un reddito superiore ai limiti per le agevolazioni tipo il Rei, Reis o reddito di cittadinanza io che sono disoccupato perdo tutti questi benefici?
    Cordiali saluti

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Se il reddito percepito da suo fratello nel corso del 2017 è tale che, con il suo contributo, il reddito ISEE del nucleo familiare supera il tetto massimo previsto dalla legge per l’accesso al reddito di cittadinanza, è evidente che saranno penalizzati tutti i componenti del nucleo familiare.

  50. Anonimo ha detto:

    Buonasera,
    Dal 10 ottobre 2018 mio fratello ha messo residenza con me nella casa di proprietà di mio padre, per l’isee mi richiedono il suo CUD o 730 per l’anno 2017 sia mio che di mio fratello, ma mio fratello nel 2017 viveva con la moglie, oggi sono legalmente separati.
    Mi chiedo se ora mio fratello grava sul mio reddito ?
    In realtà risulta nel mio stato di famiglia da circa 4 mesi
    Cordiali saluti

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Suo fratello grava sul reddito del nucleo familiare a cui appartiene, nucleo familiare che comprende, generalmente, i membri della famiglia anagrafica riportati sullo stato di famiglia. Quando si compila la DSU/ISEE i componenti del nucleo familiare sono quelli che si ricavano dallo stato di famiglia valido al momento della sottoscrizione. Mentre i redditi di ciascun componente sono quelli percepiti due anni prima.

  51. Anonimo ha detto:

    Buongiorno, faccio la seguente premessa:
    – sono genitore, legalmente separato, di 2 ragazze di 14 anni, che abitano con la madre alla quale verso assegno mensile, solo per le figlie;
    – percepisco detrazioni familiari a carico e assegni nucleo familiare per le figlie;
    – sono residente presso gli alloggi di una caserma.
    Devo presentare il modello ISEE 2019 per una prestazione INPS (vacanza studio delle mie figlie).
    Posso presentare la DSU includendo le mie figlie nel mio nucleo familiare, e quindi inserendo esclusivamente i miei redditi ecc ecc, oppure devo IO entrare nel nucleo del mio ex coniuge e sommare i redditi miei a quelli suoi (stipendio, abitazione di proprietà, c/c, ecc)?
    Chi deve presentare la DSU? Io? il mio ex coniuge? entrambi?
    Grazie

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Lei non fa parte del nucleo familiare del coniuge separato, proprio in virtù dell’intervenuta separazione legale. Solo coniugi non separati e non conviventi possono scegliere ai fini DSU/ISEE come residenza (virtuale) del nucleo familiare indifferentemente la residenza del marito o della moglie: nel qual caso il marito (non separato), scegliendo come residenza coniugale quella della moglie (non separata) convivente con i figli, avrebbe fatto parte di un nucleo familiare composto da marito, moglie e figli.

      Quanto sopra non confligge con le detrazioni per figli a carico che percepisce (se i figli sono a carico del genitore, possono anche non convivere con il genitore che fruisce delle detrazioni – per coniugi separati legalmente con affidamento condiviso dei figli, ciascun coniuge ha diritto al 50% delle detrazioni spettanti per figli a carico).

      E nemmeno quanto sopra esposto è in contrasto con la fruizione di Assegno per il Nucleo familiare (ANF), che può essere assegnato al genitore non convivente con le figlie minori, a fronte di autorizzazione concessa dall’altro genitore.

      La DSU/ISEE MINORENNI per accesso a prestazioni sociali rivolte alle figlie minori, dovrà essere presentata dal coniuge separato convivente con le figlie minori. Essendo previsto, dall’accordo (o sentenza) di separazione legale, il versamento da parte del marito alle figlie non conviventi, non occorre altro. E lei resta escluso dal nucleo familiare di moglie separata e figlie.

  52. Anonimo ha detto:

    Gentilissimi e preparatissimi esperti,

    scrivo questo messaggio in quanto sono pieno di dubbi rispetto all’isee e al reddito di cittadinanza:
    Ho 36 anni, non ho reddito e vivo con mio madre che percepisce una pensione di reversibilità di circa 2000 euro; se andassi a vivere in una casa potrei uscire dal nucleo familiare di mia madre e poter dichiarare nell’isee di formare io da solo un nucleo familiare e così poter accedere al reddito di cittadinanza?
    Sicuro di un vostro riscontro vi ringrazio infinitamente per il vostro servizio

    • Certamente cambiando residenza, andando a vivere da soli – come nei favolosi anni 80 del secolo scorso ci proponeva Jerry Calà – aumentano, e di molto, le possibilità di accedere al beneficio del reddito di cittadinanza.

      Ma esistono alcuni punti di criticità che conviene esaminare con attenzione.

      1) Se si occupa a titolo gratuito un appartamento concesso in comodato, si perde il diritto al contributo per il canone di locazione (280 euro al massimo) o per il pagamento della rata del mutuo (150 euro al massimo). In pratica si avrà diritto solo alla componente di integrazione al reddito (massimo 500 euro).

      2) Se si occupa un appartamento di proprietà, si perde il diritto al contributo per il canone di locazione (280 euro al massimo). Per fruire del beneficio della componente del reddito di cittadinanza intesa come contributo al pagamento della rata del mutuo (150 euro al massimo) bisognerà avere un mutuo in ammortamento. E, in tale ipotesi, nasce il primo problema: come fa un soggetto ad avere stipulato un contratto di mutuo ed a pagarne le rate se non percepisce un reddito? Potrebbero comparire all’orizzonte gli avvisi di accertamento sul reddito senza tener conto che chiunque, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

      3) Se si occupa un appartamento in affitto, il contratto di locazione deve, innanzitutto, essere stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Anche qui, ci si pone la domanda di come possa fare il beneficiario del reddito di cittadinanza, privo di reddito, a stipulare un contratto di locazione. Se si dichiara un reddito da lavoro compatibile con il contratto di locazione stipulato si finisce con il rinunciare quasi integralmente alla componente di integrazione del reddito di cittadinanza (massimo 500 euro) e con il fruire solo della componente di contributo all’affitto (massimo 280 euro). L’alternativa è esporsi al rischio di ricevere, prima o poi, la notifica di un avviso di accertamento fiscale per presunta evasione delle imposte sul reddito e/o di beccarsi la reclusione da due a sei anni.

  53. Vincenzo Lastaria ha detto:

    Buongiorno, il CAF UIL dove mi sono rivolto per avere la dichiarazione ISEE 2019, vuole calcolare (quindi aggiungere) anche il reddito di mio figlio non residente con me nell’anno 2017, cui fa riferimento il 730 per il calcolo. Mio figlio è tornato residente con noi (stesso nucleo familiare) nel novembre del 2018, spostando la sua residenza da Comacchio (FE) a Termoli (CB). Alla data della richiesta dell’ISEE (cioè il 29/01/2019) lui risulta residente regolarmente con noi. Nel 2017 lui ha avuto un suo reddito che ammontava a 21.000,00€ lordi, che il CAF vuole aggiungere all’ammontare del reddito complessivo. E’ giusto così o stanno sbagliando? Faccio presente anche che mio figlio non è fiscalmente a mio carico, perchè nell’anno 2018 ha percepito reddito superiore a 2840.00€/anno. Vi sarei grato di una delucidazione, in quanto la mia logica (che non è la legge) mi dice che non dovrebbe essere così, proprio perchè mio figlio non era residente con noi nel 2017 e percepiva un suo reddito da un altra parte. Grazie e buon lavoro.

    • Ornella De Bellis ha detto:

      La legge, che non è logica, dice che quando si presenta una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per calcolare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), allo scopo di individuare il nucleo familiare di riferimento, si parte dalla certificazione anagrafica (lo stato di famiglia, per intenderci) valido alla data di presentazione della DSU/ISEE.

      I redditi da riportare per ciascun componente il nucleo familiare sono, invece, i redditi percepiti nel corso del secondo anno solare precedente a quello in cui di presenta la DSU (quindi redditi conseguiti nel 2017 se la DSU è presentata nel 2019).

  54. Anonimo ha detto:

    Io e mia moglie (sposati da qualche mese) abbiamo residenze anagrafiche diverse, lei vive da sola in affitto (stato di famiglia a se stante) mentre io ho la residenza con i genitori nella casa di cui sono proprietario al 50%. Nel momento in cui dovessimo scegliere come residenza familiare quella di mia moglie non potrei usufruire della detrazione patrimonio immobilare dell’immobile di cui sono proprietario al 50% ?
    NON è RIFERITO ALLA RICHIESTA PER REDDITO DI CITTADINANZA

    • Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente (articolo 5 comma 2, DPCM 159/2013).

      Nel momento in cui doveste scegliere come residenza familiare quella di sua moglie, è evidente che il patrimonio immobiliare del nucleo familiare relativamente alla casa di cui è comproprietario uno dei due componenti il nucleo, non potrà fruire dell’abbattimento previsto dall’articolo 5 comma 2, del DPCM 159/2013.

  55. Anonimo ha detto:

    Io e mia moglie (sposati da qualche mese) abbiamo residenze anagrafiche diverse, lei vive da sola in affitto (stato di famiglia a se stante) mentre io ho la residenza con i genitori nella casa di cui sono proprietario al 50%. Nel momento in cui dovessimo scegliere come residenza familiare quella di mia moglie non potrei usufruire della detrazione patrimonio immobilare dell’immobile di cui sono proprietario al 50% ?

    • Per accedere al beneficio del reddito di cittadinanza bisogna possedere un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, non superiore a 30 mila euro.

      Nel momento in cui doveste scegliere come residenza familiare quella di sua moglie, potreste ance accedere alla componente del reddito destinata come contributo dell’affitto (fino a 280 euro/mese).

  56. Carla Colantonio ha detto:

    Grazie per la disponibilità e competenza

  57. Carla Colantonio ha detto:

    Grazie per la risposta , ma se hanno una età superiore a 26 anni cosa succede ?se quello non a carico ha un reddito lordo di 9000 euro all’anno , che isee avrà ? La residenza col fratello con età superiore a 26 e fiscalmente a carico di un genitore innalza l’isee ?

    • Se uno dei due fratelli ha età superiore a 26 anni e vive da solo, con residenza diversa da quella dei propri genitori, potrà formare nucleo familiare autonomo a sé stante, anche se non è coniugato, non ha figli, e percepisce reddito inferiore a 2 mila e 840,51 euro.

  58. Carla Colantonio ha detto:

    Vorrei sapere se due fratelli che coabitano, entrambi con un reddito inferiore a 2850 euro all’anno, ma uno solo fiscalmente a carico di un genitore, ai fini isee, per quello non fiscalmente a carico, cosa succede? Il suo isee viene maggiorato dalla presenza del fratello a carico del genitore.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      L’indicatore della Situazione Economica Equivalente è riferito sempre ad un nucleo familiare e non al singolo componente del nucleo familiare. Se due fratelli coabitano, hanno età minore di 26 anni, non sono sposati e non hanno figli, entrambi hanno reddito inferiore a 2840,51 euro (allora entrambi sono fiscalmente a carico, indipendentemente se il genitore fruisca o meno delle detrazioni fiscali), essi fanno parte dello stesso nucleo familiare dei propri genitori.

  59. Anonimo ha detto:

    Grazie per la vostra disponibilita’ e professionalita’

  60. Anonimo ha detto:

    Grazie della risposta ,mi e’ poco chiara cosa vuol significare ” essere nella condizione a loro carico”,
    Forse non avendo reddito in questi anni va considerato nel reddito fiscale dei genitori?
    Grazie

    • Significa che per essere ancorato, ex lege, al nucleo familiare d’origine (quello dei propri genitori) il figlio minore di 26 anni, non sposato e senza figli, non convivente con i propri genitori, deve aver dichiarato un reddito imponibile minore o uguale a 2.841,5 euro. Che è poi la condizione affinchè il genitore possa fruire delle detrazioni per figlio a carico e detrarre, ad esempio, le spese mediche sostenute per il figlio.

      Se il figlio minore di 26 anni, non sposato, senza figli, riesce a dimostrare di aver percepito un reddito imponibile lordo maggiore della soglia a cui si è accennato, egli può costituire nucleo familiare a parte se ha residenza diversa da quella dei propri genitori.

  61. Anonimo ha detto:

    Mio figlio di 34 anni risiede da oltre 8 anni da solo poiche’ lavorava ed era autonomo,
    ora da 4 anni e disoccupato ,chiedevo se ai fini ISEE fa famiglia da solo oppure fa parte del nucleo familiare fiscale dei genitori?
    Grwzie

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

  62. Anonimo ha detto:

    Io e mia moglie siamo separati legalmente dallo scorso anno. Mia moglie ha la residenza in una abitazione, io ho la residenza in un diverso indirizzo (in un appartamento che mia moglie aveva preso in affitto e nel quale mi ospita, a titolo gratuito, in attesa che io trovi una diversa sistemazione, in questo appartamento io ho attualmente la residenza).
    In questo appartamento io abito da solo e le utenze sono intestate a mia moglie che, ribadisco, mi ospita gratuitamente in attesa di diversa sistemazione.
    L’accordo è solo verbale, come devo indicare, ai fini isee la mia situazione abitativa?

    • Deve chiedere il suo stato di famiglia agli uffici anagrafici comunali: è il dato contenuto nella certificazione anagrafica che fa testo. Il suo nucleo familiare è costituito almeno da lei e dai soggetti eventualmente inclusi nello stato di famiglia.

  63. Anonimo ha detto:

    Le spese affitto sono deducibili anche se non si è residenti nell’immobile locato? Mi spiego meglio, io e mia moglie abbiamo un contratto d’affitto cointestato al 50%, mia moglie è residente nell’abitazione io invece no.

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Moglie e marito fanno sempre parte del medesimo nucleo familiare: scegliendo come residenza coniugale (facoltà concessa ai coniugi non conviventi) la residenza della moglie, il nucleo familiare risulta risiedere integralmente presso l’appartamento locato.

      Il comma 3 dell’articolo 4 del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 159/2013 prevede che al reddito complessivo del nucleo familiare venga sottratto il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.

  64. Anonimo ha detto:

    ALLA CORTESE ATTENZIONE DI ANNAPAOLA FERRI

    Moglie e marito fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare. Delle due, l’una: o i due coniugi scelgono come residenza familiare quella della moglie, nel qual caso il nucleo familiare è formato solo da marito e moglie; in questo caso potrei includere anche mi madre visto che fiscalmente è a carico mio?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      No, perchè sua madre, pur essendo a carico fiscale del figlio, è coniugata e deve stare nello stesso nucleo familiare del marito. In parole povere: se coopta sua madre nel nucleo familiare, deve cooptare anche suo padre.

  65. Anonimo ha detto:

    Io e mia moglie (sposati da qualche mese) abbiamo residenze anagrafiche diverse, lei vive da sola (stato di famiglia a se stante) mentre io ho la residenza con i genitori (fiscalmente ho a carico mia madre) e i miei fratelli.
    Dovrei presentare un Isee includendo solo mia moglie e mia madre?
    Mia moglie non può presentarlo da sola?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Moglie e marito fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare. Delle due, l’una: o i due coniugi scelgono come residenza familiare quella della moglie, nel qual caso il nucleo familiare è formato solo da marito e moglie; oppure i due coniugi scelgono come residenza familiare quella del marito, ed allora il nucleo familiare è formato da marito, moglie, genitori e fratelli del marito.

  66. Anonimo ha detto:

    Nonna e nipote possono avere ISEE diverso anche se vivono nella stessa casa?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Nonna e nipote non possono avere stati di famiglia diversi se abitano nella stessa casa. Inoltre, se la nipote ha meno di 26 anni, non è spostata, non ha figli e ha un reddito annuo lordo inferiore o uguale a 2840.51 euro, ella fa parte del nucleo familiare dei genitori, anche se convive con la nonna.

  67. Anonimo ha detto:

    Esiste la possibilità di verificare se un soggetto per un determinato anno abbia prodotto certificazione ISE ed ISEE? Esiste un archivio, è consultabile?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Certamente, basta consultare l’archivio delle Dichiarazioni sostitutive Uniche (DSU) gestito dall’INPS: temo, tuttavia che l’accesso sia concesso solo alla Guardia di Finanza in fase di controllo, dietro richiesta della PA che ne richieda l’intervento. Oppure all’ufficiale giudiziario attivato dal creditore munito di titolo esecutivo ex articolo 492 bis del codice di procedura civile.

  68. Franco Delgado ha detto:

    Grazie per la Vs.disponibilità

  69. Franco Delgado ha detto:

    Buongiorno,volevo porVi una domanda,ho un contenzioso con Equitalia ed ho aderito alla ”rottamazione” ma alcune cartelle non rientrano ed ho fatto la rateizzazione (72rate).Per questo mio debito Equitalia mi ha pignorato tutte le mie quote (ho fatto la donazione ai miei figli).La mia domanda è i beni pignorati rientrano come reddito al fine Isee?
    Grazie

    • Annapaola Ferri ha detto:

      I beni pignorati, fin quando non interviene l’espropriazione con il decreto di assegnazione del giudice all’aggiudicatario, fanno parte del patrimonio (mobiliare o immobiliare) del debitore sottoposto ad azione esecutiva.

  70. Anonimo ha detto:

    Il mio compagno, divorziato, è prossimo al fallimento e gli è stata richiesta la dichiarazione ISEE per comprendere se può avere qualche agevolazione sul pagamento di vecchie cartelle. Io vivo con lui da qualche anno, e compaio (mi pare) nel suo stato di famiglia. E’ necessario che nella compilazione dell’ISEE lui dia anche i dati legati a me? Risparmi, reddito e così via.

    Visto che non ho nessuna attinenza con la sua attività e il suo passato mi sembra strano che pur non godendo dei benefici di una moglie io debba anche avere eventuali problemi.

    • La presenza nel nucleo familiare del suo compagno divorziato e prossimo al fallimento non costituisce, di solito, un problema per il componente incluso, anche per quel che attiene le conseguenze dell’imminente fallimento. La Dichiarazione Sostitutiva Unica riferita al nucleo familiare composto dal suo compagno e da lei, che ci scrive, serve solo al calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), perchè la legge consente la definizione agevolata a saldo stralcio delle cartelle esattoriali se, e solo se il debitore ha un ISEE inferiore alla soglia di 20 mila euro. Se nello stato di famiglia compare una sola famiglia anagrafica (i “mi pare” non fanno testo) e lei è presente nella lista dei componenti la famiglia anagrafica (insieme al suo compagno), il nucleo familiare ai fini ISEE è costituito dal suo compagno e da lei;per questo è obbligata a fornire le necessarie informazioni reddituali e patrimoniali per consentire la corretta elaborazione dell’ISEE del nucleo familiare. Ma stia tranquilla: il fallimento del suo compagno, per quel che attiene un eventuale, paventato, rischio di obbligo nel contribuire al pagamento dei debiti che emergeranno con il fallimento, non potrà coinvolgerla in alcun modo.

  71. Anonimo ha detto:

    Ho una figlia di 4 anni e convive con me, padre, e la nonna: la bambina è stata riconosciuta da entrambi i genitori che non sono mai stati conviventi e la Madre prende gli Assegni della Bambina.

    Perchè devo inserire la madre della piccola (non convivente) nella dichiarazione ISEE? Come posso toglierla dalla dichiarazione?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      La legge prevede che, per l’accesso a particolari tipi di prestazioni sociali a beneficio del minore (asili nido, bonus bebè), la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’individuazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) debba far riferimento al nucleo familiare formato dai genitori del minore, anche se costoro non sono coniugati fra loro e non sono conviventi.

      La ratio della norma è che, in genere, anche il genitore non convivente contribuisce alle esigenze del figlio, tanto più che nella fattispecie, la madre del bambino percepisce anche gli assegni familiari.

      Solo se il genitore non convivente è coniugato oppure ha figli al di fuori della coppia (ma non sembra essere il suo caso), è prevista una particolare modalità di calcolo dell’ISEE minorenni con la quale si integra l’ISEE del nucleo familiare del figlio minorenne (nella fattispecie il bimbo, il padre e la nonna) con una componente aggiuntiva calcolata, sulla base della condizione economica del genitore non convivente (la madre).

      La normativa vigente spiega quando e come è possibile evitare l’inclusione del genitore non convivente nel nucleo familiare del minorenne: il genitore convivente con il figlio può fare in modo di evitare che il reddito del proprio nucleo familiare tenga conto anche del contributo fornito dall’altro genitore naturale non convivente, quando quest’ultimo non contribuisca nei fatti al mantenimento del figlio minorenne, presentando, ai Servizi Sociali del Comune in cui risiede, istanza diretta ad accertare l’estraneità del genitore naturale non convivente in termini di rapporti affettivi ed economici con il figlio. Occorre, di solito, una apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata dallo stato di famiglia.

      A seguito dell’istruttoria condotta dall’assistente sociale, anche con l’eventuale ausilio della polizia municipale, il dirigente del settore certificherà l’eventuale stato di estraneità, in termini di rapporti affettivi ed economici, fra genitore naturale non convivente e figlio minorenne.

      A questo punto la DSU/ISEE del minorenne terrà conto solo dei redditi e del patrimonio del genitore convivente (e, nella fattispecie, della nonna convivente). Tuttavia, un simile accertamento comporterà necessariamente l’impossibilità, per il genitore non convivente con il figlio, di continuare a percepire gli assegni per il nucleo familiare: ammesso che i requisiti permangano, anche con l’espulsione del genitore non convivente dal nucleo familiare del figlio, il beneficio potrà essere erogato esclusivamente al genitore convivente.

  72. Anonimo ha detto:

    Mia figlia convive con me e mia moglie ed ha a sua volta una figlia appena nata.
    Il padre della bambina l’ha riconosciuta ma non vive con noi e non si sa se abbia redditi e comunque la sua situazione economica è sconosciuta.
    Ai fini DSU come va inserito?

    Grazie a chiunque possa darmi una risposta.

  73. elena_2 ha detto:

    Salve, mia figlia ha la residenza con il padre e abitano in una casa in affitto, io abito nella mia di proprietà , non siamo separati. Quando facciamo ISEE per l’ università la casa di mia proprietà viene considerata per mia figlia una seconda casa e non ha agevolazioni, è giusto? Abbiamo solo questa abitazione .Grazie

    • Non so se sia giusto, ma la legge afferma che se la studentessa non ha un reddito proprio di almeno 6.500 euro lordi annui, il suo nucleo familiare di riferimento, per accedere ai benefici di legge previsti per la frequenza ai corsi universitari, è formato dalla stessa studentessa e da entrambi i suoi genitori, indipendentemente da dove ella vive oppure risiede. Sulla perdita delle agevolazioni incide, dunque, la somma dei redditi percepiti dai genitori più che la casa di proprietà del nucleo familiare (che non può essere la seconda casa, se suo marito non ne possiede una e vive in locazione).

  74. Anonimo ha detto:

    30 novembre 2018 vorrei chiedere un’informazione:io ho perso il mio compagno 10 mesi fa, ho un figlio di 12 anni che percepisce lui la pensione del padre, io ho sempre preso l’assegno familiare però a giugno presentando il rinnovo la consulente mi ha fatto la domanda fino a novembre facendomi firmare una rinuncia del figlio a carico visto che lui ha la pensione.ora dovrei rinnovare l’autorizzazione a prendere gli assegni ma non so cosa devo fare. Grazie mille. Nick

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Non so cosa le abbia fatto firmare la sua consulente, ma, ad occhio e croce, se non ha altri figli oppure familiari maggiorenni inabili a carico fiscale, lei non non ha più diritto agli assegni familiari. Lei rischia di dover restituire quanto percepito a partire dal mese in cui suo figlio ha percepito la pensione di reversibilità del padre. Il suggerimento è quello di rivolgersi ad un CAF per approfondire la situazione.

  75. Anonimo ha detto:

    Volevo chiedere se una figlia può rifiutarsi a presentare l’Isee a scopo assistenziale dato che mi trovo in una casa di riposo e vengono richiesti l’Isee dei miei tre figli di cui una non ne vuol sapere; premetto che è coniugata e casalinga ma il marito gode di una posizione professionale e familiare più che soddisfacente. In pratica può astenersi alla presentazione richiesta dall’assistenza dove io risiedo (casa di riposo) per non concorrere al pagamento anche se parziale della mia retta mensile?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Può minacciare la signora che si rifiuta di collaborare ricordandole che, qualora ella dovesse, con il suo comportamento, precludere al genitore l’accesso ai benefici per le prestazioni socio assistenziali – che si ottengono previa presentazione della DSU/ISEE (comprensiva della componente aggiuntiva per i figli) – il genitore dovrà interamente farsi carico delle spese per l’assistenza a lui necessaria, ed essendo l’importo di tali spese insostenibile, nonché incompatibile, con il reddito da lui percepito, egli si vedrà costretto, suo malgrado (e come consigliato dagli avvocati già consultati), ad agire giudizialmente ex articolo 433 del codice civile, citando la figlia ingrata in Tribunale per veder riconosciuto il suo obbligo a prestare direttamente gli alimenti al padre (ovvero a sostenere le spese per le prestazioni socio assistenziali fruite dal padre, a tariffa non agevolata).

  76. Andrea Eduardo Gallo ha detto:

    Salve sono uno studente iscritto alla sapienza da tre anni e nel 2012, quando feci l’iscrizione al primo anno di università ho fatto il cambio di residenza “staccando” me e mio fratello dal nucleo familiare comprendente anche i miei genitori. Facendo cosi l’isee calcolato e venuto fuori 0 e quindi l’ho inserito per il pagamento delle tasse universitarie. Ora però a distanza di due anni la sapienza mi ha inviato una raccomandato dicendomi di aver dichiarato il falso in quanto anche essendo un nucleo familiare a parte il mio isee effettivo e quindi da inserire per le tasse sarebbe dovuto essere quello dei miei genitori. Ciò ha comprtato una sanzione di circa 3000 euro perciò la domanda che vi pongo è se devo pagare la somma oppure può essere utile chiedere l’intervento di un avvocato?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Conviene pagare la sanzione. Ai fini ISEEU (ISEE per l’università) lo studente fa sempre parte dello stesso nucleo familiare dei propri genitori a meno che non ricorrano particolari condizioni (fra queste lo studente deve percepire un reddito ai fini IRPEF superiore ad una certa soglia).

  77. malex ha detto:

    Il mio nucleo familiare e’ composto da me, moglie, figlio studente e figlia militare. La figlia, in servizio temporaneo presso la Marina Militare da ormai 6 anni, di base in Regioni diverse da quella del nucleo familiare, non ha mai trasferito la residenza anagrafica dove si trovava, per ragioni pratiche legate anche ai frequenti trasferimenti e/o missioni. Ora che vorrei fare l’ISEE per l’universita di mio figlio sembrerebbe debba considerare nel mio nucleo familiare anche la figlia che di fatto invece non lo e’. Che fare? Esiste qualche chiarimento/ interpretazione a mio favore?

  78. Erica Zuffa ha detto:

    Salve sono una ragazza madre e vivo con mio figlio che appunto ho riconosciuto solo io. Se dovessi avere un figlio con il mio nuovo compagno come varierebbe il nucleo familiare? Ai fini Isee come faccio a chiedere contributi per il figlio a carico mio? Sinceramente non si trova questa opzione nei siti inps e non vorrei che venisse valutato il valore isee complessivo per cose che dovrei pagare solo io come unico genitore. ….

    • Se il suo compagno risiede anagraficamente con lei, indipendentemente dal fatto di avere o non avere figli in comune, il nucleo familiare costituito da madre e figlio sarà integrato dal compagno della madre. Il concetto è che se c’è un legame affettivo fra madre e compagno, tale da giustificare la formazione di un’unica famiglia anagrafica, questo legame si riverbera comunque sul figlio della compagna. Con le conseguenze che ne derivano per il calcolo del reddito complessivo del nucleo familiare finalizzato al concorso per fruire delle prestazioni sociali.

  79. oinotna ha detto:

    Ho un appartamento in affitto dove vivo con mia moglie,
    il proprietario ha la residenza nell’ appartamento in cui vivo ed ho in affitto con regolare contratto.
    Vorrei sapere se ai fini ISEE mi può dare problemi, visto che vorrei avere agevolazioni fiscali.
    il CAF mi ha detto che il reddito del proprietario va sommato al mio e quello di mia moglie, è vero?
    Grazie, Antonio.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Quando due coniugi acquisiscono la residenza anagrafica presso un’unità abitativa dove risiede anche il proprietario, devono chiedere, per evitare problemi con la Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE, la formazione di una famiglia anagrafica distinta da quella che già occupa l’appartamento (il padrone di casa). Ciò può essere ottenuto se fra i due coniugi ed il locatore non sussistono vincoli di parentela ed affinità, nonché giustificando la nuova sistemazione logistica come temporanea (temporaneo è anche un secolo), riconducibile a motivi di lavoro, di assistenza ad un parente che abita lì vicino oppure a semplice ospitalità.

      Se ciò non è stato chiesto, l’ufficiale di anagrafe deve procedere a registrare un’unica famiglia anagrafica (in pratica inserisce proprietario di casa e coniugi affittuari nello stesso stato di famiglia).

      Ed allora, quando si va al CAF per avere supporto nella stesura della DSU-ISEE vengono richieste informazioni relative ai redditi del padrone di casa. Perché i conviventi iscritti in un’unico stato di famiglia (padrone di casa e i due coniugi) formano necessariamente un nucleo familiare unico.

  80. Anto76 ha detto:

    Mia sorella è sposata e vive regolarmente con suo marito, ma attualmente ha
    ancora la residenza nel comune della famiglia di origine. Vorrei sapere se ai
    fini ISEE deve essere inserita nel nostro nucleo familiare o in quello del marito.
    Da quello che leggo può essere inserita nel nucleo del marito. E’ corretto?

    • Giorgio Valli ha detto:

      Due coniugi, non aventi la stessa residenza, possono decidere dove fissare quella coniugale. La scelta è implicita nella prima dichiarazione ISEE in cui sua sorella resterà esclusa/inclusa nella composizione del nucleo familiare del dichiarante. Naturalmente, eventuali successive dichiarazioni (ad esempio rese da uno dei due coniugi) dovranno essere coerenti con la prima.

      Nel caso che lei pone, per essere chiari, sua sorella può scegliere come residenza coniugale quella del marito e quindi risultare non inclusa nel vostro nucleo familiare.

  81. fabo ha detto:

    Ho una figlia (la prima), sposata con un bambino, che risiede con suo marito nella casa di mia proprietà concessa in comodato.

    Ho un’altra figlia (la seconda), sposata con un bambino, che dimora, per la vicinanza al posto di lavoro, in altra casa in affitto, in altro comune, dove il marito ha la residenza mentre lei ha mantenuto la sua (di residenza) in un terzo comune con il bambino, dove ha una casa di proprietà.

    Al fine di risparmiare un affitto (coi tempi che corrono!) ho organizzato la mia casa al fine di accogliere entrambe le mie figlie con le proprie famiglie.

    Al momento della richiesta di trasferimento della residenza del marito della seconda figlia (quest’ultima, considerata sia la precarietà del lavoro sia il fatto di essere in aspettativa per maternità per il momento non ha fatto alcuna richiesta di residenza ma solo di domicilio), il Comune ha informato che la situazione che verrebbe a crearsi è quella di un’unica “famiglia anagrafica” ancorché composta da due nuclei familiari ai sensi del D.P.R 30 maggio 1989, n.223, a causa del legame di affinità tra i miei due generi.

    Ciò che non siamo riusciti a sapere sono le conseguenze di tipo burocratico-economico di questa nuova situazione.

    Prima domanda: Il marito della prima figlia è lavoratore dipendente e percepisce gli Assegni familiari per la moglie e la bambina. Tale situazione si potrebbe modificare?

    Seconda domanda: il marito della seconda figlia è lavoratore autonomo; mia figlia è lavoratrice dipendente (come dicevo in aspettativa per maternità): continueranno a fare denunce reddito indipendenti come per il passato?

    Terza domanda: l’ISEE cosa terrà in considerazione?

    Quarta domanda: al momento la mia seconda figlia ha ottenuto l’assegnazione del medico per sé e per il bambino appena nato con validità un anno: saranno rinnovate alla scadenza?

    Quinta domanda: E’ possibile dichiarare, ai sensi dell’art.5 del DPR 30 maggio 1989, n. 223 che la convivenza è dovuta a “breve coabitazione con spirito di ospitalità” come è in effetti non sapendo quando avrà termine per una serie di variabili? E così facendo i due nuclei familiari potrebbero continuare ad essere due famiglie anagrafiche distinte?

    Grazie e cordiali saluti.

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Partiamo dalla quinta domanda: no, non è possibile dichiarare, ai sensi dell’art.5 del DPR 30 maggio 1989, n. 223 che la convivenza è dovuta a “breve coabitazione con spirito di ospitalità”, se fra i conviventi esistono vincoli di parentela, come nel suo caso. Tutti i conviventi faranno parte della medesima famiglia anagrafica.

      Aggiungiamo poi che i coniugi, con residenza anagrafica diversa, hanno la libertà di poter determinare il proprio nucleo familiare ai fini ISEE in base alla residenza anagrafica di uno dei due. Il riferimento è alla seconda figlia. Se la seconda figlia ed il marito eleggono residenza coniugale presso quella del marito, il loro nucleo familiare, ai fini ISEE, resta quello che era prima che la seconda figlia andasse a vivere con i propri genitori. In pratica la seconda figlia, pur appartenendo alla medesima famiglia anagrafica dei propri genitori, non farebbe parte (insieme a marito e prole) del nucleo familiare, ai fini ISEE, dei propri genitori.

      Il reddito del nucleo familiare ISEE tiene conto dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare e del loro numero. Il marito della prima figlia rischia, molto probabilmente, di perdere il diritto agli assegni familiari.

      La variazione della composizione del nucleo familiare ISEE non interferisce sull’eventuale obbligo dei coniugi di presentare 730 ed Unico con dichiarazioni disgiunte.

      Per quanto attiene l’assegnazione del medico, non siamo in grado di fornirle informazioni affidabili e precise. E, questo, ci spiace.

    • fabo ha detto:

      Buongiorno, grazie per la cortese risposta. Una puntualizzazione per meglio comprendere la situazione. L’abitazione messa a disposizione delle due figlie è un’unica entità catastale ma è perfettamente suddivisa in due unità distinte con due ingressi separati, due cucine, due soggiorni, due camere per appartameto, due bagni, etc. e non sono comunicanti tra loro. Sono in pratica due appartamenti autonomi. I genitori poi risiedono altrove.
      Alla luce di ciò è possibile riconsiderare la problematica?
      Grazie per l’attenzione. Cordiali saluti.

    • Ornella De Bellis ha detto:

      La problematica potrà essere riconsiderata solo in presenza di due entità catastali distinte (numeri civici o interni indipendenti di uno stesso fabbricato) a cui potranno pertanto corrispondere due famiglie anagrafiche diverse.

    • fabo ha detto:

      Grazie. Il nostro è un Bel Paese ma è troppo complicato….! Capirete che cerco di unire due famiglie per risparmiare un affitto ma se devo spendere il doppio per dividere “catastalmente”l’appartamento….. Saluti e grazie ancora.
      P.S. Di decreti “semplificazioni” ne dovranno fare almeno uno al giorno…!

  82. Rosaria Proietti ha detto:

    Il vincolo di affinità è invece il rapporto che si stabilisce tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei due coniugi, egli è affine dell’altro coniuge. L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (434). Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all’art. 87, n. 4.

    Tralasciando i vincoli meno frequenti che derivano dall’adozione e/o dalla tutela legale, veniamo ai vincoli affettivi. Si tratta del c.d. legame “affectionis causa” derivante da libera scelta affettiva, con caratteristica di permanenza nel tempo, costanza e impegno reciproco alla coabitazione.

  83. giova ha detto:

    Mio figlio maggiorenne ha un cud 2010 con reddito di circa 200 euro, devo presentarlo per isee o basta una dichiarazione. Lui fa parte del mio nucleo familiare ma è figlio mio della mia ex moglie dalla quale sono legalmente divorziato e la quale fa parte di un’altro nucleo,la domanda è: devo inserire anche i redditi della mia ex?

    • Simone Saintjust ha detto:

      La risposta alla seconda domanda è che deve farci sapere come è composto il suo stato di famiglia. La prima, quella relativa al CUD e se basta una dichiarazione, non l’ho capita.

      Comunque, le domande adesso vanno inserite nel forum.

  84. ide ha detto:

    L’ISEE è l’indicatore della situazione economica equivalente. L’attestato contenente l’indicatore I.S.E.E. consente ai cittadini di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità.

    È possibile presentare la dichiarazione in qualsiasi momento dell’anno.

    La dichiarazione ha validità di un anno dall’attestazione della presentazione e vale per tutti i componenti il nucleo familiare.

    Come si calcola isee ? Specificato cosa è l’indicatore isee in rete vengono proposti simulatori software di calcolo isee su come calcolare isee e non solo. Il software di calcolo isee rilascia sia l’indicatore isee ma anche quello ise cioè ” indicatore situazione economica “, il coefficiente della scala di equivalenza e l’indice di rendimento utilizzato nel calcolo isee online.

    Considerando che:

    I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia.

    Tranne in questi casi:

    in caso di separazione legale

    se e’ stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità di matrimonio

    se e’ stata consentita la diversa residenza a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice

    se uno dei coniugi e’ stato escluso dalla potestà sui figli

    se e’ stata proposta domanda di divorzio

    se sia in corso un procedimento da cui risulti l’abbandono del coniuge.

    – E’ fondamentale che le predette situazioni siano oggetto di un provvedimento del

    giudice o di un procedimento in corso.

    – Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

    Facciamo alcuni esempi:

    nucleo di tre persone padre madre figlio, casa in affitto a zero euro, redditi del padre 35.000

    Anno della dichiarazione del modello isee : 2011

    Seleziona calcolo isee in lire o euro : euro

    Indica numero componenti della famiglia ai fini isee : 3

    Numero di eventuali persone con handicap grave permanente o invalidità superiore al 66% in famiglia : 0

    Situazione di un solo genitore e figli minorenni : NO

    Nucleo familiare con figli minori nel quale i genitori (o anche l’unico genitore se la famiglia è formata solo da esso e figli minori) abbiamo entrambi lavorato per almeno sei mesi : SI

    La abitazione della famiglia o nucleo familiare ai fini isee è in : AFFITTO

    Canone annuo dell’affitto come si evince dal contratto di locazione. Nel caso di affitto gratis scrivere canone zero. In

    caso di usufrutto invece la casa è considerata di proprietà : ZERO

    Somma dei redditi irpef di tutto il nucleo familiare : 35.000

    Somma del patrimonio mobiliare di tutto il nucleo familiare ad es. c/c bancari, azioni, bot, cct, depositi, ecc. : 0

    Valore ici della casa adibita ad abitazione di proprietà dei componenti il nucleo familiare: 0

    Indicare l’eventuale mutuo residuo della abitazione principale del nucleo familiare : 0

    Valore ici di altri immobili di proprietà del nucleo familiare, al netto delle detrazioni di eventuali mutui residui; la detrazione del mutuo si applica sul singolo immobile e nel caso di differenza negativa si considera il valore pari a zero, ad esempio valore ici 50mila € meno mutuo residuo di 70mila € = zero. Alla fine sommare i vari immobili : 0

    Risultato del calcolo del modello isee:

    Indice di rendimento utilizzato nel calcolo isee –> 4.01

    Valore ise ( indicatore situazione economica ) –> 35.000

    Coefficiente scala di equivalenza –> 2.24

    Il vostro indicatore isee –> 1.5.625

    I coniugi si separano e fermo restando il reddito del padre questi dovrà versare euro 5.000 per mantenimento coniuge ed euro x per mantenimento figli.

    Nuovo ISEE del padre:

    Anno della dichiarazione del modello isee : 2011

    Seleziona calcolo isee in lire o euro : euro

    Indica numero componenti della famiglia ai fini isee : 1

    Numero di eventuali persone con handicap grave permanente o invalidità superiore al 66% in famiglia : 0

    Situazione di un solo genitore e figli minorenni : NO

    Nucleo familiare con figli minori nel quale i genitori (o anche l’unico genitore se la famiglia è formata solo da esso e figli minori) abbiamo entrambi lavorato per almeno sei mesi : NO

    La abitazione della famiglia o nucleo familiare ai fini isee è in : AFFITTO

    Canone annuo dell’affitto come si evince dal contratto di locazione. Nel caso di affitto gratis scrivere canone zero. In

    caso di usufrutto invece la casa è considerata di proprietà : ZERO

    Somma dei redditi irpef di tutto il nucleo familiare : 35.000

    Somma del patrimonio mobiliare di tutto il nucleo familiare ad es. c/c bancari, azioni, bot, cct, depositi, ecc. : 0

    Valore ici della casa adibita ad abitazione di proprietà dei componenti il nucleo familiare: 0

    Indicare l’eventuale mutuo residuo della abitazione principale del nucleo familiare : 0

    Valore ici di altri immobili di proprietà del nucleo familiare, al netto delle detrazioni di eventuali mutui residui; la detrazione del mutuo si applica sul singolo immobile e nel caso di differenza negativa si considera il valore pari a zero, ad esempio valore ici 50mila € meno mutuo residuo di 70mila € = zero. Alla fine sommare i vari immobili : 0

    Risultato del calcolo del modello isee:

    Indice di rendimento utilizzato nel calcolo isee –> 4.01

    Valore ise ( indicatore situazione economica ) –> 35.000

    Coefficiente scala di equivalenza –> 1

    Il vostro indicatore isee –> 35.000

    Nuovo ISEE della madre:

    Anno della dichiarazione del modello isee : 2011

    Seleziona calcolo isee in lire o euro : euro

    Indica numero componenti della famiglia ai fini isee : 2

    Numero di eventuali persone con handicap grave permanente o invalidità superiore al 66% in famiglia : 0

    Situazione di un solo genitore e figli minorenni : SI

    Nucleo familiare con figli minori nel quale i genitori (o anche l’unico genitore se la famiglia è formata solo da esso e figli minori) abbiamo entrambi lavorato per almeno sei mesi : NO

    La abitazione della famiglia o nucleo familiare ai fini isee è in : AFFITTO

    Canone annuo dell’affitto come si evince dal contratto di locazione. Nel caso di affitto gratis scrivere canone zero. In

    caso di usufrutto invece la casa è considerata di proprietà : ZERO

    Somma dei redditi irpef di tutto il nucleo familiare : 5.000

    Somma del patrimonio mobiliare di tutto il nucleo familiare ad es. c/c bancari, azioni, bot, cct, depositi, ecc. : 0

    Valore ici della casa adibita ad abitazione di proprietà dei componenti il nucleo familiare: 0

    Indicare l’eventuale mutuo residuo della abitazione principale del nucleo familiare : 0

    Valore ici di altri immobili di proprietà del nucleo familiare, al netto delle detrazioni di eventuali mutui residui; la detrazione del mutuo si applica sul singolo immobile e nel caso di differenza negativa si considera il valore pari a zero, ad esempio valore ici 50mila € meno mutuo residuo di 70mila € = zero. Alla fine sommare i vari immobili : 0

    Risultato del calcolo del modello isee:

    Indice di rendimento utilizzato nel calcolo isee –> 4.01

    Valore ise ( indicatore situazione economica ) –> 5.000

    Coefficiente scala di equivalenza –> 1.77

    Il vostro indicatore isee –> 2.824,86

    L’ISEE del nucleo unito 15.625

    L’ISEE dei nuclei spezzati 35.000 + 2.824,86 = 37.824,86

    Differenza 37.824,86 – 15.625 = 22.199,86

    Conclusioni: sarebbe meglio rivere il tutto

  85. vitangelo ha detto:

    Ciao a tutti

    vorrei capire meglio la differenza fra famiglia anagrafica e nucleo familiare.

    Io convivo con Daniela la mia compagna dalla quale ho avuto un figlio, Davide.
    Tutti e tre abbiamo la stessa residenza.

    Davide risulta sul mio stato di famiglia, mentre Daniela ha uno stato di famiglia a se.

    Adesso siamo nuovamente in attesa di una piccola bimba, di cui non sappiamo ancora il nome,
    mi chiedo se possiamo metterla sul suo stato di famiglia oppure no.

    Mentre ai fini del modulo ISEE io e daniela facciamo reddito comune oppure no?

    Grazie 1000 per la vostra risposta e buon lavoro
    Vitangelo

    • Simone Saintjust ha detto:

      Allo stato Vitangelo e Daniela non fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il problema forse è nato quando avete iniziato la convivenza. Suppongo non ci fosse ancora Davide ed era quindi giusto che si formassero due famiglie anagrafiche differenti. Ma una volta nato Davide, la famiglia anagrafica va unita. Infatti non si può negare che esistano vincoli affettivi fra Daniela e Davide e fra Vitangelo e Davide (i vincoli affettivi sono alla base della famiglia anagrafica – stato di famiglia – così come i vincoli di parentela). Insomma la situazione corretta è quella che entriate a far parte dello stesso stato di famiglia. Altrimenti avremmo ambiguità con il collocare Davide. La legge dice che i minorenni fanno parte del nucleo familiare del genitore con cui convivono. Quale nucleo, quello di Vitangelo o quello di Daniela?

      Il consiglio è di parlarne con l’Ufficiale di anagrafe per regolarizzare la vostra situazione. Un solo stato di famiglia per tutti e tre.

  86. antonella ha detto:

    Qualcuno può aiutarmi: mio padre è deceduto da un mese e io e mia figlia di 19 anni ,siamo stati sempre nello stato di famiglia di mio padre poichè lui era il nostro unico sostegno. Mia figlia porta il cognome del padre che nn abbiamo mai avuto vicino ed è sin dalla nascita insieme a me ,a casa del nonno.Secondo voi posso fare richiesta di pensione di reversibilità.Naturalmente lo stato di famiglia storico conferma che la nipote è sempre vissuta con il nonno e a mio padre venivano fatte le detrazioni irpef perchè familiare a carico.
    Antonella

  87. emanuele ha detto:

    buongiorno, come molti ho il problema di capire come considerare il nucleo familiare ai fini isee.
    la situazione delle residenze è questa :
    residenza 1:
    – mio padre pensionato con reddito
    – io dipendente con reddito
    – i miei due figli minorenni a carico mio
    residenza 2:
    – mia moglie senza reddito a carico mio
    residenza 3
    – mia madre pensionata con reddito
    la certificazione isee è necessaria per la richiesta dell’esenzione del pagamento metrebus annuale a Roma per gli ultra settantenni, quindi il richiedente del mod. isee è mio padre.
    Nella dichiarazione si può avvalere del fatto che io ho scelto di considerare mio nucleo familiare più favorevole quello con la residenza di mia moglie? o questa scelta rimane fine a se stessa e valida solo se il mod isee lo richiedo io?
    spero di essere stato chiaro nella spiegazione, grazie

  88. Flavio ha detto:

    Buongiorno. La mia compagna che ha un reddito superiore a 2840,5 euro, convive con i suoi genitori (entrambi fonti di reddito da lavoro dipendente). Recentemente è nata una bambina che ha la residenza assieme alla madre e ai nonni materni. Io (il papà) ho un reddito autonomo superiore a 2840,5 euro, ho una residenza in un altro comune e convivo con i miei genitori (entrambi fonti di reddito da lavoro dipendente).

    Il nucleo familiare della mia compagna da chi è composto?
    Grazie mille.

    Il nucleo familiare della mia compagna da chi è composto?

    • cocco bill ha detto:

      Il nucleo familiare della sua compagna è composto da vostra figlia, la madre (sua compagna) ed i nonni materni.

      Insomma, Flavio non ne fa parte.

  89. fabiola ha detto:

    grz, cmq la mia domanda l’ho già scritta il 25.07.2010, stesso nik; si riesce ad avere una risposta……. preferibilmente anche quella a me più vantaggiosa? ;))))

  90. Maurizio ha detto:

    Buongiorno,
    Sono un separato che ha ancora la residenza presso
    la mia ex moglie e temporaneamente vivo con i miei genitori in attesa di acquistare una casa. L’ immobile dove ho la residenza e’ proprieta’ esclusiva della mia ex che vive con mio figlio, cosa viene conteggiato per il calcolo della isee,
    solo il reddito della mia exconiuge o anche la proprieta’ immobiliare ? Grazie

  91. Ferdinando ha detto:

    Sono separato e ho una figlia di 3 anni in affido condiviso con residenza a casa della madre.
    La figlia è però fiscalmente a carico mio e ricevo gli assegni famigliari interamente sulla mia busta paga poiché la madre lavora in nero. Inoltre ho un’autorizzazione del INPS per includere la figlia nel mio nucleo familiare. Come concordato nella sentenza di separazione, verso mensilmente a sua madre l’assegno di mantenimento per la figlia più la metà degli assegni famigliari. Domanda: la figlia va inclusa nel mio ISEE (perché è fiscalmente a carico mio), oppure nel ISEE della madre (poiché è residente a casa sua)?

    • cocco bill ha detto:

      Per l’accesso alle prestazioni sociali, e dunque per quanto attiene la dichiarazione DSU/ISEE, sua figlia rientra nel nucleo familiare della madre, essendo minorenne e convivente con la madre.

      Tutto questo, tuttavia, non ha nulla a che vedere con quel che riguarda l’assegnazione degli assegni familiari per il nucleo familiare. Il padre può continuare a riceverli anche se la figlia non vive con il padre e non è presente nel nucleo familiare (ISEE) del padre.

      L’unica cosa da evitare, per non incorrere in pesanti sanzioni, è che padre e madre richiedano entrambi l’assegno familiare per la figlia.

  92. lou ha detto:

    Salve,
    voi scrivete che:
    in pratica, per poter costituire un nucleo familiare a sè stante, valido nel computo ISEE, è necessario non essere in coabitazione.
    Quando si trasferisce la propria residenza in coabitazione con altri, per poter costituire un nucleo familiare a sè stante bisogna dichiarare esplicitamente all’ufficiale di anagrafe che la convivenza è regolata da uno dei motivi seguenti (art. 5 del DPR. 30 maggio 1989, n. 223):

    1. religiosi
    2. di cura
    3. di assistenza
    4. militari
    5. di pena e simili

    Mi chiedevo se nella mia situazione posso costituire un nucleo familiare a sè stante: vivo allo stesso n. civico di mia madre (che è pensionata), lei stà a piano terra e io vivo al primo piano. Vivo con lei in quanto la assisto (ha una certa età). Ho un mio reddito e non sono a suo carico fiscalmente.
    Se posso chiedere all’Ufficio Anagrafe del mio comune di costituire un nucleo familiare a sè stante, mi date per favore i riferimenti normativi, in quanto qui a palermo non conoscono le leggi che disciplinano queste situazioni.
    grazie infinite

    lou

  93. alexld ha detto:

    Buongiorno vorrei avere da Lei un chiarimento sulla mia situazione, per il calcolo degli assegni famigliari.
    La mia famiglia anagrafica è composta da: me, la mia compagna, nostro figlio di 1 anno e il figlio della mia compagna di 16 anni. Io sono un lavoratore dipendente (tempo ind.), viviamo in una casa in affitto e la mia compagna è casalinga. Dopo aver fatto richiesta, l’INPS mi ha rilasciato l’attestazione ISEE (in cui dal mio reddito ha sottratto i canoni di locazione). In azienda, ho fatto richiesta degli assegni famigliari e non essendo coniugato, ho compilato il mod ANF 43, accludendo anche l’ISEE. Sempre in azienda, non sanno come individuare gli assegni di mia spettanza! Secondo Lei, nell’attestazione ISEE, quale valore va considerato come scaglione di reddito per l’individuazione dell’assegno famigliare:
    l’ISE (indicatore della situazione economica) o l’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente)? Grazie per la sua disponibilità.

  94. elisa ha detto:

    salve mi chiamo Elisa e vorrei dei chiarimenti su una questione che nessuno riesce a farci capire:io vivo con il mio ragazzo e ha preso la residenza con me. Mia sorella attualmente separata con due figli ha da poco iniziato a lavorare e per vari motivi si è trasferita da me portando anche la residenza che al momento è stata bloccata per questa questione , che vorremmo sapere se per il modello ISEE influiamo anche noi oppure no e se si come si puo prendere la residenza formando un nucleo familiare a se anche perchè lei si è solo appoggiata a noi temporaneamente, ma con il tempo vorrebbe chiedere aiuti per formarsi una famiglia propria visto che il marito non le da nulla per lei e per i figli dal momento che è sparito senza lasciare traccia. GRAZIE in anticipo per la risposta.

    • cocco bill ha detto:

      Il vincolo di parentela esistente fra lei e sua sorella impedisce che possano formarsi due famiglie anagrafiche conviventi sotto lo stesso tetto.

      Per completezza devo aggiungere che, stante la situazione, solo il suo ragazzo potrebbe chiedere la costituzione di una famiglia anagrafica disgiunta da quella formata da lei e da sua sorella.

  95. loredana ha detto:

    buongiorno,
    sono legalmente separata e vivo con le mie figlie e il mio compagno ed abbiamo la residenza nella stessa casa. Visto che il mio ex marito ha inserito nel ricorso degli accordi di separazione che le spese extra per le bambine saranno al 50% tra i genitori ma rapportare al reddito del nucleo familiare, devo considerare nel mio nucleo familiare anche il reddito del mio compagno? Mentre ai fini degli assegni familiari il nucleo è composto solo da me a dalle bambine?
    grazie infinite

    • cocco bill ha detto:

      Il nucleo familiare è quello composto da lei, il suo compagno e le due bambine.

      Questo vale sia per la DSU/ISEE che per gli assegni familiari.

      Per tale aspetto va comunque utilizzata questa tabella (nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili) guadando la colonna 4 (4 essendo il numero dei componenti il nucleo familiare).

    • loredana ha detto:

      chiarissimo e anche logico in effetti. Quandi…
      una mia collega nubile vive con i genitori e i suoi due figli. C’è anche il papà dei bimbi che però non ha lì la residenza. Sempre ai fini degli ANF, chiedo conferma : tabella 12 e prendiamo gli importi della colonna con 5 comprendendo ovviamente i redditi della mia collega e le pensioni dei suoi genitori? è così?
      grazie infinite per l’aiuto…e la celerità nel riscontro.
      loredana

    • cocco bill ha detto:

      Si signora.

  96. Santina ha detto:

    Salve, avevo bisogno di un’informazione,
    ieri al caaf mi hanno fatto l’isee, però mi sono accorta che per errore anche perchè ancora la dichiarazione dei redditi non è stata fatta, sono stati omessi i redditi dell’anno scorso fino a maggio che comunque sono irrisori (quindi rientrerei comunque per l’isee), ho riferito al caaf questo e gli ho chiesto di poter annullare questo isee.
    Qualora non riescono a farlo cosa succede?
    Visto che ancora poichè non c’è una dichiarazione non risultano redditi, vado incontro a falso?
    Grazie

    • cocco bill ha detto:

      Se al momento in cui presenta la DSU/ISEE non è disponibile un documento (CUD, 730, UNICO) attestante i redditi percepiti nel 2009, la dichiarazione deve far riferimento agli ultimi redditi denunciati. Ovvero quelli relativi al 2008.

      L’importante è che la situazione del nucleo familiare (i componenti) sia quella realmente in essere alla data in cui la DSU/ISEE viene presentata.

  97. cocco bill ha detto:

    La definizione di nucleo familiare è unica.

    Per il pagamento dell’assegno, è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge. Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell’assegno, è quello prodotto nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell’anno successivo.

  98. cocco bill ha detto:

    Non non è possibile avere due famiglie anagrafiche se lei convive ed ha la residenza presso la stessa unità abitativa in cui vivono e risiedono i suoi genitori.

    Un figlio convivente con i propri genitori non può costituire nucleo familiare a sé stante.

  99. Dario ha detto:

    Per la concessione di un contributo ho redatto un’attestazione ISE, con scadenza gennaio 2011. A breve riceverò il nuovo CUD, chiedo pertanto per deetto contributo deve rifare una nuova attestazione ISE o posso consegnare quella “vecchia”.
    Graziw

    • cocco bill ha detto:

      In assenza di un’espressa richiesta da parte dell’ente che eroga il beneficio, lei può presentare l’ultima DSU. A meno che, alla data di presentazione, sia disponibile una nuova dichiarazione dei redditi o siano cambiati i componenti del nucleo familiare

  100. Cristina ha detto:

    Vorrei sottoporle il seguente problema, che tra l’altro ho posto a due CAF differenti dai quali ho avuto risposte appunto differenti. Lavoro in un ente pubblico e ho chiesto per il disbrigo di alcune pratiche l’ISEE relativo ai redditi 2008. Un utente mi ha presentato il suo ISEE dal quale risulta l’omissione dei redditi del padre, deceduto a fine anno 2009. Vorrei sapere se tale ISEE è corretto o se vanno inseriti anche i redditi a suo tempo percepiti dalla persona che, al momento della compilazione della certificazione ISEE risulta deceduta.
    Vi ringrazio e attendo la Vs. risposta

    • cocco bill ha detto:

      A mio parere l’ISEE, così come presentato, è corretto.

      La legge stabilisce che i componenti il nucleo familiare siano quelli individuati al momento della sottoscrizione della dichiarazione.

      Per la determinazione dei redditi e dei patrimoni dei singoli componenti il nucleo familiare (individuato al momento della sottoscrizione della dichiarazione) è invece necessario fare riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi disponibile al momento della sottoscrizione.

      Non può essere compreso nel nucleo familiare dell’utente che presenta oggi la DSU il genitore scomparso a fine 2009.

  101. Vincenzo ha detto:

    Buongiorno,
    io e la mia ragazza abbiamo un figlio di 4 mesi. Volevamo fare l’iscrizione all’asilo nido comunale. ci hanno chiesto quindi il modulo Isee.
    Considerando che non siamo sposati e che io ho ancora la residenza a casa di mia madre, nel modulo isee deve essere inserito anche il mio nome ed il mio reddito o solo quello della madre?

    Grazie mille in anticipo.

    • Vincenzo ha detto:

      scusate… l’errore… Non volevo dire solo di mia madre ma ovviamente “solo quello DELLA madre” (la mia compagna). !!!

    • cocco bill ha detto:

      Vanno inseriti i redditi del suo nucleo familiare, se presenta lei la domanda. Oppure i redditi della madre, se la domanda la presenta la madre.

  102. francesca ha detto:

    Buongiorno,
    vorrei compilare il modulo isee. La mia famiglia è composta da me (casalinga), due figli minori (8 e 10 anni) e il mio compagno. Il mio compagno lavora ed è residente nella casa di mia proprietà dove abbiamo tutti la residenza ma non è sul mio stato di famiglia e ha cittadinanza inglese. Devo calcolare il suo reddito?

    Grazie

    Francesca

  103. Monica ha detto:

    Salve vorrei un chiarimento.il mio nucleo famigliare e’ composto da due persone io e mia figlia .(il padre ha un altra residenza )quindi sullo stato di famiglia dovremmo risultare solo io e mia figlia? se mio fratello, dovesse togliersi dall’attuale stato di famiglia dei miei genitori ,con cui vive ,e cambiare la residenza venendo ad abitare con me e mia figlia rientrerebbe nel mio stato di famiglia? siccome l’appartamento in questione e’ in affitto e divideremmo le spese e visto che siamo tutti e due lavoratori come fa il comune a determinare in quale stato di famiglia rientriamo? ( lui entra nel mio stato di famiglia oppure io posso rientare nel suo ?)spero di essere stata chiare grazie anticipatamente per la risposta

  104. Sara ha detto:

    Salve!
    Ecco la mia situazione famigliare:
    – io figlia maggiorenne abito e sono residente in casa di mia madre. Io sono disoccupata e attualmente studio, mia madre lavora regolarmente con uno stipendio base.
    – mia sorella vive nella sua casa di sua proprietà con il suo compagno (che ha la residenza altrove) non sono sposati e in più con 4 figli tutti minorenni, 1 avuto da quest’ultimo compagno e gli altri 3 avuti da altro compagno (non sposato, che vive altrove).
    – mio padre vive altrove con la sua compagna
    – mio padre e mia madre sono separati legalmente da diversi anni, quindi è vero che non ha più niente a che fare con il nostro/mio stato di famiglia? allora perchè invece l’eredità di mia madre sarà da dividere tra me mia sorella e anche lui?
    – mia madre è invalida al 75% e so che attualmente ha me a carico, ma non riesco a capire se mi ha a carico solo perchè sono disoccupata o perchè vivo con lei… cioè se io andassi ad abitare per conto mio spostando la residenza, anche in affitto, sarei comunque nel suo stato di famiglia? perchè a quel punto se io disoccupata abito da sola ho tutte le diverse agevolazioni per chi ha reddito zero (o meno di 3000 euro). Quand’è che divento un nucleo famigliare a mè stante? solo quando mi sposo o anche quando non vivo più con mia madre? e se spostassi la residenza da mia sorella faremmo nucleo famigliare io lei e i suoi figli?
    Scusi so che la domanda è lunga complicata e molteplice, ma non ci capisco niente..grazie

  105. davide ha detto:

    Buonasera, io attualmente abito con mia moglie e mia figlia nella stessa casa in cui vivevo prima del matrimonio. In pratica mio padre, mia madre e mio fratello si sono trasferiti e mi hanno lasciato la casa in cui vivo adesso con la mia nuova famiglia.
    Tutti loro abitano in altre case, ma non hanno mai cambiato la residenza.
    Ai fini del calcolo della mia situazione familiare e dei redditi, devo anche considerare la loro presenza?
    Anche se sono legalmente residenti in questa casa, non vivono più con me.
    Quale è la composizione del mio nucleo familiare?

    grazie per le risposte!
    Davide

  106. aniello ha detto:

    Salve,vorrei un chiarimento ai fini del reddito complessivo di un nucleo familiare.
    Se mia mamma è residente presso la mia abitazione dove risiede anche il mio nucleo familiare,il suo reddito (pensione sociale)è cumulabile al reddito del mio nucleo? o sono da considerare separati per cui oguno ha diritto alle relative detrazioni previste dal proprio reddito?Grazie

    • cocco bill ha detto:

      Se mi sta parlando di IRPEF non c’è alcun cumulo fra la sua dichiarazione e quella di sua madre.

      Se invece si riferisce al reddito ISEE allora nella sua dichiarazione va inclusa anche la pensione della mamma.

  107. delius68 ha detto:

    salve, una semplice domanda:
    ho 40 anni e 2 figli e convivo con la mia compagna (non siamo sposati), dato che i miei genitori hanno bisogno di un aiuto fisico per per un breve tempo (circa 1 anno) devo fare il cambio di domicilio (all’interno del stesso comune) per andare a vivere a casa dei miei 2 genitori; la mia domanda è questa: a fini irpef io e/o i miei genitori avendo ognuno i propri redditi andiamo incontro a qualche aggravio fiscale?

    • cocco bill ha detto:

      Solo ai fini ISEE lei cumulerà il suo reddito con quello dei suoi genitori.

      Ma sia chiaro, ai fini ISEE, non IRPEF e solo se cambia residenza (o è costretto a cambiare residenza).

  108. Filo ha detto:

    Salve,
    a breve io, mia moglie e mio figlio cambieremo residenza: da quella dei rispettivi genitori alla casa di mia madre, che ha residenza diversa da quella di mio padre ed i miei fratelli, dove ho residenza attualmente. Il mio nucleo familiare sarà composto solo da me, moglie e figlio? E il nucleo familiare dei miei genitori rimarrà invariato, cioe mia madre, mio padre e i miei fratelli formeranno un nucleo familiare diverso dal mio?
    Grazie mille

    • cocco bill ha detto:

      Il suo nucleo familiare sarà composto da lei, moglie, figlio, i suoi fratelli, da sua madre e da suo padre se sua madre e suo padre hanno scelto come residenza familiare quella di sua madre (scelta da dichiarare presso l’anagrafe del comune in cui risiede sua madre).

      Il suo nucleo familiare sarà formato da lei, moglie e figlio se sua madre e suo padre hanno scelto come residenza familiare quella di suo padre (scelta da dichiarare presso l’anagrafe del comune in cui risiede suo padre).

      Questo nell’ipotesi presunta che sua madre e suo padre non siano legalmente separati.

  109. roberta ha detto:

    buona sera vorrei sapere : sono vedova con a carico due figli percepisco la pensione di reversibilita di euro 550 al mese . ora sono incinta e disoccupata il padre vuole iscrivere la bimba sul suo stato famiglia posso richiedere l’assegno di maternita al comune o deve essere iscritta sul mio stato famiglia? il padre ha diritto all’estensione dal posto di lavoro e per quanto tempo , a che percentuale di stipendio . grazie

    • cocco bill ha detto:

      Lei ha senz’altro diritto all’assegno di maternità comunale. La bimba deve convivere con lei.

      Per quanto riguarda il congedo parentale i padri lavoratori dipendenti possono astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi L’indennità per astensione facoltativa spetta entro il terzo anno di età del bambino. Per i periodi di congedo parentale spetta un’indennità pari al 30% dello stipendio.

  110. kiki ha detto:

    buongiorno,
    io per richiedere la borsa di studio universitaria per l’anno 2008/2009 ho presentato a luglio 2008 l’isee relativo al 2007 in cui sono presenti i redditi miei e di mia madre (divorziata). siccome mia madre poi si è sposata a maggio 2008 l’università mi ha scritto che se non mando i redditi anche del coniuge di mia madre relativi al 2007 mi ritireranno la borsa di studio dato che al momento della dichiarazione risultava già sposata. ma andando a logica, mia madre poteva anche non conoscerlo nel 2007 il suo futuro marito,quindi perchè dobbiamo mettere anche i suoi redditi?oltretutto nel 2007 lui non c’era nemmeno nel nostro stato di famiglia!!vi prego qualcuno mi aiuti..grazie

    • cocco bill ha detto:

      Perchè quando si presenta l’ISEE i redditi dei componenti il nucleo familiare sono quelli desumibili dall’ultima dichiarazione dei redditi disponibile (quindi 2007).

      Ma, i componenti del nucleo familiare devono essere quelli risultanti al momento in cui si firma la dichiarazione (assumendosi, peraltro, le conseguenze derivanti da una dichiarazione mendace).

      Nel luglio 2008 sua madre era già sposata da due mesi e lei, seppur in buona fede, ha presentato una dichiarazione mendace.

  111. Marco ha detto:

    Buongiorno, avrei una domanda da fare agli esperti.
    La mia situazione è questa: convivo con la mia partner in un appartamento in affitto dove abbiamo entrambi spostato la residenza, abbiamo avuto da poco un figlio. Essendo lei disoccupata anche durante la gravidanza so che ha diritto a un assegno di maternità comunale pari a circa 1500 euro spalmato su cinque mesi.
    Al comune mi hanno detto che per avere questo contributo il parametro isee del nucleo familiare a cui appartiene la mamma (per adesso è quello dei suoi genitori) deve essere minore di 32200 euro circa. Non sono sicuro che questo limite sia rispettato dalla sua famiglia mi chiedo non è possibile che io (unico lavoratore della “nuova famiglia” possa fare un isee inserendo in qualche modo la mia partener nel nucleo familiare insieme a mio figlio?

    • cocco bill ha detto:

      No. Se la sua partner non percepisce un reddito superiore a 2840,51 euro farà sempre parte del nucleo familiare del genitore a cui risulta fiscalmente a carico.

      Anche se non convive con il genitore e anche se quest’ultimo non la dichiara a carico.

      Questa situazione non permarrà solo per adesso. Ma fino a quando la sua partner non si sposa o fino a quando non percepirà un reddito superiore a 2840,51 euro.

  112. Angel ha detto:

    buongiorno,
    dovrei iscrivere mia figlia alla scuola materna e ho un pò di difficoltà a compilare i moduli, per quanto riguarda la situazione del nucleo familiare:
    Non siamo sposati, abbiamo una bimba riconosciuta da entrambi i genitori, la bimba ha residenza con me (la mamma) il papà non ha residenza con noi, siamo entrambi genitori lavoratori e CONVIVIAMO. QUAL’E’ IL NOSTRO NUCLEO FAMIALIARE?
    La ringrazio in anticipo per la risposta.
    Saluti

    • cocco bill ha detto:

      Il nucleo familiare è composto da lei, Angel, e dalla bambina. Insomma, madre e figlia.

    • Laura D. ha detto:

      Buongiorno,
      Vorrei un chiarimento riguardo al concetto di nucleo familiare.
      Io sono residente nel comune di residenza dei miei genitori e sono presente sul loro stato di famiglia pur essendo indipendente economicamente da loro. Sono però domiciliata da 7 anni in un altro comune, dove convivo con il mio fidanzato.
      ai fini ISEE, posso essere considerata nucleo familiare a se stante?
      Grazie anticipatamente per la cortese risposta.
      Laura

    • cocco bill ha detto:

      No. Il suo nucleo familiare è al momento quello costituito con i suoi genitori.

      Se cambia residenza può formare un nucleo familiare a sé stante da sola oppure insieme al suo fidanzato (se anche lui percepisce un reddito superiore a 2840,51 euro).

  113. franca ha detto:

    Buongiorno, dovrei compilare il modello ISEE per l’Università di mia figlia.
    nel nostro stato di famiglia oltre a me stessa ed alle mie due figlie (di 18 e 14 anni) risulta esserci anche il mio compagno, residente con noi. Nella compilazione del modello ISEE si deve tenere conto anche dei suoi redditi?Ringrazio per la sua cortese risposta.

  114. Paolo82 ha detto:

    Salve, la mia questione è piuttosto semplice.

    Io lavoro come dipendente da tre anni ma, spostandomi spesso per lavoro (turismo), non ho mai fatto un cambio di residenza e risulto dunque come coinquilino di mia madre in una casa di proprietà di mio padre. (mentre lui ha residenza altrove).
    Mia sorella ha residenza da sola altrova ma non ha ancora un proprio reddito.

    Da chi è composto il mio nucleo familiare ? Da me solo ? Da me, mia madre e mio padre? Da me, mia madre, mio padre e mia sorella ?

    Grazie per lo spazio.

    • cocco bill ha detto:

      L’opzione giusta è: il nucleo familiare di Paolo è formato da lei Paolo, sua madre, sua sorella e suo padre.

      Paolo lavora, ma convive con la madre.

      La sorella di Paolo se risulta a carico fiscale del padre appartiene al nucleo familiare del padre, indipendentemente da dove risiede. Se risulta a carico fiscale della madre appartiene al nucleo familiare della madre. Ma non ha importanza a quale nucleo sia associabile la sorella di Paolo.

      Infatti, la madre di Paolo, essendo non legalmente separata (presumo, ma è fondamentale come ipotesi) fa parte dello stesso nucleo familiare del coniuge.

      E, dunque ci siamo.

      Ma due coniugi, non separati, con residenza diversa, fanno parte dello stesso nucleo familiare ed in più hanno la facoltà di eleggere residenza del nucleo familiare presso una qualsiasi delle due residenze.

      Dunque, se la madre ed il padre di Paolo eleggessero residenza del nucleo familiare (coniugale) presso la residenza del padre di Paolo (cosa perfettamente specificabile in anagrafe) il nucleo familiare di Paolo sarebbe formato dal solo Paolo.

      N.B. Se la scelta della residenza coniugale non viene effettuata, si ritiene residenza coniugale quella che dà luogo ad un unico nucleo familiare.

  115. Serena ha detto:

    Salve,
    vorrei un informazione riguardo l’ISEE da presentare per la domanda di borsa di studio. Le spiego la mia situazione: da novembre 2009 io ed i miei genitori ci siamo trasferiti nella casa di proprietà di mia zia, anche lei trasferitasi in novembre. Perciò credo che da quel momento costituiamo un nuovo unico nucleo familiare. La mia domanda è se per la certificazione dovrò presentare entrambi i redditi di mio padre e mia zia, cioè se verranno considerati insieme per tutto l’anno 2009, cumulandosi, o se quello di zia verrà considerato solo per i mesi in cui si è formato il nuovo nucleo. Spero di esser stata chiara. La ringrazio

  116. chiara ha detto:

    cosa devo fare per porre uan domanda sulla formazione del nucleo familiare?
    Grazie e saluti

  117. mario ha detto:

    sono separato e convivo con la mia compagna , la quale non lavora, coabitiamo, può essere un soggetto a carico irpef e nella dichiarazione isee posso inserirla nel nucleo familiare? grazie

    • cocco bill ha detto:

      La sua compagna non può essere un soggetto a suo carico IRPEF.

      Se la sua compagna non è sposata e/o se non è a carico IRPEF dei genitori (guadagnando non più di 2840 euro) deve inserirla nel nucleo familiare e deve includere i suoi redditi.

  118. Maurizio ha detto:

    Premetto che sono un ragazzo padre. Ho un figlio a carico di cui mi vengono riconosciute tutti le agevolazioni previste in tema di detrazioni e assegni familiari e tale figlio è inserito nel mio stato di famiglia. Il bambino vive e frequenta una scuola in altro Comune diverso dal mio. Ho presentato istanza per ottenere le agevolazioni previste in tema di buoni pasto nella scuola frequentata dal mio bambino. Dovendo allegare la certificazione ISEE il CAF non mi ha riconosciuto il figlio e di conseguenza il reddito che mi risulta dall’ISEE è alto!
    DOMANDA: E’ possibile tale diversità visto che di fatto godo delle detrazioni e assegni familiari previste dalla norme in vigore?
    Grazie per la risposta!
    Saluti

    • cocco bill ha detto:

      Possibilissimo. Il minore fa parte del nucleo familiare del genitore con cui convive.

      Per gli assegni e le detrazioni, invece, queste si ottengono anche se non c’è convivenza.

  119. illuso ha detto:

    Salve non so se è il posto giusto per fare queste domande visto che non riguarda l’I.S.E.E. Ma ho necessita di capire alcuni concetti.
    -Mia madre ormai sono più di due anni che per motivi di salute abita a casa mia. Abbiamo due stati di famiglia separati perchè proprietari di una abitazione ciascuno. e quindi di residenze anagrafiche separate. Come faccio a dimostrare che lei convive con me?
    – per dimostrare la convivenza devo farla rientrare nel mio stato di famiglia e quindi cambiare la sua residenza?
    – se cambio la residenza di mia madre, la casa di sua proprietà che fine fa? le utenze a chi devo intestarle?
    (io non ci sto capendo niente… ma le leggi non dovrebbero essere di semplice interpretazione?)
    Grazie e scusate il disturbo

    • cocco bill ha detto:

      1) Sua madre deve cambiare residenza e deve acquisire la sua.

      2) non mi è chiara la sua seconda domanda. Disdice i contratti di fornitura di luce, acqua e gas se lo ritiene opportuno. Affitta la casa o la lascia a disposizione di sua madre e sua.

  120. Lucia ha detto:

    Buongiorno,
    io e il mio compagno abbiamo un bambino piccolo, conviviamo e non siamo sposati. Il mio compagno ha però la residenza in un altro comune. La mia domanda è:
    – nella dichiarazione per le detrazioni d’imposta del 2010, e’ giusto segnare mio figlio al 50%, anche se il papa’ è in un nucleo familiare a parte? Non e’ in contrasto con quello che dichiareremo per il calcolo dell’ ISE, basandoci cioe’ sul nucleo familiare di sola mamma e figlio?
    – e’ giusto che sia solo la mamma, quindi a chiedere l’assegno famigliare?

    Grazie infinite

    • cocco bill ha detto:

      Lei non può ripartire la detrazione al 50%. Ciò è consentito solo ai genitori coniugi ed ai genitori coniugi separati legalmente. Ed in effetti si parla di detrazioni per coniuge (non separato), figli ed altri familiari a carico (fra gli altri familiari è compreso il coniuge legalmente separato se ha un reddito non superiore a 2840,51 euro).

      Nella sua situazione bisogna scegliere: o fruisce lei della detrazione al 100% o ne fruisce il papà (sempre al 100%).

      Non c’è contrasto alcuno, fin quando il figlio sarà minore (supponendo che la legge ed il vostro stato civile restino immutati). I figli minori appartengono sempre al nucleo familiare del genitore con cui convivono!

      Il giorno che suo figlio raggiungerà la maggiore età – ammesso che tutto resti immutato – suo figlio verrà associato al nucleo familiare del genitore a cui risulta fiscalmente a carico.

      Anche l’assegno familiare può essere richiesto da lei o (in alternativa) dal suo compagno per il solo figlio.

  121. ASIA ha detto:

    Mia figlia 17 anni ha avuto una bimba riconosciuta dal papà che vive in un altro comune. Almeno sino alla sua maggiore età lei e la bimba saranno anagraficamente nel mio stato di famiglia.
    Io lavoro ed anche mio genero.
    Volendo fare il certificato ISEE per verificare se mia figlia ha diritto all’assegno di maternità devo farlo io con il mio reddito oppure il papà?
    Se devo farlo io qual’è il mio nucleo di famiglia?

    • cocco bill ha detto:

      La domanda deve farla lei essendo sua figlia minorenne. Il nucleo familiare di riferimento per l’ISEE è costituito da nonna, figlia e nipote.

      L’ASSEGNO DI MATERNITÀ DELLO STATO è una prestazione che spetta alle madri residenti, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, per ogni figlio biologico o adottato, o in affidamento preadottivo. Per le nascite o per gli ingressi in famiglia relativi a tutto il 2009, l’importo dell’assegno è pari a 1.902,90 euro. La somma è corrisposta per intero a chi non ha diritto ad alcuna prestazione, o per differenza a chi fruisce già di una indennità, ma di importo inferiore.

      L’assegno spetta se:

      * la lavoratrice già fruisce di una forma di tutela previdenziale ed ha almeno tre mesi di contribuzione compresi tra i nove e i diciotto mesi precedenti la nascita o l’ingresso in famiglia del bambino;
      * la madre è disoccupata, purché tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali e la data di nascita o di ingresso del minore nella famiglia non siano trascorsi più di nove mesi;
      * la lavoratrice ha interrotto il rapporto di lavoro per dimissioni durante il periodo di gravidanza, ed ha almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto mesi ai nove mesi precedenti la nascita del bambino.

      Per ottenere l’indennità si deve presentare domanda all’Inps entro sei mesi dalla nascita, o dall’effettivo ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento, altrimenti perde il diritto.

      L’ASSEGNO DI MATERNITA’ CONCESSO DAI COMUNI è una prestazione che spetta alle madri cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, residenti in Italia.

      A partire dal 2 luglio 2000, spetta per ogni figlio nato (esempio: parto gemellare spettano due assegni), per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo.

      L’assegno spetta alla donna che:

      * non ha diritto ad alcuna indennità di maternità ad altro titolo (nel caso in cui fruisca di un’indennità di maternità di importo inferiore a quello dell’assegno del Comune può esserle riconosciuta la differenza);
      * vive in un nucleo familiare che non ha redditi superiori a determinati tetti. I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dall’Indicatore della situazione economica (ISE), il cui valore per il 2009, con riferimento ai nuclei familiari composti di tre persone, è di 32.222,66 euro.

      L’assegno va chiesto al Comune di residenza, improrogabilmente entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione, e viene pagato dall’Inps.

    • Anonimo ha detto:

      GRAZIE PER LE PREZIOSE ISTRUZIONI.BUON LAVORO

  122. Luisa P. ha detto:

    Ho un debito con Equitalia, la quale mi chiede la presentazione del Mod.Isee per ottenere la rateazione. Ho 43 anni e sono convivente con i miei genitori e mio fratello. Sono obbligata a presentare tutta la loro documentazione? In questo caso non si tratta di riduzioni familiari o provvedimenti di sostegno al reddito, dove l’effettivo ammontare del reddito familiare pò fare la differenza, ma solo di poter ottenere una rateazione di un MIO debito unipersonale, del quale, per legge nessun altro è tenuto a rispondere.

    • cocco bill ha detto:

      Certo, il debito è suo e non riguarda il nucleo familiare a cui lei appartiene. Ma è anche vero che nemmeno Equitalia, per legge, è obbligata a concedere la rateazione.

      Tuttavia, l’agente della riscossione ha voluto adottare dei criteri propri per individuare una “oggettiva situazione di difficoltà” e cercare di venire incontro ai debitori in affanno concedendo loro la dilazione degli importi a ruolo.

      Il metodo scelto è stato quello quello dell’indicatore della situazione economica equivalente.

  123. daniela ha detto:

    Buongiorno, mio fratello vive in casa dei miei genitori, è disoccupato dal 22/12/2009 e deve presentare l’ISEE per un tirocinio post diploma retribuito, non è carico dei miei genitori almeno fino ad ora, vorrei sapere:
    deve indicare nel nucleo familiare anche i miei genitori?
    Bisogna indicare i redditi sia dei miei genitori che suo?
    Grazie

  124. Michele Volpe ha detto:

    Un chiarimento…..
    Io sono un genitore di un bimbo di 4 anni e mezzo, sono legalmente separato.
    Il bambino, così come da legge in vigore 54/06 è in affidamento congiunto.
    Per motivi di scelta la sua residenza è rimasta essere con la madre. io mi sono trasferito dai miei genitori. Di fatto provvediamo, da ricorso di separazione ufficiale, al 50% delle spese dirette che riguardano il bambino.
    Alla data la madre non chiede nessun assegno familiare perchè visti i suoi redditi non potrebbe percepirli, io invece ho i requisiti per il reddito.
    Posso chiedere l’assegno familiare per mio figlio ?
    Grazie anticipatamente a chi vorrà rispondermi e chiarire questo dubbio.
    Michele Volpe

  125. marcello ha detto:

    Sono uno studente, da circa un anno sono a carico di mia sorella che lavora, abbiamo la stessa residenza in una casa di propietà dei nostri genitori, nello stato di famiglia risultiamo solo noi due. Nell’ISEE io devo dichiarare il nucleo familiare composto solo da me e mia sorella e il suo reddito, è corretto?

  126. maria ha detto:

    buongiorno devo presentare l’isee, se io ho residenza a lecce a casa dei miei ma ho domicilio a roma dove lavoro e vivo in affitto e sono fiscalmente indipendente dai miei, posso presentare un isee che indichi il mio reddito e basta o servono anche i redditi dei miei?

  127. MARY ha detto:

    Salve vorrei sapere nel mio caso come posso richiedere gli assegni familiari:
    Il mio nucleo è composto da me, mia figlia avuta dal mio ex marito e che adesso abbiamo in corso una separazione giudiziale e per ultimo mio figlio appena nato e riconosciuto da un nuovo compagno. Entrambe i padri non abitano con noi e il mio ex marito percepisce ancora i nostri assegni familiari. Vorrei chiedere, dato che non ho nessun reddito e nessuna posizione tutelata, a quale dei due genitori chiedere di fare la domanda al proprio datore di lavoro e in che modo. Grazie in anticipo

    • cocco bill ha detto:

      Nel suo caso, poichè lei non percepisce reddito, l’assegno può essere richiesto solo da suo marito. Naturalmente suo marito potrà richiederlo per lei e per vostra figlia.

      La tabella di riferimento è questa.

      Ora, l’ assegno per il nucleo familiare può essere pagato direttamente al coniuge del lavoratore avente diritto. Nel suo caso almeno fino a quando non sarà omologato l’accordo o verrà pronunciata la sentenza di separazione.

      La domanda per il pagamento separato deve essere presentata al datore di lavoro nel utilizzando il previsto modulo per la richiesta dell’assegno.

      Il pagamento dell’assegno sarà effettuato dal datore di lavoro secondo le modalità indicate dal richiedente.

      Perché sussista il diritto al pagamento disgiunto è necessario che il coniuge che lo richiede non percepisca a sua volta un assegno per il nucleo familiare, non sia lavoratore dipendente e non sia titolare di una pensione o prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.

    • MARY ha detto:

      Quindi anche se il mio stato di famiglia è composto solo da me e i miei figli rientro comunque nella tabella di mio marito solo con la figlia? E per quanto riguarda il nuovo nato (figlio naturale) avuto dal mio nuovo compagno non c’è mezzo di poter prendere gli assegni anche per lui dal padre naturale? Ancora mille grazie

    • cocco bill ha detto:

      Può richiederli il suo compagno, ma solo per il figlio.

      La tabella per la verifica del reddito e il relativo importo dell’assegno è questa.

    • Anonimo ha detto:

      Ok, adesso è tutto chiaro ma devo chiederti ancora un paio di cose. Nell’ANF/DIP SR57 che dovrei compilare io chi è il richiedente?io o lui? E alla voce DICHIARO quale delle due scelte devo barrare?
      Un’ultima cosa.. sai dirmi che moduli servono invece al mio compagno?
      Grazie ciao

      Nell’ANF SR57 il dichiarante è lei. Fino alla separazione lei è coniuge (ma anche dopo, fino al divorzio lei è coniuge separata). Dunque può barrare la prima opzione, ma deve spuntare anche la seconda opzione in quanto lei non è una lavoratrice dipendente.

      Il suo compagno deve compilare l’apposito modulo che troverà sul sito INPS.

    • MARY ha detto:

      Ciao sono ancora io, il mio compagno mi chiede se nel compilare la domanda per gli assegni familiari deve inserire nel suo nucleo i suoi genitori visto che lui vive con loro e fà parte della loro famiglia anagrafica… Ho letto poi che in questo caso è richiesto l’ANF43 per il figlio naturale e l’ANF-DIP SR65 da parte mia.. è corretto? Mille grazie

      Scrivo qui perché il numero di repliche è limitato da sistema. L’inclusione dei genitori del suo compagno è senz’altro necessaria. Per i moduli per avere certezza è meglio verificare con i funzionari dell’INPS presso la sede circoscrizionale competente.

    • MARY ha detto:

      Ho ancora un’altra cosa da chiederti se posso..volevo sapere se è giusto che nel mio ISEE il nucleo comprenda solo me e i miei figli (come indica la mia famiglia anagrafica)… Ti chiedo questo perchè all’ufficio che me lo ha fatto ho dovuto dare una fotocopia della carta del giudice in cui si fissava la prima udienza avente come oggetto separazione giudiziale.. è quindi escluso il mio coniuge in questo caso dal nucleo? E per quanto riguarda gli assegni familiari invece ne fà parte?

  128. Luca ha detto:

    Salve. Io e la mia ragazza (entrambi con reddito inferiore a 2840,5) conviviamo nella casa di mio padre che, al momento, vive presso un’altra abitazione. Ai fini dello stato di famiglia, come si considera tale situazione?
    E se a breve io e lei dovessimo sposarci, cosa cambierebbe?
    Grazie mille per la disponibilità
    Luca

    • cocco bill ha detto:

      Lei, indipendentemente da dove vive suo padre, fa parte del nucleo familiare di suo padre.

      E lo stesso vale per la sua ragazza, che fa parte del nucleo familiare dei genitori della ragazza.

      Indipendentemente dalle modalità con cui l’ufficiale d’anagrafe ha registrato la residenza di entrambi presso l’unità abitativa in cui convivete.

  129. rosy ha detto:

    Buongiorno, sono una ragazza che risulta residente con un padre pensionato e invalido e una madre casalinga (gli stessi stanno pagando il mutuo della loro prima abitazione). Lavoro, ho un reddito superiore a 2840,51 euro. Desidero comperare una casa (prima casa) e desidererei richiedere i contributi regionali per prima abitazione. Nel presentare il modulo ise esee devo conteggiare oltre il mipo reddito anche quello di mio padre? Mi conviene nel caso spostare la mia residenza altrove? magari sola? o con mia nonna (ha una pensione minima ed essendo invalida una accompagnatoria, inoltre vive in una casa di proprietà 1/3 di cui è usufruttuaria)? grazie

    • cocco bill ha detto:

      Il suo nucleo familiare è composto da lei e dai suoi genitori.

      Certamente le conviene spostare la sua residenza, purché possa dimostrare di percepire un reddito superiore a 2840,51 euro.

      Altrimenti è inutile. Continuerebbe a far parte del nucleo familiare di suo padre anche trasferendosi al polo nord.

  130. matteo ha detto:

    Coppia di fatto con bambina.
    Mamma e bambina residenti nella stessa abitazione in un comune.
    Padre, che ha legalmente riconosciuto la bambina, residente in comune diverso.
    Abitazione dove risiedono mamma e figlia è di proprietà del padre ed in comodato d’uso alla mamma.
    COME E’ COMPOSTO IL NUCLEO FAMILIARE?

    • cocco bill ha detto:

      Il nucleo familiare è composto da lei e dalla sua bambina.

      Se lei, però, non percepisce reddito superiore a 2840,51 euro viene “risucchiata”, insieme alla bambina, nel nucleo familiare di suo padre (o comunque di un genitore che percepisce reddito).

  131. frank ha detto:

    Volevo porle una domanda: Siccome devo fare l’isee posso farlo adesso dichiarando i redditi 2008 o devo aspettare Giugno, la dichiarazione dei redditi 2010… A me serve adesso. La ringrazio

  132. Giorgio ha detto:

    Salve,

    risiedo con mio fratello, ma sono a carico irpef di un mio genitore.
    se il mio genitore che mi ha a carico per quanto concerne l’IRPEF decidesse di eliminare il carico, allora automaticamente dalla dichiarazione successiva il mio nucleo familiare sarebbe composto da me e mio fratello? grazie

    • cocco bill ha detto:

      Non funziona così.

      Non basta la rinuncia alla detrazione. Per non essere tragici, diciamo che basta far licenziare suo padre e non fargli trovare un nuovo lavoro.

    • Anonimo ha detto:

      Mi scusi ma se uno taglia i ponti con il padre, e vuole decidere di mantenersi da solo in una residenza autonoma, non può farlo?

    • cocco bill ha detto:

      Certamente può farlo. Basta che dimostri di avere un reddito annuale almeno superiore a 2840,51 euro. Non è tanto. Dico 2840,51 euro in un anno.

    • Giorgio ha detto:

      E’ giusto, non è tanto. E’ proprio questo requisito del reddito che mi mancava. La ringrazio vivamente, è molto disponibile.

    • Giorgio ha detto:

      Grazie per la risposta.
      sono maggiorenne e risiedo in un’abitazione con mio fratello diversa da quella di mio padre. Vorrei divenire indipendente e iniziare a lavorare. Per questo benedetto carico IRPEF risulto però ancora a carico di mio padre e rientro nel suo nucleo familiare, non nel nucleo di mio fratello. Quindi Le chiedevo: se mio padre elimina il carico IRPEF nella prossima dichiarazione, non farò più parte del nucleo di mio padre? Bisogna far trascorrere un certo arco di tempo? grazie mille

    • Giorgio ha detto:

      mi scusi mi sono dimenticato di dirLe una cosa: nel caso non raggiungessi i 2840 euro di reddito annuo, il carico IRPEF dell’anno prossimo potrebbe essere in ogni caso attribuito a mio fratello?

    • cocco bill ha detto:

      Le ho già spiegato, Giorgio, che se c’è un padre che lavora e produce reddito non possiamo sceglierci un fratello. C’è una gerarchia sancita per leggeper quel che riguarda il carico IRPEF e bisogna seguire quella. Soprattutto quando si tratta di alterare, procedendo in modo diverso, il reddito del nucleo familiare. Si tratterebbe, praticamente, di elusione.

    • Giorgio ha detto:

      salve. scusi per la ripetitività ma questo messaggio l’avevo scritto prima della sua ultima risposta. mi era venuto un dubbio e così Le ho mandato un messaggio prima che mi rispondesse.

  133. mariella ha detto:

    salve, ho cercato leggendo tutta la pagina e le varie domande ma ho ancora alcuni dubbi:
    vivo con il mio ragazzo in una casa di proprieta’ al 50% mia e 50% sua con mutuo.
    io non lavoro e non percepisco nessun reddito.sono separata legalmente.
    ora ai fini del calcolo isee come sono piazzata?
    posso essere messa a carico del mio ragazzo nella sua dichiarazione dei redditi?
    grazie

    • cocco bill ha detto:

      Per quanto riguarda l’IRPEF il suo ragazzo non può assolutamente inserirla a carico. Lei non rientra nella categoria di “altri familiari” del suo ragazzo.

      Per quanto attiene l’ISEE bisogna verificare se lei risulta a carico fiscale di suo padre o sua madre. Mi faccia sapere.

    • mariella ha detto:

      come faccio a sapere se sono a carico di mio padre o mia madre?

    • cocco bill ha detto:

      Se lei non ha reddito superiore a 2840,51 euro e se almeno uno dei due genitori lavora o è pensionato, lei è a carico IRPEF.

    • mariella ha detto:

      quindi per riassumere, io non lavoro e non ho reddito, sono residente ad un indirizzo diverso da quello dei miei genitori pensionati e quindi uno di loro puo’ mettermi a carico.
      ma io posso richiedere l’esenzione dei ticket per le visite mediche ed i farmaci?
      grazie ancora

      Se il reddito ISEE riferito al nucleo familiare a cui appartiene lo consente.

  134. Jugine ha detto:

    salve, ho alcuni dubbi (magari banali):
    – convivo (ma non siamo sposati) col mio compagno e stiamo per avere un bimbo, per la dichiarazione isee servono i doc di entrambi, ma per il c/c, anche di questo serve di entrambi o solo il mio?
    – è ininfluente a tale dichiarazione se io ho un reddito più basso del mio compagno?

    grazie mille

    • cocco bill ha detto:

      Il reddito e la consistenza patrimoniale del suo nucleo familiare è comprende redditi e patrimonio di entrambi i componenti, lei ed il suo compagno.

  135. eolo ha detto:

    Buongiorno, convivo con la mia compagna in una casa comprata in comune (50% io 50% la mia compagna). Abbiamo 2 figli riconosciuti. La mia compagna lavora part time e al momento si trova in maternità per la nascita del secondo figlio. Fino ad oggi lei ha ricevuto un assegno familiare per il primo figlio indicando (su precisa indicazione dell’Inps) un nucleo familiare composto solo da lei e dal primo figlio (visto che non siamo sposati). Come mai per l’isee invece il nucleo familiare dovrebbe comprendere anche me?

    • cocco bill ha detto:

      Se all’anagrafe risultano due schede individuali presso l’unità abitativa condivisa, si spiega il perché.

      Se invece entrambi, lei e la sua compagna, fate parte della stessa famiglia anagrafica (stesso stato di famiglia) allora bisogna capire se la situazione anagrafica della sua compagna, nel momento in cui ha presentato domanda all’INPS per l’assegno familiare, era la stessa di adesso.

      Se era la stessa di adesso, la sua tabella resta comunque questa, ma il nucleo familiare è, a mio parere, composto da lei e dalla sua compagna ed i redditi del nucleo familiare anche.

  136. Loredana ha detto:

    Buongiorno.
    cortesemente avrei bisogno di alcuni chiarimenti riguardanti la mia situazione familiare.
    il giorno 08/02/2010 firmerò in tribunale la separazione consensuale. So che dopo circa 40 giorni arriverà l’omologa.
    Ho un bambino di tre anni che risiede insieme al padre nella casa che è per metà di mia proprietà e metà di mio “marito”.
    Non riesiedo puù in quella casa da luglio 2009 ed ho un diverso indirizzo. Il bambino è affidato ad entrambi e l’avvocato ha stabilito un contributo minimo che devo pagare ogni mese per il bambino.
    Da dicembre convivo con il mio compagno, stesso indirizzo.
    devo compilare il modulo ISEE per la mensa scolastica di mio figlio.
    So che il bambino risulta nello stato di famiglia insieme al padre poichè risiede nella stessa casa.
    ciò vuol dire che nel mio stato di famiglia mio figlio non risulta?
    Mio figlio rimane comunque per metà a carico mio?
    Il mio nuovo stato di famiglia sarà composto solo da me oppure io ed il mio convivente formiamo nuovo nucleo?
    Nel ringraziarla per le informazioni, le auguro buon proseguimento.

    • cocco bill ha detto:

      Lei ed il suo convivente formate un nucleo familiare se appartenete alla stessa famiglia anagrafica. Cioè se non avete chiesto la registrazione di una situazione diversa quando il secondo elemento ha ottenuto la residenza presso l’unità abitativa.

      Il suo ex marito e suo figlio formano un altro nucleo familiare.

  137. Andrea ha detto:

    Salve , volevo un consiglio
    HO con la mia compagna un figlio riconosciuto , loro hanno una residenza diversa dalla mia e volevo trovare la miglior soluzione per trasferire di residenza il bambino in quanto vorrei iscriverlo alla scuola materna nel municipio in cui risiedo.
    I dubbi stanno nel fatto che la madre prende l’assegno familiare in busta paga (guadagna circa 4500 euro lordi annui) e cambiando ,nel caso la residenza e quindi , il proprio nucleo familiare il modulo ISEE richiesto per la domanda degli assegni includerebbe anche me ( circa 40000lordi annui)e perderemmo una quota ragguardevole. che altre conseguenze fiscali ci sono cambiando la residenza?
    Il vivere nella stessa casa ha valore di convivenza? Se si cosa vuol dire?
    E’ molta carne al fuoco… vi ringrazio in anticipo

    • cocco bill ha detto:

      Vivere sotto lo stesso tetto implica l’appartenenza ad una medesima famiglia anagrafica. Eccezioni si possono avere quando il “vivere sotto lo stesso tetto” è motivato da un rapporto giuridico (ad esempio un collaboratore familiare che si “installa” in casa) oppure da una dichiarazione congiunta del residente e dell’ospite (residenza temporanea motivata da spirito di ospitalità o da esigenze di studio o di lavoro).

      In questo caso si hanno convivenze (cioè si vive sotto lo stesso tetto ma non si finisce nello stesso stato di famiglia)

      Ma sulle eccezioni decide l’ufficiale di anagrafe. Il concetto è che se due persone convivono esiste un vincolo affettivo e si forma una sola famiglia anagrafica.

      Per non rendere complessa la questione e dare informazioni sbagliate le aggiungo che nel suo caso (qualora lei, la sua compagna ed il bambino vi trasferiste sotto lo stesso tetto) il nucleo familiare verrebbe a coincidere con la famiglia anagrafica.

      Un unico stato di famiglia, una sola famiglia anagrafica, un nucleo familiare a sé stante.

      Dal punto di vista fiscale per lei nulla cambia. Lei potrà continuare a detrarre fiscalmente suo figlio riconosciuto. E continuerà a non poter detrarre la sua compagna.

      Riflessi negativi sulla sua compagna: nell’ISEE dovrebbe ricomprendere i redditi di Andrea.

  138. Giorgio ha detto:

    Guardi, dopo che ho presentato al CAF le vostre pagine in cui si descrive il comportamento da tenere nel mio caso specifico, si sono dovuti ricredere. Io non penso che stessero difendendo la loro tesi sulla base di particolari interpretazioni giurisprudenziali o nuove circolari dell’INPS o dell’Agenzia delle Entrate: me le avrebbero fatte leggere, non crede? Se ha delle notizie fresche in merito sia così gentile da farmelo sapere.

    • cocco bill ha detto:

      Grazie della precisazione Giorgio. Stavo già cominciando a rimettere in discussione tutto, perchè, forse non sembra, ma in alcune leggi c’è una ratio sottesa. E questa sull’ISEE mi sembrava coerente agli scopi che si prefigge.

      Non mancherò, nel caso, di metterla al corrente di eventuali novità.

  139. Giorgio ha detto:

    Salve,

    Le descrivo la mia situazione. Famiglia composta da quattro componenti; genitori divorziati; io e mio fratello risediamo insieme in un’abitazione diversa da quella dei nostri genitori. Io sono inoccupato (studente), mentre mio fratello lavora. Io sono ancora a carico IRPEF di mio padre.
    Ben 2 centri di assistenza fiscale mi hanno compilato l’ISEE indicando un nucleo familiare composto solo da me e mio fratello, affermando che il carico IRPEF di mio padre nei miei confronti non ha valenza ai fini ISEE, bisogna vedere solo lo stato di famiglia (!), in cui risultiamo solo io e mio fratello. Avendo studiato un po’ di diritto tributario, mi sono battuto per una tesi diversa, e alla fine hanno dovuto ammettere (!) che il carico IRPEF è fondamentale.
    Quindi a questo punto la mia domanda è:
    1) ai fini dell’individuazione del nucleo, ho compreso che faccio parte del nucleo di mio padre, mentre mio fratello fa un nucleo a parte. E’ così? anche se io e mio fratello abbiamo la stessa residenza? Ormai non so più di chi fidarmi! Per favore aiutatemi!
    grazie mille

    • cocco bill ha detto:

      L’art. art. 2 comma 2 D.L.vo 3 maggio 2000, n. 130 dice:

      “… Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. Soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico …”

      Ora, l’unica spiegazione è che sia intervenuta qualche nuova legge, e che sia a me sfuggita.

    • Giorgio ha detto:

      Mi scusi ma questa informazione l’ho trovata anche in questo sito: un po’ più su c’è disegnata una freccia con un TRANNE SE: quello credo sia il mio caso specifico.

    • cocco bill ha detto:

      Riformulo la risposta. Probabilmente sono stato poco chiaro.

      Io son d’accordo con lei. Lei fa parte del nucleo familiare di suo padre.

      L’art. art. 2 comma 2 D.L.vo 3 maggio 2000, n. 130 dice:

      … Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. Soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico …”

      Mi faccia capire se ci siamo sincronizzati.

    • Giorgio ha detto:

      si adesso ho capito:in effetti la prima parte della citazione del decreto mi aveva confuso. Senta ma Lei che ne pensa del fatto che un ACLI mi ha fatto una dichiarazione ISEE errata? Nonostante abbia chiesto più volte di controllare meglio questa mia situazione particolare? Occorre segnalare alle autorità il fatto?

      Scusi Giorgio, se le rispondo qui, ma sono esaurite le repliche. Beh, il fatto che due CAF siano concordi nel considerare in modo diverso la questione mi allarma. Non è detto che sbaglino loro. E dunque, sto cercando di capire dove sto sbagliando io. La legge è quella che ho riportato, e ciò si verifica facilmente. Ma è possibile che siano intervenute successive modifiche alla normativa o interpretazioni giurisprudenziali diverse. Piuttosto sarebbe interessante ed utile sapere perchè interpretano in modo diverso quell’articolo di legge che sembrerebbe chiaro. Ci sarà una ragione … Vedremo.

  140. Anonimo ha detto:

    buongiorno.vorrei illustrare la mia situazione.
    vivo con il mio compagno con il quale ho una bimba legalmente riconosciuta. il problema e che abbiamo residenze separate ed io e la mia bimba risultiamo nello stesso stato di famiglia con mia madre e mio fratello non avendo io mai cambiato residenza.nel 2008 ho lavorato ed ho presentato la denuncia dei redditi.ora percepisco la disoccupazione ed ho ricevuto anche il cud 2009 dall’inps. adesso dovrei fare domanda per alcuni aiuti sociali e presentare il certificato isee.volevo sapere se,dato la denuncia dei redditi fatta nel 2008,io debba inserire anche la pensione di mia madre(mio fratello non ha reddito).e volevo chiedere se io e la mia bambina possiamo costituire nucleo a parte pur avendo la stessa residenza con mia madre e mio fratello.

  141. Raf ha detto:

    Ho un reddito superiore a 2840 euro, non essendo più a carico IRPEF dei miei genitori, posso fare nucleo familiare da sola, ai fini della dichiarazione ISEE?

  142. Antonio ha detto:

    Salve,
    Vorrei conoscere la composizione del nucleo familiare oppure dei nuclei della mia famiglia:
    2 conviventi non sposati, aventi la stessa residenza
    la mia convivente non produce reddito ed è a carico di sua madre ai fini Irpef.
    I miei figli sono a mio carico ai fini Irpef.
    Volendo presentare la documentazione ISEE per ricevere l’ assegno di maternità, quali sono i componeneti il nucleo familaire che la mia convivente dovrebbe indicare?
    E relativamente al mio nucleo familiare?
    Grazie, Antonio

    • cocco bill ha detto:

      La sua convivente forma un nucleo familiare ai fini ISEE con la madre.

      Un altro nucleo familiare ai fini ISEE è quello formato da lei e dai suoi due figli.

  143. vi ha detto:

    Salve, due le domande.
    Gli alimenti percepiti dal padre per mio figlio devono essere dichiarati a fini ISEE?
    Donna separata legalmente dal primo marito con redito inferiore ai 2840,51 euro che convive con compagno (non sposata) puo essere dichiarata come persona a carico del convivente con il quale ha due figlie a fini IRPEF?

    muchas gracias,V

  144. MICHELA ha detto:

    da ottobre 2008 a febbraio 2009 ho lavorato nella pubblica amministrazione. nell’isee del 2008 richiesta da mio padre io non risulto. il mio problema adesso è che dovendomi iscrivere alla magistrale quale dichiarazione isee devo considerare. grazie

  145. Tony ha detto:

    Buongiorno. Vorrei sapere se due conventi possono formare due nuclei famigliari,
    con reditti uno di 6.464,82 e 15.734,03 l’altro grazie.

    • cocco bill ha detto:

      Non dipende solo dal reddito la possibilità di dar vita a nuclei familiari distinti.

      Se i due soggetti occupano la stessa unità abitativa ed hanno entrambi un reddito superiore a 2840,51 euro, la cosa è possibile se:

      a) uno dei due ha una scheda di residenza individuale, l’altro è dichiarato essere collaboratore familiare convivente del primo (oltre che regolarmente retribuito);

      b) uno dei due ha una scheda di residenza individuale, l’altro è dichiarato essere dimorante temporaneo per spirito di ospitalità (ma qui bisogna convincere l’Ufficiale di Anagrafe);

      c) almeno uno dei due è coniugato, il coniuge vive da un’altra parte e la coppia ha eletto altrove la propria residenza familiare.

      Escluso queste fattispecie e poche altre (che non sembrano riguardare il caso proposto nel commento) la convivenza nella medesima unità abitativa (famiglia anagrafica) presuppone almeno l’esistenza di vincoli affettivi e dà, in genere, luogo allo stesso nucleo familiare.

      Stiamo ovviamente parlando di convivenze che non riguardano ospedali, case di riposo, caserme, conventi, monasteri, penitenziari ecc… (convivenze anagrafiche)

  146. chicco_34 ha detto:

    Salve e complimenti per il lavoro che state facendo! Il mio problema è il seguente: la mia famiglia si compone di quattro persone, mio padre, mia madre, mia sorella ed io. Stiamo tutti nello stesso nucleo familiare con la stessa residenza ma mia madre e mia sorella, invalide con indennità di accompagnamento, vivono in una RSA. Per quantificare la retta mensile l’RSA mi richiede l’ISEE specificando che devo produrne uno per mia madre in cui risulta solo lei ed uno per mia sorella in cui risulta solo lei poiché c’è una legge nazionale che regola questa particolarità di Isee per le persone in possesso di Indennità di accompagnamento. Il Caf dice che l’Isee deve essere unico e comprendente tutti e quattro i componenti. A chi devo dare retta? Grazie e buon lavoro.

    • cocco bill ha detto:

      Io alla sua domanda avrei risposto, in tutta onestà, come le ha risposto il CAF.

      Ma, presumo anche che l’RSA debba conoscere, meglio di me e del CAF, le problematiche legate all’ISEE di soggetti invalidi con indennità di accompagnamento.

      Dunque è necessario almeno farsi dire qual è la legge che consente di individuare in un soggetto – invalido con indennità di accompagnamento – un nucleo familiare a sé stante e indipendente dalla famiglia anagrafica a cui appartiene.

      Il problema non è tanto sapere chi abbia ragione, ma è quello di rendere note le regole per compilare un ISEE corretto.

  147. Mariella ha detto:

    Da maggio 2009 ho cambiato residenza presso l’abitazione di un mio amico coniugato, che condivide con me la residenza nonostante sia sposato, sua moglie conserva la propria residenza in un’altra città. Al momento dell’iscrizione all’anagrafe abbiamo specificato che il nostro rapporto è di semplice amicizia questo perchè non volevamo rientrare nello stesso stato di famiglia. Ricordo che per questa specifica ragione firmammo un modulo di cui non ricordo bene il contenuto.
    Ora, mi accingo a preparare la domanda per una borsa di studio nella quale è richiesto l’Isee. Nella realtà dei fatti il suo reddito, tra l’altro, non contribuisce in alcun modo al mio sostentamento. In virtù di questa situazione, specie del fatto che il mio amico è già coniugato, è possibile presentare il mio Isee escludendo lui dal calcolo?

    • cocco bill ha detto:

      Se l’ufficiale di anagrafe ha disposto la creazione di due schede anagrafiche individuali (una per Mariella e l’altra per il suo amico) – e se Mariella è percettrice di reddito superiore a 2840,51 euro – Mariella fa parte di un nucleo familiare a sé stante formato da un solo soggetto.

      Ma questo va verificato all’anagrafe e consultando la dichiarazione dei redditi di Mariella relativa all’anno di imposta 2008 (l’unica al momento riferibile).

      Se invece l’ufficiale d’anagrafe ha disposto la creazione di un’unica scheda di famiglia anagrafica (formata da Mariella e dal suo amico) allora la cosa si complica.

      In questa evenienza va valutato dove la coppia coniugata ha eletto residenza familiare.

      Laddove l’amico di Mariella e la moglie abbiano eletto residenza familiare presso l’abitazione della coniuge (sempre ammesso che il reddito 2008 di Mariella sia superiore a 2840,51 euro) non solo Mariella può, ma Mariella deve presentare una dichiarazione ISEE relativa al nucleo familiare composto da Mariella soltanto.

      Se, invece, la coppia coniugata ha eletto residenza familiare presso l’abitazione in cui Mariella vive (e sempre nell’ipotesi che Mariella percepisca un reddito superiore a 2840,51 euro) il nucleo familiare di Mariella è formato da Mariella, dall’amico di Mariella e dalla moglie.

      Se Mariella percepisce un reddito non superiore a 2840,451 euro, allora il nucleo familiare di Mariella è quello del soggetto a cui Mariella risulta fiscalmente a carico (anche se non vi convive – il nucleo familiare del padre di Mariella, ad esempio). E ciò indipendentemente da cosa abbia deciso di disporre l’ufficiale d’anagrafe e da dove abbiano eletto la loro residenza familiare gli sposi amici di Mariella.

      Come si può arguire, la convivenza fra un soggetto nubile/celibe ed un soggetto coniugato crea problemi non solo per i riflessi affettivi che potrebbero derivarne, ma anche, semplicemente, per gli aspetti burocratici che la situazione comporta.

  148. alice ha detto:

    vorrei un chiarimento,
    sono madre di tre figli minori e vivo a casa di mia madre e non produco nessun reddito, il padre dei miei figli lavora ed ha fiscalmente a carico i tre bambini al 100%, ma ha una residenza diversa dalla nostra, al fine di percepire il sostegno per i tre figli minori il mio compagno può mettere nel suo isee i tre bambini?

    • cocco bill ha detto:

      I tre figli minori devono necessariamente far parte del suo nucleo familiare, perchè l’art. 2 co. 2 D.L.vo 3 maggio 2000, n. 130 dispone che “… Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive”.

      Il suo nucleo familiare è, dunque, quello composto da lei, sua madre e i tre figli. Lei dovrà presentare un ISEE che farà riferimento ai redditi percepiti da sua madre. A meno che sua madre non sia milionaria, non dovrebbe avere problemi.

      Questo per quanto riguarda l’accesso alle prestazioni sociali e di sostegno al reddito.

      Per quel che riguarda invece le detrazioni IRPEF, il suo compagno può fruirne (come già farà) non essendo richiesta per questo beneficio la convivenza con i figli.

  149. anna ha detto:

    Salve,
    sono mamma di una bimba di 15 mesi che lavorando a tempo pieno sono costretta ad iscrivere al nido, e, per ottenere una riduzione della retta (veramente imbarazzante come importo) ho deciso di avviare le pratiche per ottenere un voucher conciliativo..per ottenere il quale devo predisporre il modello ISEE.
    Risulto residente con i miei genitori anche se NON SONO a loro carico IRPEF e la mia bimba risulta TOTALMENTE a mio carico pur essendo stata riconosciuta dal padre. Il mio stato anagrafico di famiglia risulta così composto dai mie e dalla mia piccola, mentre il mio nucleo famigliare all’INPS risulta composto da me e da mia figlia.
    E’ corretto che nel computo del mio ISEE rientrino anche i miei genitori?
    grazie per l’aiuto.
    Anna.

    • cocco bill ha detto:

      Non comprendo come il suo nucleo familiare, ai fini ISEE, sia composto solo da lei e da sua figlia. Se così fosse, coerentemente, nell’ISEE non dovrebbero rientrare i redditi dei suoi genitori.

      A mio parere, è corretto che il suo nucleo familiare sia costituito da lei, da sua figlia e dai suoi genitori. E, per conseguenza, è giusto che l’indicatore della situazione economica equivalente sia influenzato anche dai redditi dei suoi genitori.

      Non mi è chiaro (almeno sulla base dei dati forniti nel commento) come, nel suo caso, sia possibile una differenziazione fra famiglia anagrafica e nucleo familiare di appartenenza.

  150. Maria Pia ha detto:

    Buongiorno a tutti!
    sono una cittadina italiana iscritta all’AIRE (anagrafe degli italiani residenti all’estero) nel 2009, anche se vivo e lavoro all’estero da piu’ di due. ho bisogno del modello ISEE per l’anno 2008 per richiedere una borsa di studio universitaria alla mia regione di origine. dal momento che ho cambiato residenza (ora sono in affitto) e percepisco un reddito mensile, faccio nucleo familiare da sola? il modello ISEE posso farlo personalmente tramite i moduli di autocertificazione che trovo in internet o devo recarmi al caaf (cosa complicata dato che sono all’estero)?
    Grazie per il vostro tempo!

    • cocco bill ha detto:

      Se ha percepito ne 2009 un reddito superiore a 2840,51 euro allora il suo nucleo familiare è composto da un solo elemento: lei.

      La dichiarazione ISEE è un atto sostitutivo di notorietà, in cui lei si assume tutte le responsabilità, anche penali, derivanti da una eventuale dichiarazione mendace.

      Il modello va dunque firmato personalmente (con esibizione di un valido documento di identità) in presenza del funzionario CAF o INPS che lo riceve.

    • Maria Pia ha detto:

      Grazie per il vostro aiuto! saluti.

    • Maria Pia ha detto:

      buongiorno.
      Ho richiesto il certificato ISEE al centro CAF del mio comune (ribadisco che sono cittadina italiana residente all’estero da due anni). Pur avendo tutti i requisiti, mi e’ stato detto che non posso avere il modello perche’ secondo le leggi nazionali dovrei risiedere in Italia. Hanno ragione? Devo rassegnarmi a non poter avere il modello e quindi, all’idea di non partecipare al bando per una borsa di studio post lauream? Grazie per il vostro prezioso aiuto.

    • Maria Pia ha detto:

      Buongiorno.
      ho richiesto il certificato ISEE al centro CAF del mio comune di origine (sono cittadina italiana residente all’estero). Pur avendo tutti i requisiti, mi e’ stato che per avere il modello dovrei risiedere in Italia. hanno ragione? devo rassegnarmi all’idea di non poter aver il modello e, quindi, a non poter partecipare al bando per l’erogazione di borse di studio post lauream? grazie per il vostro aiuto.

  151. anto ha detto:

    Sono proprietaria di un immobile dato in locazione, su cui è acceso un mutuo e che produce un reddito residuo superiore a € 2.800,00. Nel dicembre 2008, ho lasciato la residenza dei miei genitori per convivere con una zia anziana, presso la sua dimora (attualmente risulto sul suo stato di famiglia). Nell’ottobre 2009, mi sono iscritta ad un master. La mia regione ha emanato, nel dicembre 2009, un bando per borse di studio alla cui domanda andrà allegato il modello ISEE relativo all’anno 2008. Riguardo a questo modello, come posso considerare il mio stato: autonomo, facente parte del nucleo familiare dei miei genitori o di mia zia?
    Grazie.

    • cocco bill ha detto:

      Il nucleo familiare è sempre “fotografato” nel momento in cui si presenta la dichiarazione ISEE.

      Il reddito, fino alla dichiarazione 2010, non potrà essere che quello riferito al 2008.

      Ciò premesso, stante la situazione da lei rappresentata, il suo nucleo familiare è formato da lei e da sua zia.

    • anto ha detto:

      Ma fino al dicembre del 2008 ero ancora a casa dei miei!

    • cocco bill ha detto:

      Le ho già spiegato che dire che si vuole un ISEE riferito al 2008 significa dire che si deve far riferimento ai redditi 2008 per i componenti del nucleo (e, con un bando presentato a dicembre 2009 non può essere altrimenti).

      Ma, i componenti del nucleo familiare devono essere sempre e solo quelli che fanno parte del nucleo familiare nel momento in cui si firma la dichiarazione ISEE ( cioè alla data di quando presenterà la domanda di partecipazione al bando, allegando e firmando la dichiarazione ISEE).

  152. robdan75 ha detto:

    Scusami se torno a disturbare con altri dubbi, ma la scelta della residenza familiare va ratificata in qualche modo ufficiale? E l’affitto che attualmente pago per la casa dove vivo con mia moglie può essere considerato nel calcolo ISEE?

    • cocco bill ha detto:

      La dichiarazione della residenza familiare deve essere annotata all’anagrafe.

      Il canone di locazione annuo per la casa dove vive con sua moglie, previsto dal contratto, influenza l’indicatore della situazione economica equivalente. Ma, deve trattarsi di un canone di locazione debitamente registrato.

      Nel caso in cui conviviate nella stessa unità abitativa non è necessario, ovviamente, procedere alla scelta della residenza familiare.

  153. Sofia ha detto:

    Sono legalmente separata da mio marito da molti anni ma lui non ha mai cambiato la residenza.
    Al fine di ottenere il contributo integrativo al canone di locazione, per quanto riguarda i redditi del nucleo familiare devo anche indicare anche quelli del mio ex marito che come detto risulta abitare nella mia stessa abitazione?

    • cocco bill ha detto:

      In questo caso la famiglia anagrafica, essendo gli ex coniugi separati residenti nella stessa unità abitativa, è formata da entrambi i soggetti.

      Accade spesso nella realtà per le difficoltà oggettive di poter sostenere un’altro canone di locazione.

      I nuclei familiari (ai fini ISEE) sono tuttavia distinti.

      In caso di presenza di figli fiscalmente a carico di entrambi (entrambi gli ex coniugi percettori di reddito con affidamento congiunto) essi vengono inclusi nel nucleo familiare del coniuge che percepisce il reddito maggiore.

  154. manuela ha detto:

    Buongiorno vorrei aver informazioni.in data 11 dicembre 2009 ho cambiato residenza andando a vivere nella casa che ho comprato.prima di quella data risultavo a carico di mia madre assieme a mio figlio ma ora io e lui facciamo nucleo famigliare a se.il mio problema è che io risulto come coadiuvante nel bar di mia mamma,quindi da quanto ho capito mi vengono pagati soltanto inps e inail.io ho bisogno di richieder i vari contributi avendo a carico mio figlio ma presentando l’isee dell’anno scorso,risultando un reddito superiore ai 11000 mila euro(tutti di mia madre) non mi accettano le richieste anche se io pur lavorando non ho reddito.esiste un modo rapido per ottenerli?specifico che non ricevo aiuti finanziari per mio figlio minore dal mio ex.emi scuso x la confusione ma non dopo aver passato ore ed ore x uffici a non ottener nient’altro che confusione non capisco più cosa devo presentare x farmi fare l’isee e se posso semplificare la richiesta di bonus e aiuti.grazie

    • cocco bill ha detto:

      Non si preoccupi Manuela, capisco benissimo.

      Il problema, leggendo il suo commento, è forse quello di ritenere lei e suo figlio costituenti un nucleo familiare a sé stante in virtù del fatto di avere la residenza in un appartamento di proprietà, ormai diverso da quello di sua madre.

      E, aggiunge, sostanzialmente, ho cambiato residenza e non sono più a carico di mia madre.

      Ebbene il concetto di nucleo familiare ai fini ISEE è un pò diverso.

      Nel suo caso, lei è sempre a carico fiscale di sua madre, e lo sarà fin quando non percepirà un reddito superiore a 2840,51 euro.

      In questa situazione, anche andando ad abitare a Sgurgola, lei forma sempre un nucleo familiare (ai fini ISEE) a cui appartengono anche la mamma ed il figlioletto.

      E dunque, la sua dichiarazione ISEE – per accedere a prestazioni sociali o di sostegno al reddito – verrà influenzata, inevitabilmente, dal reddito della mamma

  155. robdan75 ha detto:

    Salve, vorrei chiederti una delucidazione sull’ISEE inerente la mia situazione.
    Sono coniugato, ma nè io nè mia moglie abbiamo mai variato le nostre residenze che risultano ancora con i nostri rispettivi genitori e conseguentemente risultiamo separatamente sui loro stati di famiglia. In realtà siamo conviventi con un bambino in un altra abitazione della quale io solo sono titolare del contratto di fitto. Ai fini del calcolo dell’ISEE per usufruire di un bonus bebè che ha messo a concorso l’amministrazione pubblica presso la quale lavoro, da chi è composto il mio nucleo familiare? Mi potresti anche dare un riferimento normativo? Ti ringrazio anticipatamente.

    • cocco bill ha detto:

      Il riferimento mormativo è il DPCM 4 aprile 2001 n. 242

      Per quanto riguarda il suo caso è previsto che se i coniugi hanno diversa residenza anagrafica faranno comunque parte del medesimo nucleo familiare (ai fini ISEE) ma non a sé stante, bensì identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi, scelta di comune accordo come residenza familiare.

  156. Barbara ha detto:

    Buonasera, la mia situazione e’ la seguente: vivo con il mio “fratellastro”, con cui non ho legami di sangue. Lui e’ inglese, cosi’ come suo padre, il coniuge di mia madre, con la quale vive in Inghilterra da anni. Dato che a settembre dello scorso anno (2009)ero occupata con contratto a tempo indeterminato, per agevolarlo nell’ottenimento della residenza ho dichiarato di provvedere al suo mantenimento, e avendo un cognome per ovvie ragioni diverso dal mio, al comune l’hanno segnato come mio convivente.Ora mi chiedo, come influira questo sul mio isee? A causa della chiusura dell’azienda io ora sono disocupata, e tra poco tempo (non co ancora quanto) lui inoltre abbandonera’ il mio domicilio, quindi quale sarebbe il modo migliore di procedere? mi darebbe un consiglio? vorrei anche fare domanda per dei tirocini indetti dalla provincia, per il quale serve appunto questo modello isee. grazie mille in anticipo!
    BS

    • cocco bill ha detto:

      Si tranquillizzi Barbara.

      Anche nel caso in cui avessero segnato il suo fratellastro come familiare acquisito, il suo ISEE sarebbe stato comunque influenzato dagli eventuali redditi da lui percepiti.

      Se invece il suo congiunto non percepisce redditi, nell’attuale situazione si troverà avvantaggiata per il calcolo ISEE.

      Volendo comunque sterilizzare l’influenza del convivente, sarebbe necessario ottenere una variazione all’anagrafe: il suo fratellastro dovrebbe essere registrato come soggetto residente temporaneamente per motivi di ospitalità (che è poi, mi sembra, la situazione effettiva).

    • Barbara ha detto:

      La ringrazio per le utili informazioni. Lui ha effettuato alcune prestazioni occasionali, e mi dicono che vanno comunque dichiarate ai fini isee. Se faccio questa variazione all’anagrafe, ha idea se lui rischi o meno di perdere la residenza ora che l’ha acquisita? Grazie ancora.
      BS

    • cocco bill ha detto:

      I rapporti occasionali (brevi coabitazioni con spirito di ospitalità) ed i rapporti che danno origine ad un obbligo giuridico di fonte contrattuale (es. collaborazione familiare) possono essere registrati in anagrafe con una scheda di convivenza anagrafica.

      Le schede di convivenza anagrafica, quelle di famiglia anagrafica e le schede individuali costituiscono l’anagrafe della popolazione residente.

      Dunque è esclusa la perdita dello status di residente per il suo fratellastro. Il problema sarà, più che altro, quello di convincere l’ufficiale di anagrafe a registrare la residenza del suo fratellastro come motivata da una temporanea coabitazione con spirito di ospitalità.

      E, comunque, condizione necessaria per poter procedere in tal senso è che il suo fratellastro non risulti a carico fiscale.

    • Barbara ha detto:

      Grazie ancora. Siete velocissimi! :) Per prestazioni intendevo lavorative, lavori per cui ha ottenuto compensi che ho capito andranno cmq dichiarati sull’isee, anche se sono cifre minime, quindi nn credo influiranno piu’ di tanto. Potrei continuare a mantenere lo status di convivente (per nn correre il rischio di non convincere l’ufficiale dell’anagrafe, come mi suggerisce)e poi andare semplicemente a toglierlo, nel momento in cui cambiera’ abitazione. Forse ha piu’ senso cosi’,sbaglio? Ma se cambiasse domicilio, lo togliessi dal ruolo di convivente e non percepisse ancora uno stipendio fisso, allora il rischio di veder revocata la residenza ci sarebbe? Chiedo scusa per queste domande ridondanti, ma per lui e’ decisamente importante. Grazie ancora una volta.

    • cocco bill ha detto:

      Su questo non so proprio risponderle.

      Lei scriveva, qualche commento più su, che “per agevolarlo nell’ottenimento della residenza ho dichiarato di provvedere al suo mantenimento”. Ora, in tutta onestà, io non so se per poter “provvedere al suo mantenimento” (e quindi conservargli la residenza) è prevista e necessaria la convivenza con lei.

      Certo se fosse possibile mantenere la residenza “collocandolo” presso un domicilio diverso, questa sarebbe la soluzione più semplice.

      Ma ripeto, su questi aspetti, con rammarico, non posso fornirle alcun supporto.

  157. tommaso65 ha detto:

    Buongiorno.sono un ragazzo di 25 anni lavoratore e non fiscalmente a carico. risiedo in un appartamento con un ragazzo anche lui autonomo e lavoratore ma non siamo colleghi. la convivenza è motivata dal bisogno di dividere l’affitto della casa altrimenti inaccessibile. non siamo parenti, nè abbiamo altri legami affettivi. vorrei sapere se ai fini Isee risultiamo facenti parte di 2 nuclei separati.ho letto che il legame affetivo si presume per effetto della convivenza,ciò mi ha lasciato perplesso,come posso fare?la ringrazio

    • cocco bill ha detto:

      Il vincolo affettivo si presume dall’appartenere alla stessa famiglia anagrafica. Appartenere alla stessa famiglia anagrafica significa dimorare nella stessa unità abitativa e rientrare nello stesso stato di famiglia.

      Il concetto di nucleo familiare, invece, è qualcosa di funzionale all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

      Di solito, la famiglia anagrafica coincide con il nucleo familiare (ISEE).

      Gli effetti indesiderati son quelli in cui si ritrova lei.

      Per uscirne queste le possibilità?

      1) uno dei due deve essere un collaboratore familiare (ovviamente ciò presuppone stipendio, contributi ecc.., manco a parlarne);

      2) tutti e due dichiarano all’ufficiale di anagrafe che uno è residente, l’altro solo ospitato temporaneamente;

      3) uno dei due deve essere fiscalmente a carico di qualcun’altro esterno alla famiglia anagrafica;

      4) uno dei due deve essere coniugato, la coniuge risiedere altrove e la coppia dichiarare altrove la propria residenza familiare.

  158. Paola ha detto:

    Ciao! complimenti per il tuo utilissimo blog.
    la mia situazione è questa:
    non sposati, residenze diverse, due figli, di cui uno appena nato.
    entrambi i bambini sono sul mio stato di famiglia, in quanto madre.
    Possiamo spostare i bambini sullo stato di famiglia del mio compagno, richiedendo il loro cambio di residenza? Vorremmo infatti iscriverli all’asilo vicino alla casa dove vive il mio compagno. e in quel caso, per bendeficiare di una rata più bassa dell’asilo, potrebbe presentare iSEE solo il mio compagno?
    Non risulterebbe anomalo che il papà viva con due figli di cui uno neonato senza la mamma?
    grazie infinite per il tuo preziosissimo aiuto

    • cocco bill ha detto:

      art. 2 co. 2 D.L.vo 3 maggio 2000, n. 130

      “… Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

      Non c’è alcun problema a realizzare quanto da lei pianificato.

      Nessuno può entrare nel merito di come viva un papà. Dopo anni di vessazioni e di lotte, anche i papà sono riusciti ad ottenere la (quasi) parità di diritti ed opportunità. Per quanto restino sbilanciati i doveri (ancora troppi).

  159. Marco ha detto:

    Sono dipendente statale, da 4anni legato sentimentalmente alla mia compagna ed aspettiamo un figlio.
    Vorrei costituire con lei una famiglia ed a breve ci sposeremo. Per poter fare una richiesta di trasferimento alla mia amministrazione ho bisogno di trasferire la residenza in modo da risultare entrambi residenti presso lo stesso posto.
    Per motivi di economicità, andremmo a vivere da mio padre, che ha una casa grande abbastanza per tutti.
    La mia compagna è disoccupata e attualmente percepisce dall’INPS la disoccupazione ma solo fino al prossimo Marzo.
    Io le detrazioni fiscali le ho in busta paga e a fine anno la mia amministrazione mi fornisce il CUD.
    Andando a prendere la residenza presso l’indirizzo della mia famiglia, andremmo a costituire un unico stato di famiglia? E’ possibile creare due nuclei familiari indipendenti, considerato il fatto che mio padre non usufruisce di nessuna detrazione fiscale?
    Ai fini fiscali, andremmo a pagare separatamente come facciamo adesso oppure dovremmo fare dichiarazione congiunta?
    Vi ringrazio anticipatamente.
    PS: visto che l’abitazione di mio padre usufurisce di due numeri civici, può tornare utile anche se lo stabile è lo stesso?

    • cocco bill ha detto:

      La famiglia sarà costituita da un’unico nucleo familiare, essendoci evidenti vincoli affettivi che la legano a suo padre.

      Ai fini fiscali nulla cambia. Lei, una volta coniugato e nell’ipotesi che fino a marzo il reddito di sua moglie non superi i 2840,51 euro lordi – potrà anche beneficiare delle detrazioni per coniuge a carico.

      Potete utilizzare i due numeri civici per la residenza di due distinte famiglie anagrafiche indipendenti se è possibile che ad un controllo dei vigili urbani i due numeri civici appaiano associati a due distinte unità abitative.

  160. tiziana ha detto:

    Ho trovato interessantissima la guida e i commenti.
    Sottopongo anche la mia situazione, in quanto ancora non riesco a trovare una risposta certa:
    Io e mia sorella abbiamo la residenza nella casa dove risiede mia madre, titolare di pensione al minimo.
    Effettivamente però, non conviviamo, in quanto mia sorella ha abitato un periodo all’estero, percependo reddito da lavoro dipendente, e adesso abita in Italia, sempre continuando a percepire un reddito da un datore di lavoro estero; Non ha però un contratto di affitto a lei intestato, in quanto paga una quota parte all’amica che ha invece il contratto intestato.
    per quanto mi riguarda, negli ultimi 2 anni sono stata domiciliata in un’altra città, percependo un reddito annuo superiore ai 6.500 euro. Nel 2009 ero titolare di un contratto di affitto.
    Ora volevo sapere quali sono i criteri per determinare se siamo state nel 2008 e nel 2009 a suo carico, per il calcolo dell’ISEE per il Bonus Gas, e per l’esenzione sanitaria, ovvero:
    – avendo la residenza con lei siamo comunque a suo carico e facenti parte del suo nucleo familiare ai fini ISEE?
    – oppure, essendo domiciliate altrove, non facciamo parte effettivamente del suo nucleo familiare? in questo caso, cosa deve essere portato a riprova del fatto che non abitavamo con lei? contratto di affitto? dichiarazione di domicilio?
    -il criterio del reddito è sufficiente per dichiararsi nucleo indipendente, o al contrario i nostri redditi si sommano al suo con la conseguenza che il suo ISEE risulti elevato, e quindi non può usufruire delle agevolazioni per basso reddito, quando in effetti invece ha solo il reddito di pensione?

    • cocco bill ha detto:

      Il suo caso è molto semplice anche se comprendo non essere soddisfacente per sua madre.

      Il nucleo familiare è quello formato da madre e due figlie.

      E dunque il reddito ai fini ISEE del nucleo familiare cui appartiene sua madre sarà quello al cui calcolo contribuiscono i redditi percepiti dalle figlie.

      Volendo “aiutare” la mamma, le figlie devono cambiare residenza (ed essere autosufficienti con reddito superiore a 2840,51 euro).

    • tiziana ha detto:

      Grazie per la celere e gentile risposta.

      Non è quindi sufficiente che nel 2006 e nel 2007 ho avuto un reddito annui superiore ai 6.500 euro per considerarmi non facenti parte del nucleo familiare di mia madre nel 2008?

    • cocco bill ha detto:

      L’informazione fornita dal sito è corretta. Ma le condizioni devono intendersi da soddisfare congiuntamente.

  161. Mariella ha detto:

    Salve, nel mio stato di famiglia risultiamo io e i miei due figli con la stessa residenza. Mio marito ha un’altra residenza in una casa di sua proprietà, non siamo separati legalmente. Nello stato di famiglia di mio marito dell’anno scorso risulta anche suo padre, poichè avevano la stessa residenza, ma ora mio suocero si è trasferito variandola. Nella dichiarazione ISEE di mia figlia devo quindi aggiungere anche i redditi di mio suocero oltre quelli di mio marito? Grazie.

  162. Alessandra ha detto:

    Salve, avrei bisogno di un chiarimento. Sono coniugata ed ho una figlia. Per vari motivi non ho modificato la residenza nella casa dove abito con mio marito. Pertanto: io ho la residenza insieme a mia figlia nella casa di mia madre, mio marito a parte. Vorrei sapere se nel concetto di nucleo familiare deve rientrare anche mia madre e se il suo reddito deve essere preso in considerazione nel momento in cui dovessi presentare il modello isee
    Grazie

    • cocco bill ha detto:

      La coppia coniugata, non convivente, ha la possibilità di scegliere, all’anagrafe, la residenza familiare.

      Potrete scegliere quella di sua madre o quella di suo marito.

      Nel primo caso il suo nucleo familiare vedrà la presenza del marito (ovviamente) e di sua madre.

      Nel secondo caso il nucleo familiare sarà costituito da lei, suo marito e gli eventuali conviventi di suo marito.

  163. Silvana ha detto:

    Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento.
    Ho 25 anni e sino ad ora ho vissuto in casa con mio padre e sono sempre stata a suo carico.
    Purtoppo, a causa di gravi problemi di salute, mio padre dovrà trasferirsi in una struttura specializzata ed io cambierò città e residenza ed inizierò una convivenza con il mio ragazzo.
    Il problema è che non ho ancora ultimato gli studi universitari. In questi casi, come ci si comporta? Quale nucleo familiare dovrò indicare? E quale reddito?! Premetto che non percepisco ancora reddito ed al momento non ho intenzione di contrarre matrimonio.

    • cocco bill ha detto:

      Il suo nucleo familiare sarà, fino a quando lei non percepirà un reddito di autosufficienza (superiore a 2840,51 euro) quello costituito assieme a suo padre.

      Pertanto, il reddito ai fini ISEE prenderà a riferimento, per la sua determinazione, quello di suo padre.

  164. giovanna ha detto:

    buona sera,
    avrei bisogno di una info,
    io abito in una casa di mia proprietà, da un anno per motivi economici mia madre e mia sorella ( che è ragazza madre) con la sua bimba sono venute ad abitare con me ed automaticamente mia sorella ha perso tutte le agevolazioni su asilo ed altro per la bimba e per se stessa in quanto il nostro reddito si è sommato!! ma io non mantengo mia sorella e mia nipote le ospito solamnete a casa mia!!! cosa posso fare?

    • cocco bill ha detto:

      Non può fare nulla.

      I casi in cui è previsto che un soggetto convivente possa costituire nucleo familiare a sé stante sono:

      a) il soggetto è un collaboratore familiare;

      b) il soggetto è ospitato temporaneamente (ma non devono esserci vincoli di parentela con l’ospite)

      c) il soggetto deve essere sposato, l’altro coniuge non deve essere convivente e la residenza anagrafica scelta è quella del coniuge non convivente.

  165. cinzia ha detto:

    buongiorno, sono divorziata da anni con due figli a carico al 100%. Adesso tutti e due i figli sono studenti maggiorenni e risiedono nella casa intestata a me mentre io sono risposata con un’altra residenza.
    Il padre che non dichiara reddito e vive con la madre chiede se è possibile avere in carico lui i figli.
    Vorrei sapere se si può e come comportarci ai fini ISEE per tasse universitarie.
    grazie

    • cocco bill ha detto:

      Se il padre non dichiara reddito, i figli non possono risultare a suo carico fiscale.

      Se la madre è percettore di reddito i figli restano a carico fiscale di quest’ultima.

      I suoi due figli fanno parte del nucleo familiare della madre (perchè pur non convivendo, non essendo percettori di reddito, formano nucleo familiare con il genitore per il quale risultano fiscalmente a carico).

    • cinzia ha detto:

      specifico meglio:
      il figlio minore prenderà residenza con il padre e con la nonna paterna, che è proprietaria dell’appartamento e ha un suo reddito.
      Ai fini isee chi deve fare la dichiarazione? la madre o il padre?
      grazie

  166. rocco ha detto:

    salve,
    sono coniugato con figli e per assistenza a mio padre disabile, devo cambiare necessariamente la residenza. Orbene, so benissimo che il mio nucleo cambia, ma quello che vorrei sapere è se continuerò a prendere gli assegni e le detrazioni per mia moglie e i miei figli. Grazie!

  167. lorella ha detto:

    buongiorno,volevo gentilmente chiedere ho sciolto una snc con regolare atto notarile,mioccupavo di commercio ,io continuero come ditta ex novo ,la merce che risulta ancora in magazzino come si dichiara non potendo fare una fattura alla nuova ditta poiche non ho ancora p.iva grazie del servizio che offrite siete di grande aiuto e auguroni per tutto…

  168. mary ha detto:

    salve ho alcuni quesiti da porvi.
    Sono stata assunta a dicembre a tempo indeterminato,sono madre di una bimba di 5 mesi riconosciuta dal padre che non vive con noi,abbiamo residenza presso lo stesso indirizzo e numero civico ma interno diverso(siamo vicini di casa e abbiamo entrambi una casa di proprietà di cui paghiamo ancora il mutuo),ho fatto al caf il modello isee per l’iscrizione al nido della bimba per l’anno 2010/2011 e nell’isee ho dichiarato di essere io e mia figlia come nucleo familiare poichè vive con meho sempre lavorato a tempo determinato con piccole pause fra un contratto e l’altro quindi non sono a carico dei miei genitori da oltre 10 anni.ora poichè il mio compagno ha richiesto gli assegni familiari perchè era l’unico fra noi due che poteva richiederli (poichè io ero disoccupata fino a 7 giorni fa) mentre io intenderò mettere a carico del 100% mia figlia ora che sono impiegata e guadagno meno del mio compagno le mie domande sono:devo dichiarare a qualcuno dove abita mia figlia perchè io non ho mai mensionato l’interno della casa?(l’unica pratica che è stata fatta è il riconoscimento all’anagrafe presso l’ospedale in cui è nata) inoltre se ho a carico mia figlia il mio compagno può richiedere comunque gli assegni familiari?quale iter devo fare per stare in regola e fare le cose fatte bene ai fini fiscali?Per ultima cosa conviene che metto mia figlia a carico del 100% guadagnando la metà del mio compagno oppure ci conviene metterla a carico al 50% di entrambi,rimango in attesa di risposte grazie

    • cocco bill ha detto:

      1) Le detrazioni per figli a carico (compresi ovviamente i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) spettano anche se questi non convivono con il contribuente;

      2) la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno;

      3) tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato, per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore;

      4) se un genitore fruisce al 100% della detrazione per figlio a carico, l’altro genitore non può fruirne.

      Questi sono i 4 punti su cui orientarsi.

      Ne discende che il 50% della detrazione può essere fruita dal padre.

      Oppure che uno dei genitori (quello con reddito maggiore) fruisca del 100% della detrazione, se c’è accordo. Questo è naturale avvenga nel caso in cui il genitore con reddito minore non abbia capienza, nell’imposta dovuta, per la detrazione del 50%.

      Le stesse regole valgono per la questione assegni familiari, purchè non vengano richiesti da entrambi. Qui per decidere chi debba richiederli conviene dare un’occhiata a questa tabella.

      Per quel che attiene l’interno in cui vive sua figlia, le suggerisco di definire quanto prima la questione, attraverso una opportuna segnalazione all’anagrafe. La situazione attuale, che comprendo essere abbastanza flessibile, potrebbe, alla lunga, determinare qualche problema.

  169. Marialuisa ha detto:

    Sono coniugata in regime di separazione dei beni, mio marito da alcuni anni vive in un altro comune e ha costituito un altro nucleo familiare. Per motivi che non sto a spiegare, finora non abbiamo avviato procedimenti di separazione legale. Per l’acquisto di un appartamento in edilizia convenzionata dovrò presentare una dichiarazione ISEE, da quanto leggo lui fa parte del mio nucleo familiare anche se non compare nello stato di famiglia. Come posso sottoscrivere una mia dichiarazione ISEE se devo fornire anche informazioni sui redditi e le proprietà del mio coniuge di cui non sono a conoscenza? Grazie e auguri.

    • cocco bill ha detto:

      Giustamente, gentile signora Marialuisa, nessuno può chiederle spiegazioni su una situazione, per così dire, border line.

      Se così è, evidentemente ci saranno delle ottime motivazioni.

      Deve reciprocamente comprendere, tuttavia, che neanche può essere chiesto: “Come posso sottoscrivere una mia dichiarazione ISEE se devo fornire anche informazioni sui redditi e le proprietà del mio coniuge di cui non sono a conoscenza?”

      Perchè le si potrebbe rispondere: “Chiami suo marito al cellulare e si faccia mettere a conoscenza di redditi e proprietà…”

  170. Mery ha detto:

    Salve, ho urgente bisogno di un chiarimento…ieri, quindi 29 Dicembre 2009 ho cambiato residenza…sono passata dalllo stato di famiglia originario (con la mia famiglia) a quello con mia nonna…volevo sapere se posso chiedere l’ISEE 2009 come componente del nucleo familiare di mia nonna, nonostante io a livello giuridico sono componente del suo nucleo solo per 3 giorni del 2009…Spero di essermi spiegata bene…Grazie dell’attenzione…aspetto una risposta…

    • cocco bill ha detto:

      Si è spiegata benissimo.

      – il nucleo familiare è quello esistente al momento della presentazione del modello ISEE
      – il reddito, per ciascun componente di detto nucleo, è quello indicato nell’ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche. Se al momento della presentazione del modello ISEE non si è ancora presentata la dichiarazione dei redditi per l’anno corrente, bisognerà dichiarare il reddito indicato nella dichiarazione Irpef dell’anno precedente (che si riferisce quindi al reddito relativo a due anni prima della presentazione del modello ISEE)
      – il patrimonio mobiliare ed immobiliare deve essere quello esistente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione del modello ISEE.

      Quindi lei può, ai fini ISEE, far riferimento al nucleo familiare costituito con sua nonna, purchè al 31 dicembre 2008 abbia denunciato un reddito superiore a 2840,51 euro.

  171. raffaele ha detto:

    Salve, io sono un ragazzo di 22 anni….faccio parte del nucleo familiare di mio padre…vivo con lui mia madre e gli altri due mie fratelli da sempre, ora vorrei fare residenza a casa di mia nonna, per motivi universitari.Volevo sapere se cambio residenza chi dovrò considerare nel mio nucleo familiare ai fini dell’ISEE? Ancora la mia famiglia soltanto o ci devo inserire anche mia nonna che è vedova pensionata e vive sola…? Grazie aspetto una risposta

    • cocco bill ha detto:

      Fino a quando non guadagna più di 2840,51 euro in un anno, lei risulterà a carico fiscale di suo padre.

      Dovunque andrà ad abitare, anche chiedendo residenza, risulterà, ai fini ISEE, nel nucleo familiare di suo padre.

      E, per il calcolo del reddito ISEE non dovrà tener conto di altri conviventi (come sua nonna).

  172. ANNA MARIA ha detto:

    Salve, sono divorziata e madre di 2 figlie minori (14 3 11anni) in affido congiunto con il mio ex marito
    Ho reddito molto basso e ho bisogno di fare isee per avere sussidi e altro
    Le bimbe sono anche nel mio 730 come IRPEF
    Posso inserirle nel mio ISEE anche se la residenza all’anagrafe è all’indirizzo del mio ex-marito?
    Anticipo che lui ha un reddito elevato e non fa ISEE!
    Grazie

    • cocco bill ha detto:

      No Anna Maria.

      I figli minori che convivono con un genitore sono sempre iscritti nel nucleo familiare di cui fa parte il genitore stesso.

    • ANNA MARIA ha detto:

      Ciao, questo lo so ma essendo in AFFIDO CONGIUNTO le minori e io pur non avendole nel mio stato di famiglia le ho comunque nel mio 73o, quindi nel mio reddito IRPEF, per questo credo che nell’ISEE comunque loro ce le posso inserire!

    • cocco bill ha detto:

      Se un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera componente del nucleo familiare della persona della cui famiglia anagrafica fa parte.

  173. Lorenzo ha detto:

    Salve,
    Ho la residenza con i miei genitori, ma sono domiciliato con contratto di locazione in un altro comune per motivi di lavoro da più di 2 anni e presento dichiarazione redditi in modo autonomo e non dipendo a fini Irpef dai miei genitori.
    Nel fare l’Isee al caf mi hanno detto che posso comparire solo io come nucleo familiare (perché sostanzialmente indipendente in tutto e per tutto, anche se la residenza è ancora a casa dei mie: essendo però intestatario di contratto di locazione in altro comune nell’isee compaio solo io).

    E’ corretta questa interpretazione? All’ufficio comunale mi hanno detto che risultando residente con i miei devono comparire anche loro.

    Chi ha ragione?
    Grazie

    • cocco bill ha detto:

      A sostegno della versione a lei fornita dai funzionari del comune (che io condivido, fino a prova contraria) c’è l’art. 1 del DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI 4 aprile 2001, n. 242.

      Bisognerebbe chiedere al CAF il riferimento normativo secondo il quale la titolarità di un contratto di locazione forma un nucleo familiare autonomo, ai fini ISEE.

      Posso immaginare che il CAF si riferisse agli interventi per il diritto agli studi universitari, che sono regolati dall’ISEEU.

      Nell’ISEEU il reddito e i patrimoni dello studente sono integrati con quelli del nucleo familiare dei genitori, a meno che lo studente sia considerato effettivamente indipendente. E ciò avviene quando lo studente ha residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine in alloggio non di proprietà di un suo membro (e la prova sarebbe il contratto di locazione).

      Concludendo, sarebbe molto interessante condividere l’informazione del CAF anche con gli altri lettori.

      Mi aspetto un suo contributo in tal senso. Grazie

    • Lorenzo ha detto:

      Proverò a contattare nuovamente il Caf. Appena avrò qualche informazione in merito non mancherò di condividerla.

      Saluti

  174. Marco ha detto:

    Ciao, volevo chiedere un’informazione:
    io e la mia ragazza abbiamo intenzione di acquistare casa assieme in FVG e vorremmo fare richiesta di contributo regionale.
    Attualmente, ognuno con il proprio nucleo familiare, non entriamo per poco nei parametri richiesti. Volevo chiedere, se io cambio residenza e vado a vivere con mia nonna pensionata, il mio nuovo nucleo familiare saà io e mia nonna? In questo caso potrò presentare ISE ed ISEE solamente riguardante noi 2?
    Molte grazie, Marco

    • cocco bill ha detto:

      Fino a quando avrà lo status di soggetto a carico fiscale (ovvero, non risulterà percettore di un reddito superiore a 2840,51 euro) lei risulterà a carico di uno dei suoi genitori, che supponiamo viventi (per non complicare le cose). Dovunque lei andrà ad abitare, anche in capo al mondo, il suo reddito ISEE sarà calcolato sulla base dell’appartenenza al nucleo familiare di suo padre.

      Se, invece, lei è percettore di un reddito superiore a 2840,5 euro, allora potrà andarsene anche dalla nonna. In questo caso, il reddito ISEE del suo nucleo familiare terrà conto della pensione di sua nonna (oltre che, ovviamente, del reddito che lei percepisce).

    • Marco ha detto:

      Molte grazie, chiaro e preciso.
      Marco.

  175. raffaella ha detto:

    vorrei sapere se nel caso il mio compagno dovesse spostare la residenza così non risulterebbe più nello stato di famiglia?ai fini del calcolo isee non sarei più obbligata a presentare il suo reddito ?noi conviviamo abbiamo un mutuo e un bambino di 15 mesi regolarmente riconosciuto

    • cocco bill ha detto:

      Uno dei vantaggi a non essere sposati è proprio questo.

      Se il suo compagno cambia residenza, i suoi redditi non rientreranno nell’ISEE del reddito del nucleo familiare.

      In caso di matrimonio, invece, il cumulo dei redditi ai fini ISEE viene effettuato anche se i coniugi non convivono.

    • raffaella ha detto:

      un altro dubbio…lui potrà scaricare gli interessi passivi del mutuo anche se non ha più residenza ?grazie

  176. pia ha detto:

    Buongiorno, le chiedo cortesemente un chiarimento. Sono separata legalmente in attesa di diverzio. Ho tre figlie che sono state affidate a me e quindi risultano nel mio stato di famiglia. Da un mese vive con noi il mio compagno. L’anno prossimo dovrò presentare la dichiarazione ICEF per la richiesta del posto alloggio all’opera universitaria di Trento per la più grande delle mie figlie che frequenterà l’università a trento. Nella dichiarazione ICEF dovranno risultare anche i redditi del mio compagno che risulta residente nella casa di mia proprietà? La ringrazio e saluto

  177. vilma ha detto:

    un informazione volevo sapere io sono dissoccupata e x otto mesi prendo la dissoccupazione e la retta dell asilo del mio primo figlio la pagho intera…devo aspettare l anno prossimo x presentare la domanda x pagare meno…anche x gli assegni familiari?grazie….

  178. lorella ha detto:

    salve,sono commerciante mio marito artigiano,volevo gentilmente sapere se per compilare il modello isee ,per le tasse universitarie di mia figlia che vive con me ,devo dichiarare anche il reddito di mio marito che ha la residenza in un comune diverso dal mioe e anche se non siamo separati legalmente abbiamo la separazione dei beni.grazie

    • c0cc0bill ha detto:

      Al reddito del suo nucleo familiare contribuirà sempre anche quello di suo marito, dovesse lui avere la residenza pure in capo al mondo.

      Questo fin quando non interverrà una separazione legale, per accordo consensuale omologato o provvedimento giudiziale.

    • lorella ha detto:

      grazie ma siccome sto madello e sato trasmesso oggi a che cosa vado incontro,visto che è molto inferiore a quello precedente con i redditi di mio marito…il commercialista mi ha detto che si compila in base alla famiglia anagrafica che devo fare?

  179. gabriele ha detto:

    buongiorno, avrei bisogno un chiarimento, io e la mia ex compagna abbiamo un figlio che vive con lei, non siamo sposati, è in corso il mio cambio di residenza, in comune ci hanno chiesto il rinnovo della dichiarazione isee per l’asilo, nel momento in cui la mia residenza risulterà essere diversa da quella della mia ex compagna io continuerò a fare parte dello stesso nucleo familiare? se si per poter fare il nuovo isee devo aspettare che venga comunicato il cambio di residenza dal mio comune al suo?

    • c0cc0bill ha detto:

      Dal momento in cui il suo cambio di residenza diverrà effettivo (con la comunicazione che verrà a lei inoltrata dal comune in cui migrerà) l’ISEE della ex-compagna non terrà conto dei suoi redditi.

      Se vuole accelerare l’iter, poichè la comunicazione arriva sempre con ritardo rispetto alla variazione effettiva, la ex-compagna potrà, di tanto in tanto, richiedere uno stato di famiglia.

  180. maria rosaria ha detto:

    Mio figlio sposato con un figlio,trsferendosi da un’altra città con la sua famiglia ad abitare con me per una breve coabitazione con spirito di ospitalità,potrà conservare il suo stato di famiglia pur avendo la residenza presso la mia abitazione?

    • c0cc0bill ha detto:

      No signora, dal momento che esiste un evidente vincolo di parentela fra i coabitanti.

      Se suo figlio chiede la residenza presso la sua abitazione, lei e suo figlio (con nuora e nipoti) farete parte dello stesso nucleo familiare ai fini ISEE.

  181. THERRY ha detto:

    ah ho dimenticato di specificare che facciamo dichiarazione dei redditi separate (siamo entrambi impiegati) e per la bambina percepisco io sia le detrazioni da lavoro dipendente che gli assegni familiari.
    Inoltre volevo sapere sempre per il calcolo dell’ISEE se spostando la mia residenza e quindi quella della bambina (che è sul mio stato di famiglia) a casa dei miei genitori, entrambi pensionati, quali sarebbero i redditi da considerare.Grazie ancora

    • c0cc0bill ha detto:

      Nell’ipotesi di spostare la residenza presso i suoi genitori ci sarebbe coabitazione e vincolo di parentela. Lei, inoltre, non è coniugata (nel qual caso avrebbe potuto costituire un nucleo familiare a parte con il marito, se non convivente con lei ed i suoceri).

      Pertanto, ai fini ISEE, il suo reddito andrebbe sommato a quello dei trattamenti pensionistici dei suoi genitori.

  182. THERRY ha detto:

    Io e il mio compagno viviamo nello stesso appartamento di proprietà di lui. abbiamo due stati di famiglia separati e abbiamo una bambina che risulta sul mio stato di famiglia. Ai fini del calcolo dell’ISEE per l’iscrizione al nido della bambina quali redditi vanno considerati? e se il mio compagno cambiasse residenza?grazie

    • c0cc0bill ha detto:

      Lei presenta situazione di coabitazione, eppure fruisce di uno stato di famiglia separato, probabilmente giustificato dal riconoscimento dell’ufficiale di anagrafe di un rapporto occasionale di coabitazione (breve coabitazione con spirito di ospitalità).

      In queste condizioni ai fini del calcolo ISEE, per l’iscrizione al nido della bambina, va considerato solo il suo reddito.

  183. giovanni ha detto:

    ciaò! io e mio padre abbiamo residenze diverse nello stesso comune,in due abitazioni separate. lui è divorziato legalmente e quindi nel suo stato di famiglia risulata come unico componente. io me lo sono messo a carico fiscalmente e prendo detrazioni in busta paga già da due anni, perchè lui non ha redditi assogettabili a irpef, quindi reddito zero. per il fatto di avere residenze diverse ci possono essere problemi per altre agevolazioni in cui io dichiaro di averlo fiscalmente a carico?

    • c0cc0bill ha detto:

      Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente.

      Invece, per poter fruire della detrazione per “altri familiari a carico” (fra cui sono ricompresi i genitori) è necessario che questi convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari, anche non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

      Delle due l’una. Per fruire delle detrazioni di “padre a carico” o ci va a vivere assieme, oppure si mette al riparo da eventuali pretese del fisco dimostrando (attraverso – per esempio – un bonifico bancario mensile) che lei corrisponde a suo padre una sorta di assegno di mantenimento.

      Magari, dopo aver effettuato il bonifico, quei soldi se li fa restituire …

    • giovanni ha detto:

      effettivamente io vivo con lui anche perchè mio padre è invalido ed ha bisogno di assistenza, ma hai fini burocratici abbiamo residenze diverse come dicevo prima. devo cambiarla questa residenza, o lascio correre la cosa cosi com’è? pensavo di comprare una macchina con l’esenzione dell’ivà grazie alla legge 104, e mi hanno chiesto che se dovevo intestarla a me lui deve essere fiscalmente a carico… e quindi mi venuto questo dubbio…

    • c0cc0bill ha detto:

      Le ho risposto Giovanni, o cambia residenza o corrisponde un assegno mensile a suo padre, con modalità che siano probanti per il fisco in caso di controlli.

      Adesso come adesso, lei fruisce indebitamente delle detrazioni fiscali relative ad un padre a carico.

  184. Fausta ha detto:

    Buonasera, sono una ragazza single con lavoro dipendente, vivo ancora con i miei genitori, ma faccio dichiarazione dei redditi separata da quella di mio padre. vivendo con i miei, appartengo ancora al loro stato di famiglia? anche se produco reddito mio e dichiarazione dei redditi mia?’

    • c0cc0bill ha detto:

      Si. In caso di accesso a prestazioni sociali agevolate l’indicatore ISEE della situazione economica equivalente terrà conto del suo reddito e di quello del suo papà. Ciò vale anche nel caso in cui la prestazione sociale agevolata dovesse essere richiesta da suo padre.

      La cosa non è poi così strana: a parità di condizioni economiche e di altri requisiti, qualora lei dovesse competere – per l’accesso a benefici concessi dallo stato – con un altro single che però vive da solo, si presume che lei si più avvantaggiata.

      Anche se produce reddito ed ipotizzato che la sua famiglia non l’aiuti economicamente, già la condivisione dell’affitto e dei costi fissi di un appartamento (condominio, utenze ecc…) la pone in una situazione di vantaggio.

  185. donatello ha detto:

    vorrei sapere se: andando a vivere con la mia famiglia(io mia moglie e mia figlia) presso i miei suoceri, cambi qualcosa sulla mia dichiarazione dei redditi(730) o su gli assegni familiari e dedrazioni?sul mio stipendio da dipendente? grazie

    • c0cc0bill ha detto:

      Poichè suo suocero ha un proprio reddito, la dichiarazione 730 non subirà alcuna variazione in ragione della nuova situazione di convivenza. Stesse detrazioni.

      Come ha già intuito, invece, nel reddito ISEE del nucleo familiare dovrà essere inserito anche la pensione di suo suocero. Anche gli assegni familiari fanno riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare.

      Tuttavia in questo ultimo caso non si considerano:

      * Le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
      * le pensioni di guerra;
      * le rendite Inail;
      * le indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti;
      * le indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali;
      * le indennità di frequenza ai minori mutilati e agli invalidi civili;
      * gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
      * le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità Inps;
      * le indennità di trasferta per la parte esclusa da Irpef;
      * i trattamenti di famiglia;
      * i trattamenti di fine rapporto o loro anticipazioni;
      * gli arretrati delle integrazioni salariali.

  186. antonino ha detto:

    dovrei presentare domanda per gratuito patrocinio per determinare il reddito devo tenere conto di quello ISE o di quello ISEE?

    • c0cc0bill ha detto:

      Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito complessivo annuo lordo dichiarato ai fini fiscali non superiore a euro 9.296,22.

      Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. In tale caso, i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

      Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

  187. mirco ha detto:

    Sto compilando l’attestazione ISEEU, nucleo familiare di 5 persone mentre sul quadro G (dichiarazione Patrimonio mobiliare) ci sono solo 4 righe per i componenti del nucleo familiare.
    Come aggiungere il quinto componente?
    Grazie

  188. Monica ha detto:

    Salve, vorrei sapere cosa devo indicare nei moduli anagrafici per il lavoro quando mi viene chiesta la composizione del nucleo familiare. Ho la stessa residenza dei miei genitori e di mia sorella ma da due anni vivo in un’altra città per lavoro insieme al mio ragazzo, e il mio reddito supera la soglia minima (anche se non presento dichiarazione dei redditi, al momento). Grazie per le delucidazioni

  189. Monica ha detto:

    Salve!
    Sono sposata da pochi mesi , sono in regime di separazione dei beni , al momento non produco redditi e risiedo ancora c/o i miei genitori.Mio marito risiede in un appartamento da solo.Cosa accadrebbe ai fini irpef e isee se spostassi la residenza c/o l’abitazione in cui risiede solo mio suocero e cosa accadrebbe nel momento in cui incominciassi a produrre reddito?
    Grazie!

    • c0cc0bill ha detto:

      In quanto coniugata lei fa parte dello stesso nucleo familiare con suo marito.

      Se ipotizziamo che suo marito è percettore di un reddito superiore a 2840,51 euro, lei è fiscalmente a carico di suo marito ed abbiamo così risolto l’aspetto IRPEF.

      Per quanto riguarda l’ISEE, i coniugi che non convivono possono scegliere la propria residenza familiare.

      Se lei e suo marito scegliete come residenza familiare quella dei suoi genitori, al reddito ISEE del nucleo familiare contribuiranno i suoi genitori e suo marito.

      Se lei e suo marito scegliete come residenza familiare quella di suo suocero, al reddito ISEE del nucleo familiare contribuiranno suo suocero e suo marito.

      Se lei e suo marito scegliete come residenza familiare quella di suo marito, al reddito ISEE del nucleo familiare contribuirà solo suo marito.

      Se lei comincia a produrre reddito suo marito non potrà fruire delle detrazioni fiscali IRPEF per coniuge a carico.

      In ciascuna delle scelte sopra indicate bisognerà, ovviamente, aggiungere per l’ISEE anche il reddito da lei prodotto.

    • Monica ha detto:

      Grazie 1000 ! Ora mi è veramente tutto chiarissimo!

  190. italyinfissi ha detto:

    bello il vostro sito ci sono tantissime informazioni per tante cose utili

  191. massimo trozzi ha detto:

    salve vorrei chiedere un paio di cose sulla mia situazione:
    Ho residenza nella abitazione principale di mia suocera da due anni in virtu’ di autorizzazione scritta regolarmente accettata dal comune, in cui si richiedeva che non fossi inserito nello stato di famiglia della mia futura suocera (mi sono sposato a giugno 2009).
    Mia moglie ha fatto adesso domanda di residenza nello stesso appartamento chiedendo di far parte del mio stato di famiglia e non in quello della madre.
    E’ possibile mantenere quindi tutti e 3 la residenza in questo appartamento senza formare un unico stato di famiglia?

    GRAZIE

    • c0cc0bill ha detto:

      Essendo sposato, lei forma un nucleo familiare insieme a sua moglie (con eventuale prole), anche se non convivete.

      Adesso che sua moglie prenderà la residenza nell’appartamento della propria madre, sarà difficile estendere quell’autorizzazione di cui lei ha beneficiato.

      Le dico chiaramente che l’autorizzazione che le è stata concessa è poco trasparente: può essere rilasciata solo in casi eccezionali:

      a) comprovata temporaneità della sistemazione (camera affittata, ad esempio)

      b) riconoscimento dello status di colf (collaboratore familiare).

      Quindi, attenzione, anche se credo che chi gliel’ha rilasciata a suo tempo non si assumerà la responsabilità penale di estenderla anche a sua moglie. E’ chiaro, Massimo, che già il suo era un abuso.

      Concludendo, ai fini ISEE, lei, sua suocera e sua moglie farete parte di un unico nucleo familiare.

  192. fabio ha detto:

    Se io attualmente abito nella stessa abitazione di mia sorella (Che vive da sola ed ha un reddito superiore ai minimi per le persone a carico ma anche io ho un reddito superiore a tale soglia) costituiamo nucleo familiare io e lei o potremmo anche costituire due nuclei a se stanti? (I nostri genitori a loro volta hanno redditi superiori alla soglia e vivono in un’altra abitazione)
    e infine…
    Se mia sorella è disabile con attestazione di gravità, avrei potuto usufruire del bonus per famiglie con disabile conteggiando solo il mio reddito o comunque bisognava aggiungere anche il reddito di mia sorella?
    Grazie mille ancora una volta mitico Coccobill!

    • c0cc0bill ha detto:

      Prima domanda

      La condizione di avere un reddito superiore a 2840,51 euro è necessaria per poter costituire un nucleo familiare autonomo. Ma non è sufficiente: occorre, infatti, anche non essere in convivenza con altri.

      In pratica senza reddito minimo, lei potrebbe andare ad abitare anche a Canicattì ma costituirebbe sempre nucleo familiare con il genitore (parente, affiliato ecc) che lo dichiara fiscalmente a carico nella propria dichiarazione.

      Seconda domanda

      Cade con la prima. Così come è la situazione attuale, lei avrebbe dovuto conteggiare anche il reddito dei genitori.

      La sua ipotesi avrebbe trovato concreta attuazione solo andando a vivere altrove, insieme a sua sorella.

    • Fabio ha detto:

      Nel mio caso sia il mio reddito che quello di mia sorella superano la soglia minima di reddito. Ho fatto poi nucleo familiare io e mia sorella da soli e conviviamo nella casa di mia sorella. C’era nei mesi scorsi il bonus per le famiglie con disabile, però la somma dei nostri redditi superava la soglia per poterne usufruire (Mi sembra fosse 35.000) Non c’erano scappatoie vero?

    • c0cc0bill ha detto:

      No, nessuna scappatoia.

  193. fabio ha detto:

    Salve C0cc0bill, veramente complimenti, il suo bagaglio di conoscenza è innegabilmente invidiabile. Io e mia moglie ci stiamo accingendo ad acquistare la nostra prima casa. Io sono già residente nel comune sul quale si trova l’immobile, ed appena acquistata l’abitazione sposterò la mia residenza presso l’abitazione stessa.

    Mia moglie potrebbe evitare di fare il cambio di residenza anche se vivrebbe assieme a me?
    In tal caso rischieremmo che il fisco le chiedesse la restituzione delle agevolazioni prima casa per la parte di sua competenza (50%) perchè non ha effettuato il cambio di residenza presso l’immobile?

    Grazie ancora

    • c0cc0bill ha detto:

      AGEVOLAZIONI SU ACQUISTO PRIMA CASA – REQUISITI

      Il primo requisito indispensabile per fruire delle agevolazioni è che l’acquisto riguardi una casa di abitazione non “di lusso”. Per verificare se un immobile è considerato di lusso, occorre far riferimento ai criteri individuati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969).

      Accertato che si acquisti un’abitazione considerata non “di lusso”, i benefici spetteranno, a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, solo in presenza di determinate condizioni:

      a) l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune dove l’acquirente svolge la propria attività principale.

      b) l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare;

      c) non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

      Le condizioni di cui alle lettere b) e c) e l’impegno a stabilire la residenza, entro 18 mesi, da parte dell’acquirente che non risiede nel Comune dove è situato l’immobile che si acquista, devono essere attestate con apposita dichiarazione da inserire nell’atto di acquisto.

      Se, per errore, nell’atto di compravendita dette dichiarazioni sono state omesse, è possibile rimediare mediante uno specifico atto integrativo, redatto secondo le medesime formalità giuridiche del precedente, in cui dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali.

      DETRAZIONE MUTUO

      E’ possibile detrarre gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

      Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

      N.B. Prima casa ed abitazione principale sono concetti diversi.

      La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo.

      Volendo potrà approfondire la materia consultando questa guida.

      CONCLUSIONI

      Dunque converrà con me che sua moglie correrà, prima o poi, il rischio di dover restituire le agevolazioni fiscali godute senza averne diritto. Ma per 18 mesi almeno, sua moglie potrà continuare a risiedere altrove.

      Per poter invece fruire delle detrazioni fiscali degli interessi passivi sul mutuo (nei 18 mesi), non c’è alcun problema in quanto “l’abitazione principale” sarà occupata dal marito.

    • Fabio ha detto:

      La domanda nasceva dal fatto che, non ricordo dove lo lessi, la moglie anche se non cambia residenza è considerata come convivente col marito quando quella viene eletta come sede dl nucleo familiare. Però io mi chiedo, come fa l’ente di controllo fiscale a sapere che quell’abitazione è stata eletta come dimora del nucleo familiare? Prima ti sazionano e poi ti tocca dimostrare quanto sopra? C’è questo rischio? E’ che mia moglie è molto legata alla sua terra e vorrebbe mantenere questo seppur flebile ed effimero legame…

    • c0cc0bill ha detto:

      Fabio, con un semplice click il sistema informativo dell’anagrafe tributaria, collegato alle informazioni rese disponibili dal sistema delle anagrafi comunali, tira fuori tutte le incongruenze relative alle situazioni storiche, ad esempio, relative alla residenza dei contribuenti.

      Individuando fra coloro che hanno fruito dei benefici fiscali chi, entro 18 mesi, non abbia poi spostato la propria residenza all’indirizzo dell’immobile oggetto del beneficio.

  194. Fabio ha detto:

    Salve, io e la mia compagna conviviamo ed abbiamo un bambino ma non siamo coniugati. Inoltre io ho una residenza diversa da quella della mia compagna e del bambino. Ai fini del calcolo dell’ISEE costituiamo due nuclei familiari differenti o io faccio comunque parte del loro nucleo familiare?
    Grazie

  195. lorena ha detto:

    devo fare un dichiarazione isee per l’università, nell’anno precedente il mio nucleo familiare era composto da una persona portatrice di handicap grave,è giusto che venga considerato il suo reddito per la dichiarazione e non avere l’gevolazione per la riduzione nel calcolo de’isee. grazie

  196. nemesi ha detto:

    Salve ho bisogno di farle una domanda.siccome io mi sono sposata il 27 giugno del 2009 e adesso mi serve l’isee per delle agevolazioni,volevo sapere se è possibile richiederlo e sopratutto nell’isee devo dichiarare il reddito di mio marito relativo all’anno 2008 o quello dei miei genitori?

    • c0cc0bill ha detto:

      Quando compilerà l’ISEE, il suo nucleo familiare sarà composto solo da lei e da suo marito. Ai redditi 2008 di questi soli soggetti dovrà fare riferimento.

  197. Matteo ha detto:

    Buomgiorno, sono uno studente universitario. Ho bisogno di richiedere l’attestato ISEE. I miei genitori sono divorziati e attualmente risulto residente da solo in una casa in comodato d’uso gratuito. Ai fini dell’IRPEF risulto ancora a carico del mio nucleo famigliare di origine ( composto da mia madre, suo marito e una bimba) non avendo ancora un reddito. Mi è stato chiesto dalla università di presentare oltre all ISEEU (dove figuro parte del mio nucleo famigliare di origine) anche un attestazione ISEE dove figuri da solo.
    Volevo domandare se nel caso in cui persone, con cui non ho alcun vincolo di parentela, venissero ad abitare nel mio alloggio questi rientrerebbero nel mio nucleo famigliare e quindi sarebbero determinanti ai fini ISEE? Nel caso, come è possibile fare in modo che questo non accada per risultare due nuclei famigliari distinti?
    Grazie

    • c0cc0bill ha detto:

      Anche se venissero ad abitare nel suo alloggio più persone a cui nessun vincolo di parentela è legato, lei, ai fini ISEE, costituirebbe un nucleo familiare con il contribuente che nel 2008 l’ha indicata a carico fiscale.

      Il problema che nasce per lei, così come per tutti i figli fiscalmente a carico di genitori separati o divorziati, è risolto dall’articolo 441 del codice civile.

      Se il soggetto è a carico di più persone tenute nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, è componente del nucleo di colui che è tenuto in misura maggiore in base alle proprie condizioni economiche

      Lei allora individuerà fra suo padre e sua madre il soggetto con reddito annuo complessivo maggiore, e presenterà l’ISEE riferendosi a lei e al nucleo familiare di quel genitore.

    • Matteo ha detto:

      Grazie per l’immediata risposta. Tengo solo a precisare che la mia sede universitaria richiede un ISEE in cui figuro solamente io residente in un alloggio da solo (senza entrate o rendite), insieme ad un EDISU in cui risulto ancora a carico del mio precedente nucleo famigliare. Ho un ultimo dubbio. Queste persone rientrerebbero all’interno del mio stato di famiglia?
      Grazie

    • c0cc0bill ha detto:

      Se si riferisce agli studenti con cui potrebbe condividere l’appartamento la risposta è no.

      Si tratterebbe, infatti, di una coabitazione occasionale a fini di studio.

    • Matteo ha detto:

      No, si tratta di due coniugi da noi ospitati (ma con spostamento di residenza).

  198. Fabio ha detto:

    Salve, avevo le idee confuse gia da prima, poi leggendo in internet……..non vi dico.
    Allora veniamo alla delucidazione.
    Tra circa 2 settimane mia moglie partorisce, in quanto mamma potrei richiedere l’assegno di maternita di circa 1600 euro.
    Per richiedere ciò, ho bisogno dell’ISE ( non ISEE),
    Qui viene il bello.
    Io vivo con mia moglie, mia mamma e mio fratello, per fare l’ISE devo mettere il reddito del nucleo familiare.
    Vorrei sapere: quale è il mio nucleo familiare?
    Essendo sposato io ho un nucleo mio (composto da me e mia moglie) oppure di tutte le persone residenti allo stesso indirizzo?
    Vi prego aiutatemi, grazie.

    • c0cc0bill ha detto:

      Ai fini ISEE due coniugi conviventi formano sempre un nucleo familiare a parte.

      Nel caso in cui i due coniugi non convivano ed entrambi percepiscano un reddito annuo lordo inferiore o uguale a 2840,51 euro allora il discorso è diverso.

      In questa circostanza i due coniugi possono allora decidere a quale dei due nuclei familiari apparterranno entrambi ai fini ISEE.

    • Fabio ha detto:

      mia moglie non ha reddito è amio carico.
      quindi per l’ise devo mostrare soltanto il mio cud…
      me lo confermi?
      grazie di tutto

    • Fabio ha detto:

      Salve, ieri sono andato al CAAF per chiedere quali documenti mi servissero per richiedere l’ISEE, (io vivo con mia figlia, moglie, mamma e mio fratello nella stessa residenza)a quanto sembra devo presentare anche i redditi di mio fratello e mia madre……perche?
      Io essende sposato non compongo un nucleo familiare a parte?
      L’ISEE da richiedere è a nome di mia moglie, disoccupata….quindi a mio carico!!!!!
      Non ci capisco piu niente.
      Cosa devo fare?

  199. davide ha detto:

    buon giorno!
    devo fare il calcolo dell’isee per pagare le tasse dell’università.
    per l’anno 2008 ho un reddito superiore ai 3000 euro.
    oggi ho fatto il cambio di residenza e stato famiglia, entrando a far parte dello stato famiglia di mio nonno (che rende la pensione) e non più di quello dei miei genitori, in cui c’è anche mia sorella che ha anche lei un reddito (cambio dello stato famiglia a decorrere dal l’8 dicembre 2009).
    nella dichiarazione sostitutiva unica che devo fare, con me come dichiarante, chi farà parte del mio nucleo familiare?
    io credo che se la faccio dopo il 9 dicembre, il mio nucleo familiare sia costituito da me e mio nonno, e dunque i redditi da indicare, riferiti all’anno 2008, siano solo quelli miei e del nonno, non anche quelli dei genitori…( questo farebbe variare di molto il valore isee e di conseguenza dovrei pagare molto meno di tasse!) è vero?!

    • c0cc0bill ha detto:

      Vedo con immenso piacere che lei ha studiato con profitto. Spero sia anche un pò merito di questo blog.

    • davide ha detto:

      =) eh, sì, me lo sono letto tutto tutto, oltre ovviamente alle istruzioni ufficiali per la compilazione dei moduli…ma volevo una conferma…non si sa mai…
      grazie!
      PS=eppure, pensando a quanto mi cambia la vita (in termini economici) tutto ciò, mi sembra ancora strano e quasi troppo semplice…dov’è la fregatura?!?!?

    • c0cc0bill ha detto:

      Non mi aspetterei necessariamente una fregatura.

      Il possesso di informazioni, che altri non hanno, ha un suo valore economico: lo vediamo tutti i giorni.

      La pianificazione della propria vita in base alle informazioni che si posseggono è un altro valore.

  200. silvia ha detto:

    ho residenza con mia nonna e appartengo al suo stato famiglia (non più a quello dei genitori), non ho avuto un reddito superiore ai 2840,5 euro.
    per la dsu e quindi l’isee, qual è il mio nucleo familiare?! mia nonna ed io?

    • c0cc0bill ha detto:

      Lei e sua nonna se lei è fiscalmente a carico di sua nonna.

      In pratica lei ed il soggetto che nell’ultima dichiarazione dei redditi l’ha indicata come fiscalmente a carico.

  201. barbara ha detto:

    Buongiorno, avrei bisogno di un’informazione relativa allo stato di famiglia ai fini del calcolo ISEE:
    ho la residenza con mia madre, mia sorella e mia nonna, mentre mio padre ha la residenza con mio zio.
    Qualè il nucleo familiare da considerare ai fini ISEE?
    grazie mille

    • c0cc0bill ha detto:

      Suo padre, in quanto coniugato appartiene allo stesso nucleo familiare di sua madre.

      Ergo, tutti costituite un unico nucleo familiare ai fini ISEE.

      Se invece c’è separazione legale urgono altre informazioni.

  202. Daniele ha detto:

    Buonasera, io e la mia ragazza aspettiamo un bambino che nascerà a maggio e viviamo da febbraio 2009 in un appartamento di proprietà di un amico che ce lo fa usare gratuitamente. Non siamo (ancora) sposati, ma ai fini del calcolo ISEE per l’esonero delle tasse universitarie dell’anno prossimo possiamo essere considerati come nucleo familiare a se stante distinto da quello dei nostri genitori?

    Grazie mille per l’attenzione

    • c0cc0bill ha detto:

      Fino a quando non dichiarerete un reddito lordo annuo superiore ad euro 2840,51, ciascuno di voi due farà parte del nucleo familiare dei rispettivi genitori.

      Anche non convivendo con i propri genitori.

  203. barbara ha detto:

    Salve, vorrei gentilmente sapere quali requisiti sono necessari per il distacco dal nucleo familiare, in quanto con il mio reddito vado ad influire su quello dei miei genitori.
    è vero che posso fare il distacco dal nucleo pur abitando nella stessa casa dei miei purchè la casa abbia due servizi e due entrate? e quindi senza cambiare indirizzo?

    grazie

    • c0cc0bill ha detto:

      Verissimo, basta avere anche il solo interno diverso.

      Restando in casa (dunque convivendo) la soluzione per il distacco e quella di trovare marito, il quale potrà anche risiedere altrove.

      Ma non sarà una medicina peggiore del male?

  204. fabrizo ha detto:

    il nucleo famigliare a che fotografia temporale si riferisce? a quella della dichiarazione dei redditi o a quella in cui viene fatti l’ISEEU?
    Grazie

    • c0cc0bill ha detto:

      Per i redditi dei singoli componenti il nucleo il riferimento temporale è all’ultima dichiarazione dei redditi.

      Per l’elenco dei componenti il nucleo familiare (nascita, morte, nuova convivenza, matrimonio ecc…) il riferimento temporale è la data di presentazione della dichiarazione ISEE.

  205. georgina ha detto:

    Io convivo con i miei genitori, ho 22 anni e lavoro il mio reddito complessivo è maggiore di 2.840,5 euro / anno. Il mio reddito rientra nel calcolo ISEE? e in quello ai fini IRPEF? grazie

    • c0cc0bill ha detto:

      Sì. Il nucleo familiare per il calcolo dell’ISEE è quello formato da lei e dai suoi genitori.

      Lei, comunque, non è fiscalmente a carico di suo padre.

  206. ROBERTA ha detto:

    Sono sposata, ma ho la residenza a casa di mio padre, mio marito non lavora ma ha la residenza in un altro appartamento insieme a mio figlio, io ho una piccola societa, siccome mio padre deve fare l’isee deve considerare anche i miei redditi?

    • c0cc0bill ha detto:

      Se lei ha un reddito superiore a 2840,51 euro, il nucleo familiare è formato da lei, suo marito e vostro figlio.

      Suo padre non dovrà considerare i redditi da lei percepiti nel calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente relativo al proprio nucleo familiare. Questo nonostante lei conviva con suo padre.

  207. MARIO ha detto:

    Buongiorno, mi è arrivata una cartella di imposte arretrate e per la richiesta del pagamento rateale mi chiedono l’ISEE alchè Le chiedo:
    Mia moglie vive a Torino in affitto(contratto suo)con i miei 2 figli minorenni e non vuole più avere a che fare con me.
    Io vivo a Verona in affitto (contratto di mia moglie)e nello stato di famiglia mio risultano anche i miei suoceri che da anni sono all’estero; al fine di compilazione devo dichiarare chi oltre a me?
    Quali documenti sono necessari?

    • c0cc0bill ha detto:

      Se non è separato legalmente da sua moglie, pur avendo residenze diverse il nucleo familiare ai fini ISEE è quello formato da lei (marito), da sua moglie e dai due figli.

      Bastano i due certificati di residenza ed il certificato di matrimonio.

      Il certificato di residenza di sua moglie e dei due figli può richiederlo anche lei (marito) attraverso una qualsiasi agenzia.

      Può anche darsi che le possa bastare un atto sostitutivo di notorietà (o atto notorio, o auto certificazione).

      Quindi si informi prima presso il CAF che dovrà produrle l’ISEE.

  208. Angela ha detto:

    Da dicembre 2009 ho la residenza con il mio compagno nell’abitazione di nostra proprietà. Ai fini Isee facciamo parte dello stesso nucleo familiare? Devo compilare il modulo Isee per l’iscrizione all’università

    • c0cc0bill ha detto:

      Sì, ai fini ISEE la convivenza comporta il contributo dei redditi di tutti i conviventi.

      Nell’ipotesi che entrambi siate maggiorenni e che entrambi disponiate di un reddito annuo lordo superiore a 2840,51 euro.

  209. dario81 ha detto:

    mi sembra che nell’isee venga dichiarato lo stato di famiglia al momento della dichiarazione…quindi se un figlio con diversa residenza nel 2008 ha avuto reddito superiore ai 2840euro, e quindi non è stato inserito nel nucleo familiare, ma nel 2009 non ha lavorato un giorno, se si presenta in un caf nel corso del 2009, il figlio lo deve inserire o no?
    Lo stesso per le proprietà? Cioè se nella dichiarazione dei redditi figurano degli immobili nel 2008, ma che sono stati venduti ed al momento della dichiarazione Isee non sono piu di proprietà, vengono inseriti o no?

    • c0cc0bill ha detto:

      Il reddito ISEE va calcolato in base alla “fotografia” reddituale e proprietaria relative all’anno precedente.

    • dario81 ha detto:

      scusami se ribatto, ma è un punto che voglio capire.
      Nelle istruzioni dell’isee, c’è scritto testuale:

      Ai fini dell’ISEE ogni persona può appartenere ad un solo nucleo familiare. Si deve fare riferimento alle persone che compongono il nucleo familiare del richiedente ‘al momento della dichiarazione’.

      quindi, se il figlio s’è sposato il giorno prima di andare in un caf a fare l’isee, non si mette nell’isee anche se nell’anno 2008 era residente con i genitori…Che mi dici?

    • c0cc0bill ha detto:

      Fai bene a ribattere perchè io non posseggo certo la verità e molte norme, purtroppo, lasciano spazio a innterpretazioni spesso contrastanti.

      Sul punto in questione, però, siamo d’accordo. Infatti io parlavo di situazione reddituale e patrimoniale. Non del numero dei componenti il nucleo familiare.

      In una risposta a Fabrizio, qualche commento più sopra, ho scritto:

      Per i redditi dei singoli componenti il nucleo, il riferimento temporale è all’ultima dichiarazione dei redditi.

      Per l’elenco dei componenti il nucleo familiare (nascita, morte, nuova convivenza, matrimonio ecc…) il riferimento temporale è la data di presentazione della dichiarazione ISEE.

  210. zori ha detto:

    perche devo dichiarare i rediti e la casa di suocera che non è la nonna di mia figlia? La suocera è più di un anno in sua casa in serbia e ha la carta di soggiorno senza scadenza?come calcolo ISEE per le tasse universitarie per la mia figlia?

  211. zori ha detto:

    chi fa parte del mio nucleo famigliare ? Io sono rimasta vedova con la figlia, poi sposata con uno divorziato e con noi viveva la madre di mio seccondo(attuale marito) e lei è adesso piu di 1 anno in continuazione in serbia?Il mio marito ha ottenuto la cittadinanza italiana e la mia figlia ed io l abbiamo richiesta e stiamo in italia regolarmente 11 anni.
    grazie

    • c0cc0bill ha detto:

      Del suo nucleo familiare fanno parte tutti quelli che trova indicati sullo stato di famiglia.

      Almeno in linea generale.

      Possono essere esclusi soggetto coniugati oppure soggetti fiscalmente a carico di contribuenti che non risiedono con lei.

  212. Sergio ha detto:

    Il nucleo familiare è composto da i genitori e due figli entrambi separati legalmente e non fiscalmente a carico dei genitori..

    Come deve essere composto l’ISEE?

    • c0cc0bill ha detto:

      All’indicatore della situazione economica equivalente contribuiranno i redditi di tutti e quattro i componenti.

      Della corresponsione di eventuali alimenti agli ex-coniugi tiene conto il reddito lordo dei due figli legalmente separati.

      (L’ipotesi è che i due figli convivano con i genitori)

  213. vindur ha detto:

    salve vorrei porvi un problema la mia ragazza e svizzera con residenza svizzera, lei studia a firenze volevo sapere se cambia residenza dalla svizzera a firenze puo dichiarare isee 0 euro per le tasse universitarie?

    • c0cc0bill ha detto:

      Mi spiace, ma non sono in grado di risponderle.

    • vindur ha detto:

      forse ho posto male la domanda, se lei cambia residenza e non lavora fa sempre parte del nucleo familiare?

    • c0cc0bill ha detto:

      No, non ha posto male la domanda.

      Il fatto è che io non conosco le implicazioni per cittadini stranieri riguardo la definizione di nucleo familiare e di carico fiscale. La normativa dipende anche dai trattati bilaterali.

    • vindur ha detto:

      grazie mille per la riposta, ultima domanda per caso sai dove posso recarmi per avere riposte al mio problema?

    • c0cc0bill ha detto:

      Potrebbe chiedere informazioni ed assistenza al consolato svizzero più vicino.

    • vindur ha detto:

      ho chiesto ad un caaf mi ha detto che il cambio di residenza si puo fare tranquillamente e che una volta fatto non appartiene piu al nucleo familiare e quindi dopo puo fare un isee a 0 euro ma deve fare un auto certificazione che i genitori gli danno dei soldi per virere a firenze? domanda il caaf sta dando i numeri o tiene ragione

    • c0cc0bill ha detto:

      Per questo Vindur avevo dichiarato forfait.

      Se fosse stata italiana, pur vivendo da sola, la sua ragazza non avrebbe mai potuto costituire un nucleo familiare a sé stante.

      Disponendo di un reddito lordo non superiore a 2840,51 euro la sua ragazza (se fosse stata italiana) avrebbe fatto parte del nucleo familiare di un qualsiasi parente, anche lontano, che l’avrebbe potuta dichiarare a carico fiscale.

      Non mi esprimo sulle info acquisite dal CAAF. Sino a prova contraria non possono che essere attendibili.

  214. Sonia ha detto:

    Sempre sul nucleo familiare: mio figlio gode di una pensione di reversibilità (padre deceduto)con reddito superiore a 2840,5€ l’anno e frequenta l’Università. Convive con me ed il mio compagno. Può mio figlio considerarsi da solo nucleo famigliare o nella sua certificazione ISE devono comparire anche i nosti redditi? Grazie

  215. CESARE ha detto:

    Domanda probabilmente gia’ fatta diverse volte…
    Due conviventi non sposati con due figli. Stessa residenza .
    Ai fini “fiscali” (reddito isee, ecc. ecc.) il nucleo famigliare e’ composto da tutti e quattro,vero ? E per il calcolo del reddito isee servono i redditi di entrambi i conviventi ?
    Grazie.

  216. stellina ha detto:

    salve…volevo un’informazione…nel caso di separazione legale e affidamento congiunto della figlia nella compilazione isee che serve alla figlia deve essere considerato solo il reddito della persona con cui essa risulta essere nello stato di famiglia o si deve considerare anche il reddito dell’altro genitore che è in uno stato di famiglia diverso e ha una resdenza diversa?

    • c0cc0bill ha detto:

      La minore risulta praticamente a carico IRPEF di più persone. Se un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera componente del nucleo familiare della persona della cui famiglia anagrafica fa parte.

      Quindi l’ISEE di sua figlia è determinato dal reddito di sua moglie.

  217. samantha ha detto:

    vivo con i miei genitori in casa di mia proprietà , mia madre non ha reddito e mio padre si. Anche mia sorella ha la residenza con noi ma convive in un’altra abitazione; lei ha un reddito di circa 7.000 euro, più un figlio. Io ho un reddito da lavoro autonomo di circa 20.000 euro.
    Facciamo tutti parte del solito nucleo familiare? oppure mia sorella o io possiamo formare un nucleo familiare autonomo?
    Grazie Samantha

    • c0cc0bill ha detto:

      Manca il dettaglio su sua sorella.

      Se sua sorella con figlio è coniugata, allora non fa parte del nucleo familiare ai fini ISEE.

      Altrimenti il nucleo risulta composta dai due genitori, da lei, da sua sorella e dal figlio di quest’ultima.

  218. manu ha detto:

    salve,sono coniugata ma io e mio marito abbiamo residenze in comuni diversi. Io vivo con i miei genitori e sono nel loro stato di famiglia. Volevo chiederle ai fini isee, per il pagamento delle tasse universitarie,da chi è composto il nucleo familiare.grazie.saluti

  219. antonio imperatore ha detto:

    La certificazione ISEE per l’accesso alla social card

    Con la scadenza della validità della certificazione ISEE, la Social Card, destinata a tutti gli italiani che versano in condizioni di particolare indigenza, viene bloccata.

    Il modello ISEE, altrimenti detto “riccometro”, è valido per un anno e, di conseguenza è necessario ripresentarlo al fine di evitare l’esclusione dal beneficio.

    Esclusione che, in ogni caso, si determina se l’interessato non rientra più nei parametri previsti per la concessione del beneficio e che elencheremo più avanti al termine del post.

    Alla scadenza del modello ISEE, la prassi vuole che l’Inps debba inviare al beneficiario una lettera attraverso la quale comunicare la possibilità di rinnovare la carta acquisti, producendo una nuova dichiarazione, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.

    In questo periodo la carta viene sospesa per poi essere definitivamente revocata in caso di inosservanza del termine concesso.

    Per ottenere la carta acquisti (Social Card) è necessario:

    – avere un’età non inferiore a 65 anni o inferiore a 3 anni;

    – essere cittadino italiano residente in Italia;

    – avere un’imposta netta ai fini IRPEF pari a zero;

    – avere trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri, sono di importo inferiore a 6000 euro l’anno o di importo inferiore a 8000 euro l’anno se di età pari o superiore a 70 anni;

    – avere un ISEE inferiore a 6000 euro;

    – non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto ricoverato presso un istituto di cura di lungo degenza o detenuto presso un istituto di pena;

    – non essere, da solo o insieme al coniuge (o all’esercente la patria potestà se minore di 3 anni):

    a) intestatario di più di una utenza elettrica domestica;

    b) intestatario di utenze elettriche non domestiche (ne è ammessa una per il minore di 3 anni);

    c) intestatario di più di un’utenza del gas (due per il minore di 3 anni);

    d) proprietario di più di un autoveicolo (due per il minore di tre anni);

    e) proprietario, con una quota pari o superiore al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;

    f) proprietario, con una quota pari o superiore al 10%, di immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7;

    g) titolare di un patrimonio mobiliare ISEE superiore a 15000 euro;

  220. matteo ha detto:

    salve.ho 19 anni e vivo con i miei.mio fratello lavora a torino come vigile del fuoco e non può fare il cambio di residenza perchè sennò non potrebbe essere trasferito qui.si può eliminare dal modello ISEE senza cambiare la residenza?

  221. mario ha detto:

    Siamo due genitori con impiego a tempo indeterminato con una figlia di 18 anni e una figlia di 16 anni. Possiamo barrare la casella del quadro B dichiarando che entrambi i genitori di figli minori hanno lavorato almeno sei mesi nell’anno in cui sono stati prodotti i redditi.?
    Se no, per quale motivo?
    Grazie.

    • c0cc0bill ha detto:

      L’interpretazione estensiva, più volte ribadita nei tavoli tecnici ISEE, consente che il secondo e il terzo quadrato del punto B possano essere barrati anche in presenza di figli maggiori oltre che di figli minori”.

    • Daniele ha detto:

      Ho appena presentato l’isee per le tasse universitarie di mio figlio in un CAF Acli. Avendo una figlia minore e avendo lavorato come lavoratori dipendenti sia io che mia moglie tutto l’anno, ho crociato la casella in questione, ma l’impiegata si è rifiutata di crociare la casella dicendo che vale solo in caso di tutti i figli minori.
      Come posso fare ora?
      Grazie.

    • c0cc0bill ha detto:

      L’impiegata ha ragione.

      Non vedo tuttaia dove sta il problema. Il reddito ISEE non viene influenzato da quella casella.

    • Daniele ha detto:

      Chiedo scusa, forse sbaglio qualcosa, ma simulando il valore isee sul sito dell’inps, se crocio la casella in questione la scala equivalenza risulta 2,66 e il valore isee è più basso di quando non crocio la casella (in questo ultimo caso il valore isee è calcolato con scala equivalenza 2,46).
      Grazie.

    • Raffaella ha detto:

      Salve. Ho un figlio nato a luglio 2009 e sia io che mio marito abbiamo lavorato come lavoratori dipendenti per tutto l’anno 2008. Posso barrare la relativa casella usufruendo così del correttivo di +0.2 nella scala di equivalenza? oppure si fa riferimento allo stato di famiglia del 2008?

    • c0cc0bill ha detto:

      La situazione reddituale deve essere necessariamente rapportata all’anno solare precedente.

      La situazione familiare, invece, rispecchia la situazione corrente, riportando le variazioni intervenute (nascita, morte, cambi di residenza).

    • Daniele ha detto:

      Ancora scusa, ma poi questa risposta non contraddice quella precedente data a Mario?
      Grazie.

    • c0cc0bill ha detto:

      Giustissimo Daniele. Ma si tratta di una interpretazione scaturita del tavolo ISEE organizzato dalla Provincia di Modena. Non di una sentenza di Cassazione.

      Se lei riesce a farlo comprendere alla impiegata del CAF ed ad ottenere di poter comunque barrare la casella in questione, per me va bene.

  222. tiziano ha detto:

    Sono sposato e ho il domicilio a roma. La mia residenza è al paese con i miei genitori. Facendo parte del nucleo familiare i miei genitori non possono avere agevolazioni in quanto il mio reddito va a superrare quella soglia prevista. ho la possibilità, pur rimanendo con i miei , fare nucleo familiare assestante.

    • c0cc0bill ha detto:

      Lei forma un nucleo a sé stante con sua moglie, ai fini ISEE.

      I suoi genitori non influenzeranno l’ISEE, che sarà determinato unicamente dai redditi e proprietà dei coniugi.

  223. Clara ha detto:

    Salve, la mia situazioe è la seguente: sono coniugata con due figli minori ed ho trasferito la residenza anagrafica presso i miei genitori. Ai fini ISEE, posso continuare a far parte del nucleo familiare insieme a mio marito (che ha la residenza anagrafica nella casa di cui cono comproprietaria al 50%) ed i due figli e quindi non essere caricata sul nucleo familiare dei miei genitori e sul relativo ISEE? Grazie

    • c0cc0bill ha detto:

      Certamente. Uno dei pochi casi in cui con la convivenza si riesce ad avere la possibilità di formare un nucleo familiare a sé stante è proprio il suo.

      L’indicatore della situazione economica equivalente terrà conto dei redditi suoi e di suo marito. Saranno esclusi i redditi dei suoi genitori.

  224. Andrew B. ha detto:

    Buongiorno,
    A me serve l’ISEE per fare la richiesta di riduzione tasse per il politecnico. Mio fratello quasi sempre (8-9 mesi all’anno)lavora all’estero, ma ha ancora la residenza dei miei genitori. Mio padre è andato stamattina a fare l’ISEE e hanno contato anche mio fratello e quindi la cifra è salita moltissimo e rischio di non poter più fare la richiesta di riduzione delle tasse. Siccome mio fratello vive per conto suo, è giusto che venga contato per l’isee? ricordo che ha la residenza dei miei genitori.
    Grazie..
    mi scuso per gli errori.. non sono italiano

    • c0cc0bill ha detto:

      Tutto giusto, purtroppo per lei. Suo fratello deve cambiare residenza, altrimenti l’ISEE recepirà sempre i suoi redditi.

  225. pinky ha detto:

    un mio amico ha la residenza a casa mia come convivente…in questo caso, credo, nel mio reddito isee incida anche il suo. Puo’ cambiare la scelta “convivente” con qualsiasi altra voce che non mi comporti un aumento sul mio reddito? se si quale? o deve necesseriamente spostare la residenza?ringrazio anticipatamente!!

    • c0cc0bill ha detto:

      A meno che all’atto del trasferimento di residenza il suo amico non abbia dichiarato di venire a vivere da lei per motivi:

      1. religiosi
      2. di cura
      3. di assistenza
      4. militari
      5. di pena e simili

      e l’ufficiale di anagrafe non abbia scambiato casa sua per convento, casa di cura, caserma o carcere,il suo amico contribuirà con i suoi redditi ad accrescere l’indicatore di situazione economica equivalente del nucleo familiare a cui lei appartiene.

      Una scappatoia è dichiarare che il suo amico fa il baby sitter o svolge funzioni di colf (collaboratore familiare). Però attenzione: in questo caso bisognerà versargli i contributi INPS.

      Resta una terza opzione per poter escludere i redditi del suo amico dal reddito familiare ISEE: aprire un’altra porta sul pianerottolo e fargli assumere residenza ad un interno diverso (stesso CAP, stessa città, stessa via o piazza, stesso civico, ma interno diverso).

      L’ultima (e giuro non ce ne sono altre): bisognerà metterlo alla porta …. purtroppo!

  226. pietro ha detto:

    una persona : maggiorenne , studente , senza reddito , residente con la nonna , può essere a carico INPS e fare nucleo con la nonna o è comunque a carico del padre che risiede in altra città ?

  227. pietro ha detto:

    se non ho reddito , sono maggiorenne , ho residenza con mia nonna pensionata , posso far parte del suo nucleo familiare ? o devo far parte del cucleo familiare di mio padre ?

  228. Chiara ha detto:

    Buongiorno
    nel mio stato di famiglia in comune risultiamo in cinque: il mio convivente, io, i nostri due figli e il fratello del mio convivente che, in realtà non vive con noi e non contribuisce in alcun modo con il suo reddito alle spese familiari (è domiciliato altrove).
    Domanda: ai fini del calcolo ISEE devono essere inseriti anche i redditi di questa persona?
    Quale potrebbe essere la soluzione per non inserirli?
    Grazie

    • c0cc0bill ha detto:

      A meno che all’atto del trasferimento di residenza presso il vostro nucleo familiare questa persona non abbia dichiarato di venire a vivere da voi per motivi:

      1. religiosi
      2. di cura
      3. di assistenza
      4. militari
      5. di pena e simili

      e l’ufficiale di anagrafe non abbia scambiato casa vostra per convento, casa di cura, caserma o carcere, questa persona contribuirà con i suoi redditi ad accrescere il vostro indicatore di situazione economica equivalente.

      Una scappatoia è dichiarare che questa persona fa il baby sitter o svolge funzioni di colf (collaboratore familiare). Però attenzione: in questo caso bisognerà versargli i contributi INPS.

      Resta una terza opzione per poter escludere i redditi di questa persona dal reddito familiare ISEE: aprire un’altra porta sul pianerottolo e fargli assumere residenza ad un interno diverso (stesso CAP, stessa città, stessa via o piazza, stesso civico, ma interno diverso).

      L’ultima (e giuro non ce ne sono altre): bisognerà metterlo alla porta ….

  229. Anonimo ha detto:

    buonasera, vorrei sapere come è costituito il mio nucleo familiare in base alle informazioni che seguono.
    Sono sposato e sia io che mia moglie abbiamo la stessa residenza.Ho una figlia sposata ( quindi non rientra nel nucleo familiare) e 3 altri figli:
    un figlio ha la mia stessa residenza ed è a carico, l altro figlio non ha la mia stessa residenza ma è anch’ egli a carico, mentre l’ ultima figlia lavora quindi non è carico anche se ha la stessa mia residenza.
    Grazie in anticipo x la risposta.

    • c0cc0bill ha detto:

      Il suo nucleo familiare ai fini ISEE è costituito da lei, sua moglie, il figlio con lei residente, il figlio non residente con lei ma fiscalmente a suo carico , la figlia residente con lei non fiscalmente a suo carico.

      In totale 5 persone.

      Partiamo dal presupposto che la figlia sposata ha un marito che guadagna più di 2840,51 euro.

  230. DANIELA ha detto:

    Buonasera. Vorrei sapere se trasferendo la mia residenza (temporanea)in altro Comune presso l’abitazione di una zia paterna, percependo un mio proprio reddito se quest’ultimo contribuisce ad aumentare il reddito familiare di mia zia. Inoltre vorrei conoscere per quanto tempo posso avere tale residenza (temporanea) Grazie.

    • c0cc0bill ha detto:

      Le residenze sono tutte temporanee, tranne una …

      Trasferendosi presso sua zia e percependo un reddito proprio, il reddito ISEE sarà quello del nucleo familiare costituito da lei a da sua zia.

  231. Katia ha detto:

    Salve, volevo un’informazione. Quando due sposi vanno a vivere a casa dei genitori, il reddito dei genitori aumenta? Ovvero costituiscono due nuclei familiari sotto lo stesso tetto e quindi due redditi, oppure viene considerato unica famiglia?
    Grazie.

    • c0cc0bill ha detto:

      Nel caso specifico, ai fini ISEE (indicatore situazione economica equivalente) concorrono alla formazione del reddito tutti i componenti del nucleo familiare: i due genitori ed i due coniugi.

    • luigi59 ha detto:

      Salve, dopo essermi sposato siamo andati a vivere con mia moglie in una casa vicina (non nella stessa abitazione) a quella dei miei suoceri. Al momento della comunicazione al locale Comune, io e mia moglie e successivamente i miei due figli, siamo stati inseriti nello stato di famiglia dei miei suoceri. Le chiedo ai fini ISEE io e la mia famiglia formiamo un nucleo separato da quello dei miei suoceri anche se siamo nello stesso certificato di stato di famiglia o i redditi da individuare sono anche quelli dei miei suoceri? Ripeto non viviamo nella stessa abitazione ma in due separate vicine circa 10 metri.

    • luigi59 ha detto:

      Buonasera sono luigi59 ho chiesto una delucidazione a riguardo dell’ISEE ma ancora non vedo la risposta. ho sbagliato qualcosa? Grazie

    • c0cc0bill ha detto:

      Gentile Luigi, ci scusiamo per il ritardo ma stiamo facendo un pò di manutenzione a questo blog.

      Tornando al suo problema, lei dovrebbe far attribuire un numero civico diverso (un bis, per intenderci) alla abitazione in cui è andato a vivere. In modo da non risultare convivente con i genitori di sua moglie.

      Infatti, come stanno le cose adesso, ai fini ISEE, il reddito complessivo del suo nucleo familiare ingloba quello percepito dai suoi suoceri.

  232. melina di laurenzio ha detto:

    L’Ise (indicatore della situazione economica) e l’Isee (indicatore della situazione economica equivalente) sono parametri che attestano la situazione economica del richiedente, utilizzati da Enti o da Istituzioni (ospedali pubblici, Asl, scuole, università ecc.) che concedono prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità.

    La gestione della banca dati relativa al calcolo di tali indicatori è affidata all’Inps che acquisisce le notizie di base per il rilascio della certificazione che ha una validità annuale.

    CHE COS’È

    L’Ise è un parametro che determina la situazione economica del nucleo familiare. Questo parametro scaturisce dalla somma dei redditi e del 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare di tutto il nucleo familiare.

    L’Isee scaturisce invece dal rapporto tra l’Ise e il numero dei componenti del nucleo familiare in base ad una scala di equivalenza stabilita dalla legge.

    DA CHI E PER COSA VIENE RICHIESTA L’ATTESTAZIONE ISE/ISEE

    – dai Comuni, per agevolazioni rispetto a tributi locali (come la TARSU), alle rette delle mense scolastiche, alla riduzione di quote per soggiorni turistici rivolti agli anziani, per la concessione dell’assegno di maternità e dell’assegno a nuclei familiari nei quali sono presenti almeno tre figli minori.
    – dalla TELECOM per la riduzione del canone di abbonamento telefonico.
    – dalle Università per la riduzione delle tasse universitarie.
    – dagli Enti locali (Comuni, Province e Regioni) per buoni di acquisto dei libri scolastici.
    – dalle Agenzie Territoriali per la casa in merito alla determinazione dei canoni di locazione.
    – per l’accesso a prestazioni socio economiche da parte della Pubblica Amministrazione e del Servizio Sanitario Nazionale.

    DA RICORDARE

    Fanno parte del nucleo familiare, in linea generale, il dichiarante, il coniuge, i figli nonché altre persone conviventi e altri soggetti a carico ai fini dell’Irpef, anche se non presenti nello stato di famiglia del dichiarante.

    La situazione reddituale è rappresentata dal reddito complessivo assoggettabile all’Irpef conseguito da tutti i componenti il nucleo nell’ultimo anno fiscale.

    La situazione patrimoniale immobiliare è costituita dal valore dei fabbricati e dei terreni edificabili o agricoli intestati a persone fisiche, definito ai fini dell’ICI (imposta comunale sugli immobili) entro il 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva. Viene applicata una detrazione per l’importo dell’eventuale mutuo residuo da pagare o, in alternativa, se più favorevole, il valore della casa di proprietà in cui risiede il nucleo, nel limite di 51.645,69 euro.

    La situazione patrimoniale mobiliare è rappresentata dal valore dei titoli, conti correnti, buoni postali, azioni ecc., posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva.

    Il patrimonio mobiliare e immobiliare è considerato nella valutazione complessiva solo per il 20%.

    La scala di equivalenza è composta da coefficienti che indicano, in base al numero dei componenti il nucleo familiare, il valore con il quale va rapportato l’Ise per ottenere l’Isee. Questo coefficiente viene aumentato se, ad esempio, il nucleo familiare è composto da un solo genitore con figli minori, se nel nucleo sono presenti persone disabili oppure se entrambi i genitori di figli minori hanno lavorato almeno sei mesi nell’anno in cui sono stati prodotti i redditi.

    COSA BISOGNA FARE PER OTTENERE L’ATTESTAZIONE ISE/ISEE DAL CAF

    L’attestazione ISE/ISEE viene rilasciata GRATUITAMENTE dal Caf Acli dopo aver provveduto a redigere, sulla base della documentazione esibita e di quanto dichiarato dal cittadino, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) che viene sottoscritta dall’interessato.

    Elaborati i dati esposti nella dichiarazione, il Caf Acli rilascia l’attestazione, valida per tutti i componenti del nucleo familiare e che dovrà essere consegnata all’ente o amministrazione che concede il beneficio o la prestazione richiesta dal cittadino.

    Tutti i dati sono conservati nell’Archivio Nazionale ISE gestito dall’INPS e resi disponibili agli Enti ed Amministrazioni per eventuali controlli ed accertamenti che possono essere eseguiti tramite la Guardia di Finanza.

    DATI E DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISE/ISEE

    Il Cittadino deve esibire al Caf un documento di identità non scaduto o la carta di soggiorno.

    Gli altri dati devono essere o documentati o autocertificati dal cittadino.
    Il cittadino si assume comunque ogni responsabilità civile e penale di quanto dichiarato o autocertificato al Caf.

    * Composizione del nucleo familiare, dati anagrafici e codici fiscali dei componenti;
    * Sigla ASL di appartenenza;
    * Ultima dichiarazione dei redditi presentata (Mod. 730, UNICO) oppure, se non tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, l’ultimo Mod. CUD dei componenti del nucleo familiare;
    * Redditi dei terreni posseduti;
    * Rendita catastale dei fabbricati posseduti;
    * Ammontare del capitale residuo dei mutui in essere;
    * Importo dell’affitto pagato per la casa di abitazione principale ed estremi di registrazione del contratto di locazione;
    * Redditi mobiliari posseduti o saldo bancario/postale – conto corrente o libretto di risparmio – con codice CAB e ABI della Banca o della Posta o ammontare capitale investito in BOT, azioni o altri titoli o fondi di investimento o ammontare premi assicurativi.

  233. Teresa ha detto:

    Buongiorno, sono una ragazza madre ed ho un mio reddito autonomo. Vivo in casa dei miei genitori, anch’essi lavoratori con autonomi redditi da lavoro dipendente.
    Per quanto sopra, nello stato di famiglia compaio con mia figlia, come una componente del nucleo familiare dei miei genitori dai quali non dipendo economicamente.
    Questa circostanza mi impedisce, tuttavia, di ottenere agevolazioni fiscali legate al mio basso reddito in quanto, appunto, risulta che sono parte di una famiglia.
    E’ davvero così oppure posso, in qualche maniera, “staccarmi” anagraficamente ed ottenere uno stato di famiglia tutto mio?
    Possibile che la convivenza, seppure con redditi separati, determini tutto ciò?

    • c0cc0bill ha detto:

      Per poter costituire un nucleo familiare autonomo (famiglia anagrafica a sè stante) ai fini ISEE è necessario che sussistano le seguenti condizioni:

      – non risultare fiscalmente a carico di alcun soggetto, potendo dimostrare un reddito superiore a 2.840,5 euro nell’anno fiscale precedente a quello in cui è richiesta la costituzione del nucleo familiare anagrafico autonomo (nucleo familiare a sé stante);

      – non essere anagraficamente convivente con altri soggetti che producano reddito.

      Per staccarsi ai fini ISEE e poter costituire un nucleo familiare anagrafico a sè stante dunque, lei deve trovare una sistemazione logistica alternativa, anche in convivenza anagrafica purchè i conviventi non producano reddito.

  234. sara ha detto:

    Vorrei sapere se nella dichiarazione isee sono considerata nucleo solo io , dato che vivo da sola in una cosa di mia proprietà, con residenza e senza reddito. In tal caso che bonus e agevolazioni mi spettano? le tasse universitarie mi potrebbero costare meno o guardano allo stipendio di mia madre, anche se non viviamo insieme, causa due diverse residenze? grazie

    • c0cc0bill ha detto:

      Poichè lei non percepisce un reddito superiore a 2840,5 euro è considerata fiscalmente a carico dei suoi genitori.

      Ai fini ISEE i suoi genitori (e dunque i loro redditi) sono inclusi nell’ISEE.

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