Diritto di prelazione su immobili in comunione ereditaria


La norma sancisce il diritto di prelazione dei coeredi in comunione in caso di vendita a terzi, da parte di uno di essi, della propria quota





In riferimento al precedente quesito del 9 gennaio 2024, inerente un atto notarile di compravendita di un terreno agricolo cointestato per 1/2 alla sottoscritta e 1/2 ad un coerede, poi deceduto, cui eredi testamentari hanno venduto a terzi non confinante e non in possesso di requisiti di coltivatore diretto, vorrei approfondire il quesito: gli eredi testamentari hanno venduto il loro 1/2 al terzi; terzi afferma che così è entrato nella comunione del terreno poiché è indiviso e, pertanto, l’1/2 della sottoscritta gli spetta per diritto di prelazione. Poiché il terreno confina con altri terreni agricoli, nel timore di una rivalsa nei miei confronti dai confinanti, vorrei chiedere due specifici quesiti e conferma: nel timore che caso vendita al terzi già in possesso dell’altro 1/2 e i confinanti possano fare rivalsa, nei confronti di chi verrebbe esercitata? Al venditore o all’acquirente? Nell’incertezza ho chiesto al terzi di formulare una dichiarazione da inserire nell’atto di compravendita che è consapevole della situazione. Ai fini della compravendita la dichiarazione è valida a tutelarmi?

L’articolo 732 del codice civile stabilisce che il coerede che vuol alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi (o ai loro aventi causa, i quali hanno diritto di prelazione.

Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall’ultima delle notificazioni. In mancanza della notifiche, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria.

Qualora la comunione ereditaria venisse sciolta, con la divisione, chi ha acquistato dagli eredi del germano deceduto non avrebbe più diritto alla prelazione in caso di vendita a soggetto diverso.

Il diritto di retratto si può esercitare fino a che non si sia perfezionata la divisione e, in ogni caso, entro il termine di prescrizione decennale che decorre dall’alienazione al terzo, anche nel caso in cui permanga lo stato di comunione.

La cosa migliore da fare, a nostro avviso, per evitare complicazioni giudiziarie in seguito a rivendicazioni future di retratto da parte dei coltivatori diretti dei terreni confinanti, è quella di procedere alla divisione ereditaria (estinguendo il diritto di prelazione di chi ha acquistato dagli eredi del germano deceduto, e quindi a notificare ai coltivatori diretti confinanti la proposta di vendita del proprio fondo (a soggetto diverso diverso da chi ha acquistato dagli eredi del germano deceduto), dando modo, ai coltivatori diretti dei terreni confinanti, di esercitare il diritto di prelazione.

In ogni caso la dichiarazione di chi ha acquistato dagli eredi del germano deceduto, inserita nell’atto di compravendita, non la tutela in alcun modo da eventuali azioni di ritratto dei coltivatori diretti confinanti, trattandosi di mera dichiarazione di parte.

Anche lei potrebbe eccepire la violazione dell’articolo 732 del codice civile ed esercitare diritto di retratto se non ha ricevuto dagli eredi del germano deceduto la proposta di alienazione all’attuale proprietario (comprensiva dell’indicazione del prezzo di compravendita) per poter esercitare, eventualmente, il suo sacrosanto diritto di prelazione.

Le converrebbe, a nostro sommesso parere, affidarsi ad un legale di fiducia, in quanto gli eventi esposti denotano, inequivocabilmente, tentativi di “bullismo giuridico” esercitati, nei suoi confronti, dal soggetto che ha acquistato dagli eredi del germano deceduto.

Peraltro, a scanso di equivoci, va precisato che chi detiene il diritto di prelazione deve essere preferito in caso di vendita, rispetto ad un terzo, al medesimo prezzo, ma non può obbligare il proprietario a vendergli l’immobile, se questi non intende alienarlo.

20 Gennaio 2024 · Ornella De Bellis


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