Debiti e regime di comunione dei beni – domande e risposte

Quali sono i beni personali che non rientrano nella comuni­one?

a. I beni di proprietà del coniuge prima del matrimonio.
b. I beni ricevuti dopo il matrimonio per donazione o eredità.
c. I beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge.
d. I beni che servono all'esercizio della professione di ciascun coniuge.
e. I beni ottenuti in risarcimento di un danno e la pensione di invalidità.
f. I beni acquistati con il ricavato proveniente dalla vendita dei beni personali o con il loro scambio.

Nei casi c, d e f sopra indicati, l’esclusione dalla comuni­one deve risultare dall'atto di acquisto, se di esso ha fatto parte anche l’altro coniuge; se non risulta l’esclusione, il bene è comune.

I proventi del lavoro di ciascun coniuge o i frutti dei beni personali fanno parte della comunione?

No, perché la comunione dei beni riguarda ciò che si acquista e non i mezzi con cui si acquista. Però, se al momento dello scioglimento della comunione esistono dei risparmi, questi devono essere divisi in parti uguali fra i coniugi.

Le aziende rientrano nella comunione legale dei beni?

Sì, purché siano gestite da entrambi i coniugi e siano state costituite dopo il matrimonio.

In caso di debiti, i creditori possono rifarsi sui beni in comuni­one?

Sì, se i debiti riguardano pesi e oneri gravanti sui beni comuni al momento dell'acquisto (mutui, ipoteche, ecc.); carichi dell'amministrazione dei beni stessi (per esempio le spese condominiali); spese per il mantenimento della famiglia e l’istruzione ed educazione dei figli; inoltre tutte le spese compiute nell'interesse della famiglia; ogni altro impegno economico preso in comune accordo dai coniugi.

Quali beni rientrano nella comuni­one legale?

Quelli acquistati durante il matrimonio, ad eccezione dei beni personali. I beni sono comuni indipendentemente da quale dei due coniugi abbia effettuato l'acquisto e il pagamento.

Se un bene è intestato a uno solo dei due coniugi è ugualmente di proprietà di tutti e due?

Sì, se acquistato in regime di comuni­one legale.

Che cosa succede se i beni comuni non sono sufficienti a coprire i debiti comuni?

I creditori possono agire sui beni personali di ciascun coniuge, per un ammontare pari alla metà del credito.

Che cosa succede se si tratta di debiti personali di un coniuge?

Quando i beni personali del coniuge non coprono l'ammontare del debito, i creditori possono rifarsi sui beni della comunione, nei limiti della quota del coniuge debitore (la metà).

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30 Luglio 2013 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

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10 risposte a “Debiti e regime di comunione dei beni – domande e risposte”

  1. fabius ha detto:

    Un anno e mezzo fa mia moglie ha acquistato un alimentari pagando delle dilazioni senza garanzia; ora ha chiuso l’attività per crisi ma sono rimasti insoluti i pagamenti della dilazione e dei fornitori. Siamo sposati in comunione dei beni non abbiamo beni di valore, né case. Io ho un lavoro in regola. Se non paga a me potrebbero farmi qualcosa tipo pignoramento in busta paga o no?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Se riesce a dimostrare che l’attività commerciale di sua moglie era finalizzata a soddisfare esigenze familiari e non personali, il creditore può ottenere il pignoramento del 20% del suo stipendio.

  2. stella81 ha detto:

    Domanda: dopo varie teorie avanzate da altrettanti professionisti sono in confusione, anche perché la situazione è alquanto particolare. A causa di una situazione di sofferenza bancaria fatta a mio nome nel 2000 da mio padre e della quale sono venuta a conoscenza anni dopo sono diventata cattiva pagatrice (mai sporta denuncia verso mio padre ma ancora in causa con la banca senza capire la loro effettiva volontà di chiudere la faccenda). Dopo anni di duro lavoro magicamente ottengo un prestito personale in un altra banca, preludio secondo la direttrice della possibilità di richiedere un mutuo..ma si sbagliava! Sposata separata in separazione dei beni, dopo il ricongiungimento coniugale vorrei un minimo di tutela nella proprietà della casa..con la comunione dei beni? Dichiarando la casa bene patrimoniale? Come faccio per non correre rischi di essere pignorata? Possibile che ad oggi questo debito non sia caduto in prescrizione? Aiuto!!! Mi sembra di non avere futuro.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Conferire un immobile al fondo patrimoniale costituito dopo l’insorgenza del debito è un atto che produce risultati tangibili solo per le tasche del notaio che lo redige e nessun effetto di tutela per il debitore.

      Al momento un bene immobile è relativamente impignorabile solo se il credito è di natura esattoriale (quelli per i quali agisce in riscossione Equitalia) ed in esso vi dimora il debitore.

      Bisognerebbe innanzitutto individuare la Centrale Rischi in cui risulta essere segnalato il suo nominativo: la banca che ha negato il mutuo potrebbe aiutarla nello scopo. Essa deve riferire al debitore, se non le policies adottate nell’erogazione del credito, almeno le pregiudiziali emerse che hanno determinato il diniego. In alternativa, sarebbe opportuno procedere a visure nelle principali banche dati dei cattivi pagatori. CRIF, CTC, Experian, Assilea, CR Bankitalia.

      La ragione di questa istruttoria risiede nel fatto che dopo 36 mesi dalla scadenza dell’ultima rata non rimborsata di un credito in sofferenza, la segnalazione deve essere cancellata automaticamente, a meno che il creditore non rinnovi la segnalazione. Delle due l’una: esiste un creditore determinato che “non dimentica”, ed allora andrebbe contattato per una transazione stragiudiziale del contenzioso; il gestore della banca dati in cui fu segnalato il suo nominativo, per qualche oscura ragione, non ha provveduto alla cancellazione automatica nei termini previsti dalle leggi vigenti.

      E, quindi, molto probabilmente la segnalazione persiste a causa del contenzioso giudiziale ancora in atto con la banca, di cui lei riferisce in apertura.

  3. simona ha detto:

    salve sono sposata da 5anni abbiamo la separazioni dei beni.io vorrei chiudere la mia attività con qualche debito.se non dovessi pagarli cercano mio marito?

  4. patrizia ha detto:

    Buon giorno, mi sono sposata il 5 settembre di quest’anno e abbiamo deciso per la comunione dei beni.Ma se dovessimo decidere di cambiare da comunione a separazione dei beni si puo fare?Se è sì ome fare?GRAZIE

    • c0cc0bill ha detto:

      A chi si sposa si applica automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni, salvo chi decide e dichiara espressamente in sede di matrimonio di scegliere la separazione dei beni. In ogni caso è possibile cambiare idea dopo il matrimonio. Vediamo di cosa si tratta in entrambi i casi.

      La comunione dei beni è il regime legale previsto dal codice nel caso in cui non vi sia stata una scelta diversa da parte dei coniugi (articolo 159 codice civile). La comunione dei beni rappresenta il sistema privilegiato dal legislatore in quanto nella pratica realizza una parità dei coniugi, consentendo loro una gestione e una titolarità comune del patrimonio familiare.

      La comunione dei beni si applica automaticamente nel momento della stipulazione del matrimonio, oppure successivamente a richiesta dei due coniugi.

      Questi sono i beni che rientrano nella comunione

      * tutti i beni acquistati dai due coniugi, anche separatamente, durante il matrimonio

      * le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio

      * il reddito di un’attività separata dei coniugi

      * il reddito di un bene proprio di uno dei coniugi (ad esempio il canone di locazione di un appartamento comprato prima del matrimonio da uno dei coniugi)

      * il reddito di un’azienda costituita prima del matrimonio ma gestita da entrambi i coniugi

      Questi i beni che non rientrano nella comunione

      * tutti i beni acquistati da uno dei due coniugi prima del matrimonio

      * i beni che vengono ereditati o acquistati per donazione da uno dei due coniugi durante il matrimonio

      * tutti i beni personali (gioielli, indumenti, libri…)

      * tutti i beni che servono all’esercizio della professione di uno dei due coniugi (è necessario dimostrare in tal caso un rapporto diretto ed obiettivo con l’attività)

      * ciò che si è ottenuto a titolo di risarcimento di danni patrimoniali e non

      * la pensione corrisposta per la perdita totale o parziale della capacità lavorativa

      * tutti i beni acquistati con il prezzo della vendita dei beni che non erano precedentemente di comproprietà dei due coniugi (articolo 179 del codice civile)

      La separazione dei beni contempla un regime patrimoniale diverso, e si ha quando ciascuno dei coniugi è il solo proprietario dei beni acquistati durante il matrimonio. Egli ha quindi il diritto di goderli e amministrarli, salvo naturalmente l’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro.

      La separazione dei beni può essere chiesta senza alcuna spesa al momento della celebrazione del matrimonio oppure in seguito, rivolgendosi a un notaio (deve però sussistere il consenso di entrambi i coniugi). Il notaio provvede a trascrivere l’intervenuta separazione dei beni a margine dell’atto di matrimonio (tale trascrizione è molto importante nei confronti dei terzi).

      Se il passaggio dalla comunione alla separazione dei beni è richiesto solo da uno dei due coniugi, occorre rivolgersi al tribunale. La legge contempla diversi motivi di scioglimento della comunione che può avvenire (articolo 193 codice civile) in caso di: interdizione, inabilitazione, cattiva amministrazione del patrimonio da parte di uno dei coniugi, sperpero e disordine nella gestione degli affari.

  5. Andrea ha detto:

    buongiorno,mi chiamo Andrea e vorrei porgere una domanda. mi sposo a settembre e stiamo valutando se fare la comunione dei beni o no in quanto 4 anni fà ho lasciato un debito in una banca a causa di problemi personali che hanno coinvolto mio fratello. quindi ho paura che possano avvalersi sui beni della mia futura moglie una volta sposati.è possibile?non vorrei mai coinvolgerla nella maniera più assoluta.

    grazie anticipatamente.

    Andrea

    1 Mar 09 at 19:37

    • Roberto ha detto:

      Fate la separazione. Non solo per il passato, ma anche per il futuro, che non conoscete

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