Azione esecutiva sui beni ricadenti nella comunione legale fra coniugi per debiti personali di uno di essi – Opposizioni esperibili all’esecuzione

Secondo giurisprudenza consolidata è legittima l’aggressione esecutiva di ognuno dei beni in comunione legale fra coniugi, per debiti personali contratti da uno di essi, esclusivamente nella sua interezza e non per una inesistente quota della metà, salvo il diritto del coniuge non debitore a percepire, in sede di distribuzione, la metà del ricavato (al lordo delle spese di procedura) della vendita del bene.

La configurazione della comunione legale come “senza quote”, rende, infatti, impossibile ricostruire il coniuge non debitore come proprietario esclusivo di una parte, anche solo ideale, del bene da aggredire esecutivamente.

Ne discende che il coniuge non debitore, azionando opposizione del terzo, non potrà con essa pretendere di escludere dall'espropriazione una quota del bene in natura, che non gli spetta e di cui fino allo scioglimento della comunione, non e’ titolare.

Ma, ad esempio, potrà fare valere la proprietà esclusiva del bene pignorato, per sua estraneita’ alla comunione; oppure, con opposizione ad esecuzione, far valere la non sussidiarieta’ del bene in comunione, per la presenza di beni personali del coniuge debitore utilmente aggredibili per il soddisfacimento del credito personale verso quest’ultimo; oppure ancora, con opposizione agli atti esecutivi, fare valere le nullita’ di quelli, fra questi, che comportino la violazione o la limitazione del suo diritto alla meta’ del controvalore del bene.

Per quel che riguarda i beni mobili pignorati ricadenti nella comunione legale, il coniuge non debitore puo’ proporre opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione, prima che sia disposta le vendita o l’assegnazione degli stessi. Se in seguito all’opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni o se l’opposizione e’ proposta dopo la vendita stessa, i diritti del coniuge non debitore si fanno valere sulla somma ricavata.

Per quel che riguarda i beni immobili pignorati e ricadenti nella comunione legale, il coniuge non debitore ha il diritto di proporre l’opposizione solo prima che il bene sia assegnato o venduto; qualora reagisca solo in epoca successiva, egli ha la possibilita’ di rivalersi o sul prezzo ricavato, ovvero di rivendicare il bene nei confronti dell’aggiudicatario.

In conclusione: per il debito personale di uno dei coniugi in regime di comunione legale è correttamente sottoposto a pignoramento l’intero bene ricadente nella comunione. Non è fondata la pretesa del debitore sottoposto ad esecuzione, e/o del coniuge non debitore, di separare dal bene pignorato parti o quote di esso al fine di condizionare la procedura ad esiti diversi dalla vendita del bene per intero. Al coniuge non debitore va corrisposto, in sede di distribuzione, la meta’ del ricavato della vendita al lordo delle spese di procedura.

Quelli appena esposti sono i principi giuridici, in tema di azione esecutiva sui beni ricadenti nella comunione legale fra coniugi e di opposizioni esperibili all'esecuzione, che emergono dalla lettura della sentenza 6230/16 redatta dai giudici della Suprema Corte di cassazione.

16 Aprile 2016 · Roberto Petrella


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!