Bollo auto » Una guida esaustiva per l’automobilista

Bollo auto » soggetti passivi, quando, quanto e dove pagare, riduzioni, esenzioni, rimborsi

In questo articolo ci occuperemo di fornire al lettore le principali informazioni relative al bollo auto (soggetti passivi, quando, quanto e dove pagare, riduzioni, esenzioni, rimborsi).

Per un approfondimento più esaustivo riguardante aspetti peculiari dell'argomento qui trattato, è possibile far riferimento alla sezione dedicata alla tassa automobilistica.

Gli aspetti generali del bollo auto

Cominciamo col dire che nel caso in cui si verifichi la perdita di possesso del veicolo per furto, rottamazione, fermo amministrativo o esportazione prima dell'ultimo giorno utile di pagamento la tassa automobilistica non è dovuta.

In caso di vendita del veicolo nel corso del mese utile per il pagamento è tenuto al pagamento il soggetto che risulti essere proprietario del veicolo all'ultimo giorno utile per il pagamento del bollo, ovvero l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza.

In caso di rottamazione per esportazione entro il mese di pagamento il bollo non è dovuto. Se invece si esporta successivamente il bollo è dovuto e non è possibile richiederne il rimborso.

In caso di auto concessa in leasing è sempre tenuta al pagamento del bollo la società di leasing, essendo la proprietaria del veicolo.

E' possibile richiedere un duplicato del pagamento alle delegazioni ACI presenti sul territorio.

Se invece si è effettuato il pagamento del bollo presso tabaccai, poste, ecc., è comunque possibile il duplicato del pagamento (purchè questo sia presente in archivio).

Il bollo: i pagamenti e la prescrizione

E' possibile verificare i pagamenti e, qualora mancanti, provvedere alla regolarizzazione rivolgendosi alle delegazioni ACI.

Il termine di prescrizione per l’accertamento e il rimborso della tassa automobilistica è di 3 anni dalla data in cui avrebbe dovuto essere stato effettuato il pagamento o del versamento oggetto del rimborso.

C'è però da tener presente che alcune leggi regionali (si veda il Piemonte) hanno elevato il termine a cinque anni.

In caso di pagamento effettuato su una regione errata, per regolarizzare la propria situazione, è necessario chiedere la rettifica dei pagamenti per indicazione di regione errata.

Qualora si fosse effettuato, invece, il saldo con indicazione di targa o scadenza sbagliata, si deve chiedere la rettifica dei pagamenti indicando l'errore in oggetto.

Le auto a Gpl ed il bollo

Nel caso si avesse installato il gpl nel proprio veicolo, la tassa automobilistica deve essere versata in base alle condizioni del veicolo all'ultimo giorno utile di pagamento.

Se entro tale giorno l’impianto a doppia alimentazione è installato e collaudato, in base alle disposizioni previste dalla Legge Finanziaria (L. 296/2006 articolo 1, comma 239) non si applicano le nuove tariffe (articolo 1 comma 321 Legge Finanziaria) ma restano applicabili le tariffe già in vigore nel 2006 (pari a € 2,58 a KW).

Non è necessario che si comunichino i dati dell'installazione della doppia alimentazione, poiché essi vengono trasmessi periodicamente dalla Motorizzazione all'archivio regionale.

Le esenzioni dal bollo auto

L'esenzione dalla tassa automobilistica è prevista per le seguenti categorie predeterminate di autoveicoli:

  • Auto destinate ai disabili
  • Autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica
  • Veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati civili e militari dello Stato e della Protezione civile, provvisti di speciali targhe di riconoscimento.
  • Veicoli esclusivamente destinati, per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province e Comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione incendi e di protezione civile
  • Autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia, a condizione di reciprocità di trattamento
  • Autobus adibiti a trasporto pubblico di linea
  • Autoambulanze di cui alla tariffa I del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, numero 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche)
  • Veicoli atti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani e/o adibiti allo spurgo dei pozzi neri, la cui attrezzatura deve essere fissa e permanente oppure, qualora scarrabili, in caso di intercambiabilità vincolata al caricamento di sola struttura con medesima caratteristica, per i quali si prevede l'esenzione dal pagamento sia della tassa di possesso che dell'integrazione dovuta per la massa rimorchiabile.
  • Autoveicoli elettrici e quelli alimentati a gas metano e a Gas Propano Liquido (GPL) già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL all'atto dell'immatricolazione.

Se si possiede un veicolo B/MET, B/GPL, METANO, GPL, ELETTRICO (con indicazione nel campo P.3 del libretto della relativa dicitura) l'autovettura rientra fra quelle a cui la legge regionale numero 23/2003 concede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, in quanto veicolo alimentato a metano, GPL, elettrico o bipower.

Il veicolo, quindi, è già dotato di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL all'atto dell'immatricolazione ed è uscito dallo stabilimento di produzione già provvisto della suddetta apparecchiatura.

Tale esenzione opera in automatico senza necessità di alcuna istanza o comunicazione da parte del proprietario.

Il veicolo continuerà ad usufruire dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, fino a nuova contraria disposizione legislativa.

Inoltre, l'articolo 11 della l.r. numero 22/2007 introduce un'esenzione di cinque anni per i soli veicoli su cui sia stato installato e collaudato un sistema di alimentazione a GPL o METANO dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 3 ottobre 2006, numero 262 (24 novembre 2006).

I veicoli in questione devono avere potenza non superiore ai 100 KW ed essere conformi alla direttiva 94/12/CE e seguenti (EURO 2, 3, 4). L’esenzione è riconosciuta per cinque anni, a decorrere dal primo periodo utile dopo l’entrata in vigore della legge regionale 22/2007 (fissata il 7 dicembre 2007).

Esenzioni specifiche per disabili dal bollo auto

L'esenzione dalla tassa automobilistica è prevista per le seguenti categorie predeterminate di autoveicoli.

Secondo l'articolo 10 della legge regionale 23 settembre 2003, numero 23 e successive modifiche ed integrazioni, possono ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica prevista per i disabili coloro che, essendo proprietari di veicoli, rientrano nei seguenti casi:

  • persona disabile dichiarata grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 per ridotte o impedite capacità motorie (o comunque in possesso di indennità di accompagnamento);
  • persona che abbia fiscalmente a carico* una persona disabile dichiarata grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 per ridotte o impedite capacità motorie (o comunque titolare di indennità di accompagnamento);
  • persona con disabilità psichica o mentale che abbia l'indennità di accompagnamento;
  • persona che abbia fiscalmente a carico* una persona con disabilità psichica o mentale che abbia l'indennità di accompagnamento;
  • persona non vedente;
  • persona ipovedente grave, come classificata all'articolo 4 della legge 3 aprile 2001, numero 138 ( N.B.: questa esenzione ha efficacia solo per le richieste presentate a partire dall'anno 2009);
  • persona sordomuta assoluta;
  • persona che abbia fiscalmente a carico* una persona non vedente o ipovedente grave o sordomuta assoluta;
  • invalido con ridotte o impedite capacità motorie con veicolo adattato (adattamento risultante dalla carta di circolazione e dalla patente speciale).

Nel caso in cui la condizione di carico fiscale si verifichi nel corso dell'ultimo anno sarà necessario allegare copia dell'ultima dichiarazione dei redditi dalla quale emerga tale nuova condizione.

Di seguito la lista dei veicoli che possono essere esentati dal pagamento della tassa automobilistica.

Possono essere esentati solo veicoli con cilindrata non superiore a:

  • 2.000 cc se dotati di motore a benzina;
  • 2.800 cc se diesel.

L'esenzione può essere concessa per un solo veicolo.

Il trasferimento da un veicolo ad un altro di un'esenzione già in essere può essere effettuato soltanto se il veicolo precedentemente esentato sia stato oggetto di:

  • radiazione;
  • vendita;
  • furto.

L'esenzione concessa ha effetto soltanto per il futuro per cui non ha efficacia retroattiva.

Eventuali mancati pagamenti relativi ad anni già scaduti potranno pertanto essere contestati, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla legge per i casi di omesso versamento.

Ne deriva altresì che il riconoscimento dell'esenzione non dà diritto al rimborso delle tasse pagate per gli anni trascorsi.

L'esenzione, una volta concessa, viene rinnovata anno per anno senza necessità di ulteriori adempimenti.

Allorquando però il certificato medico-legale attestante l'invalidità riporta un termine per la revisione dello stato di disabilità, l'esenzione stessa viene automaticamente chiusa alla scadenza del predetto termine.

Vanno, inoltre, comunicati al Settore Politiche fiscali (entro trenta giorni dal loro verificarsi) tutti quei fatti tali da modificare la situazione in base alla quale l'esenzione è stata riconosciuta (guarigione del disabile, cessazione della condizione di persona fiscalmente a carico, eccetera), compresa la vendita del veicolo oggetto di esenzione.

In caso di decesso del disabile o della persona che lo ha fiscalmente a carico, la comunicazione andrà effettuata entro 90 gg.

Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione.

Per ottenere l'esenzione gli interessati devono spedire a mezzo posta, entro novanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica, agli uffici del Settore Politiche fiscali, della regione d'appartenenza.

Effettuata l'istruttoria dell'istanza, Il Settore Politiche fiscali provvederà a darne comunicazione dell'esito (positivo o negativo) al richiedente.

Nel caso di istanza tempestivamente inoltrata ma non accolta, il richiedente è tenuto al pagamento della tassa ma non è tenuto a corrispondere gli interessi e le sanzioni previste per il caso di ritardato pagamento.

Precisazioni sulle esenzioni dal bollo auto

Per fiscalmente a carico si intende dire che al momento della dichiarazione dei redditi, il contribuente deve dichiarare di avere la persona disabile fiscalmente a carico (quindi la persona disabile non deve percepire redditi, oppure percepire redditi NON superiori a € 2.840,00 lordi annui)

Da notare che l’indennità di accompagnamento non forma reddito, al contrario della pensione di invalidità.

La data di decorrenza dell'esenzione sarà comunicata tramite una lettera di accoglimento, la quale sarà inviata dal Settore Politiche fiscali della Regione d'appartenenza.

Il trasferimento di esenzione può essere effettuato soltanto se il veicolo precedentemente esentato è stato venduto, rottamato o rubato.

Non è necessario inoltrare ogni anno la richiesta.

L'esenzione è valida fino a quando non si verifica la perdita di possesso del veicolo esentato. Una volta concessa non ha termine a meno che:

  • non sia stato concesso un accoglimento a termine (il termine coincide con la data di rivedibilità del verbale medico: in questo caso è necessario inoltrare il nuovo verbale medico);
  • non sia stato concesso un accoglimento a termine (il termine coincide con la data di revisione della patente speciale: in questo caso è necessario inoltrare la copia fronte e retro della patente rinnovata).

Vanno comunicati al Settore Politiche fiscali (entro trenta giorni dal loro verificarsi) tutti quei fatti tali da modificare la situazione in base alla quale l'esenzione è stata riconosciuta (guarigione del disabile, cessazione della condizione di persona fiscalmente a carico, eccetera).

In caso di decesso del disabile o della persona che lo ha fiscalmente a carico, deve inoltrare una comunicazione al Settore Politiche fiscali, entro 90 gg dal decesso.

Alla comunicazione occorre allegare il certificato di morte o autocertificazione degli eredi di comunicazione del decesso.

Successivamente il Settore Politiche fiscali invierà una comunicazione di chiusura dell'agevolazione indicando le modalità e i termini per effettuare i pagamenti successivi.

L’esenzione concessa non ha efficacia retroattiva, dunque ha effetto soltanto per il futuro (dall'anno di presentazione della richiesta in poi).

Ne deriva quindi che l’accoglimento della richiesta non dà diritto al rimborso delle tasse pagate per gli anni trascorsi.

In caso di perdita del requisito in base al quale era stata riconosciuta l’esenzione (requisito medico legale, fiscalmente a carico, ecc.) vanno comunicati al Settore Politiche fiscali (entro trenta giorni dal loro verificarsi) tutti quei fatti tali da modificare la situazione in base alla quale l'esenzione è stata riconosciuta (guarigione del disabile, cessazione della condizione di persona fiscalmente a carico, eccetera).

I documenti da allegare sono, a seconda del caso:

  • nuova documentazione medico legale;
  • certificazione o autocertificazione da cui risulti che la persona disabile a motivo della quale l’esenzione era stata riconosciuta non sia più fiscalmente a carico.

Il termine ultimo per presentare la domanda esenzione bollo auto disabili è di 90 giorni dall'ultimo giorno utile di pagamento.

Ad esempio:

  • scadenza bollo auto 08/2013;
  • termine utile per il pagamento 09/2013;
  • presentazione della domanda entro 12/2013.
  • Se si è in attesa di ottenere la risposta dalla Regione sulla possibile esenzione, è bene sapere che il bollo non è dovuto dal momento in cui presenta la richiesta fino a quando si riceve la risposta dalla Regione.

    Non essendo tassa di circolazione, si può circolare liberamente in quanto non si sarà soggetti a controlli su strada.

    Nel caso la risposta della Regione sia un accoglimento, si continuerà a non pagare la tassa automobilistica.

    Nel caso invece sia un diniego, qualora la richiesta sia stata fatta nei termini, la Regione darà la possibilità di pagare i bolli intercorsi senza sanzioni né interessi, come se si fossero pagati alla scadenza naturale.

    Si può anche ignorare l’avviso di scadenza che ricevuto, perché fino a quando la pratica di esenzione non viene esaminata non è possibile bloccare l’invio degli avvisi.

    Restituzione degli importi del bollo auto

    La restituzione degli importi corrisposti a titolo di tassa automobilistica può essere richiesta nei seguenti casi:

    • doppio pagamento (con la stessa scadenza);
    • pagamento in eccesso;
    • pagamento non dovuto (es. per perdita di possesso, esenzione, etc.).

    Quando si verifica in capo al contribuente la contemporanea sussistenza di posizioni creditorie e debitorie relativamente alla tassa automobilistica, la restituzione si esegue, di norma, mediante riconoscimento del credito da portare in compensazione sui futuri versamenti relativi alla prima scadenza utile cui sia soggetto qualsiasi veicolo che risulti, dall'archivio regionale della tassa automobilistica, di proprietà del richiedente o di altro soggetto da questi indicato.

    In ogni caso in cui non sia possibile eseguire la restituzione mediante compensazione, ovvero quando il richiedente ne faccia, senza obbligo di motivazione, specifica richiesta, la restituzione si esegue mediante rimborso.

    L’entità dell'importo delle somme indebitamente versate (con riferimento ad ogni periodo tributario od autonoma obbligazione) determina i seguenti casi:

    • per importi inferiori a € 12,00 è esclusa la possibilità di inoltrare qualsiasi richiesta di rimborso o compensazione;
    • per importi inferiori ad € 17,00 ma non ad € 12,00 è solo effettuabile la compensazione sui futuri pagamenti dello stesso tributo, poiché non si fa luogo al rimborso;
    • per importi superiori ad € 17,00 è possibile richiedere la restituzione sia tramite rimborso che mediante compensazione.

    La domanda di restituzione può essere redatta su carta libera.

    La domanda può essere:

    • spedita a mezzo posta alla Regione - Settore Politiche fiscali
    • consegnata presso gli URP regionali che hanno sede in ogni capoluogo di provincia;

    Ogni domanda dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti dati del richiedente:

    • nome;
    • cognome;
    • residenza;
    • codice fiscale o partita IVA;
    • numero di telefono;

    Il rimborso è effettuato tramite accredito bancario e solo in casi eccezionali tramite ritiro diretto presso qualsiasi sportello Unicredit.

    Alla domanda di restituzione deve essere allegata la seguente documentazione:

    • in caso di doppio pagamento:
      • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
      • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato correttamente;
      • fotocopia della carta di circolazione;
    • in caso di pagamento in eccesso:
      • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso;
      • fotocopia della carta di circolazione;
    • in caso di versamento non dovuto:
      • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
      • fotocopia dell'atto (con data antecedente al periodo di copertura del bollo versato) da cui risulti che il pagamento non è dovuto (es: denuncia di furto, perdita di possesso presentata al PRA, attestato di esenzione rilasciato dal ministero delle Finanze, etc.).

    La restituzione si esegue, di norma, mediante riconoscimento del credito da portare in compensazione sui futuri versamenti relativi alla prima scadenza utile cui sia soggetto qualsiasi veicolo che risulti, dall'archivio regionale della tassa automobilistica, di proprietà del richiedente o di altro soggetto da questi indicato.

    In ogni caso in cui non sia possibile eseguire la restituzione mediante compensazione, ovvero quando il richiedente ne faccia, senza obbligo di motivazione, specifica richiesta, la restituzione si esegue mediante rimborso.

    Per richiedere la restituzione è necessario che:

    • ci sia una tassa automobilistica regolarmente versata in corso di validità;
    • il periodo per il quale il contribuente non ha goduto del possesso del veicolo (il periodo, cioè, che intercorre tra la data in cui si sono verificati il furto o la rottamazione e quella di fine validità della tassa pagata) sia pari ad almeno un quadrimestre.

    Il credito concesso dal Settore Politiche fiscali della Regione può essere utilizzato dal beneficiario che dovrà effettuare il pagamento, per il veicolo a lui intestato, solamente presso uno degli intermediari della riscossione autorizzati (che sono collegati in via telematica all'archivio regionale della tassa automobilistica).

    Non è possibile usufruire del credito presso i tabaccai e presso le Poste.

    Il bollettino che ricevuto con il prossimo avviso di scadenza riporterà l'intero importo del bollo (cioè, non decurtato del credito concesso) e non potrà essere utilizzato se si vuole beneficiare del credito.

    Il credito concesso non ha una scadenza (una volta caricato nell’archivio non scade mai).

    L’entità dell'importo delle somme indebitamente versate (con riferimento ad ogni periodo tributario od autonoma obbligazione) determina i seguenti casi:

    • per importi inferiori a € 12,00 è esclusa la possibilità di inoltrare qualsiasi richiesta di rimborso o compensazione;
    • per importi inferiori ad € 17,00 ma non ad € 12,00 è solo effettuabile la compensazione sui futuri pagamenti dello stesso tributo, poiché non si fa luogo al rimborso;
    • per importi superiori ad € 17,00 è possibile richiedere la restituzione sia tramite rimborso che mediante compensazione.

    Il ricorso per il bollo auto

    Il ricorso giurisdizionale deve essere proposto, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato, alla commissione tributaria provinciale competente per territorio.

    E’ competente per territorio la commissione tributaria provinciale del luogo in cui hanno sede l’ente impositore o il concessionario della riscossione.

    Il ricorso si propone con notifica all'ente impositore o al concessionario mediante ufficiale giudiziario a mezzo posta (la spedizione deve essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento) o direttamente all'ufficio dell'ente impositore o del concessionario mediante consegna all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.

    Entro i trenta giorni successivi il ricorrente deve costituirsi in giudizio depositando, nella segreteria della commissione tributaria competente, l’originale del ricorso notificato tramite l’ufficiale giudiziario o copia del ricorso spedito per posta o consegnato direttamente insieme alla fotocopia della ricevuta di deposito o della ricevuta della raccomandata.

    Insieme al ricorso, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, che deve contenere l’originale o la fotocopia dell'atto impugnato e tutti i documenti che intende far conoscere alla commissione a sostegno delle proprie ragioni.

    Il deposito può essere fatto sia personalmente, sia a mezzo posta, spedendo il ricorso ed il fascicolo in plico raccomandato senza busta.

    Il ricorrente deve essere assistito in giudizio da un difensore abilitato (avvocato, commercialista, ragioniere, perito commerciale).

    Tuttavia, per le controversie di valore inferiore a 2.582,28 euro, il ricorrente può stare in giudizio anche senza assistenza tecnica.

    Il valore della controversia è dato dall'importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni; se la controversia è relativa alla sola irrogazione di sanzioni, il valore è dato dalla somma di queste.

    Sarà la segreteria della commissione ad avvisare, a mezzo posta ed almeno trenta giorni prima, della data di trattazione del ricorso.

    Normalmente i ricorsi vengono trattati in camera di consiglio: in tal caso, non ci si deve presentare.

    Se si desidera che il ricorso venga trattato in pubblica udienza, occorre chiederlo o nel ricorso stesso o mediante apposita istanza da depositare presso la segreteria della commissione e notificare alle altre parti almeno dieci giorni liberi prima della data di trattazione. In tal caso ci si deve presentare per la discussione nel giorno e nell’ora indicati nell’avviso di trattazione.

    L’articolo 37 del decreto legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, numero 111, ha introdotto, con decorrenza dal 7 luglio 2011, il contributo unificato nell’ambito del processo tributario per tutti gli atti processuali.

    Il contributo unificato è dovuto, nella misura stabilita dall'articolo 13 del testo unico delle spese di giustizia (TUSG), in base al valore della lite. L’importo del contributo unificato varia da un minimo di 30 euro per le controversie di valore sino a euro 2.582,28 ad un massimo di 1.500 euro per le controversie di valore superiore a 200.000 euro.

    Per quanto riguarda le modalità di pagamento sono previste tre alternative:

    1. modello F 23;
    2. apposito bollettino di conto corrente postale intestato alla sezione provinciale di tesoreria dello Stato;
    3. contrassegno acquistato presso le rivendite di generi di monopolio e valori bollati (tabaccai).

    Si può presentare ricorso contro gli avvisi di accertamento (non contro i preavvisi), le cartelle di Equitalia (se non sono state precedute da un avviso di accertamento), i provvedimenti di diniego di rimborso o restituzione, i provvedimenti di diniego di esenzione.

    In questo caso il ricorso va consegnato alla Regione, presentandosi direttamente alla segreteria del Settore Politiche fiscali.

    Contro le cartelle di Equitalia che siano state precedute da un avviso di accertamento e contro le ingiunzioni di pagamento il ricorso può essere presentato solo per vizi propri di queste ultime, deve essere presentato al concessionario della riscossione che le ha notificate e la commissione competente è quella dove ha sede il concessionario stesso.

    Gli indirizzi e i recapiti di tutte le commissioni tributarie sono sul sito www.giustizia-tributaria.it alla pagina strutture periferiche.

    La presentazione del ricorso non sospende i termini di riscossione: per ottenere la sospensione dei termini di riscossione occorre presentare specifica domanda alla commissione tributaria provinciale (anche nello stesso ricorso) che deciderà se disporla o meno.

    11 Novembre 2013 · Giorgio Valli


    Commenti e domande

    Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


    Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

    condividi su FB

        

    Seguici su Facebook

    seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

    Seguici iscrivendoti alla newsletter

    iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




    Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!