Avvio attività – forfettino
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
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Il forfettino è il regime fiscale introdotto, per incoraggiare le nuove iniziative produttive, dalla Finanziaria per il 2001 (articolo 13 della legge 388 del 23 dicembre 2000).
Il forfettino è uno specifico regime fiscale agevolato previsto in favore di persone fisiche che iniziano una nuova attività imprenditoriale (anche in forma di imprese familiari) o di lavoro autonomo.
Il forfettino è applicabile per il primo periodo d’imposta e i due successivi e prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell'Irpef del 10% e una serie di semplificazioni contabili.
SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI RICHIESTE
Il beneficio del regime agevolato forfettino può essere riconosciuto esclusivamente a contribuenti in possesso di determinati requisiti e solo al verificarsi di specificate condizioni:
- il soggetto che richiede il forfettino deve essere una persona fisica o un’impresa familiare;
- il contribuente che richiede il forfettino non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d’impresa, neppure in forma associata o familiare. La qualità di socio in società personali o di capitale non costituisce a priori una causa ostativa per l’adozione del regime agevolato. Occorre far riferimento all'effettivo esercizio dell'attività d’impresa o di lavoro autonomo svolta in concreto dal socio. Pertanto, se il soggetto è stato socio accomandante di una S.a.s. o socio in srl, egli può ugualmente fruire del regime agevolato purché non abbia svolto, nei tre anni precedenti, attività di gestione all'interno della società, ma abbia conferito solo capitale;
- l’attività da esercitare con l'opzione forfettino non deve costituire il proseguimento di un’altra attività svolta precedentemente anche in forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni). Tale condizione, posta dalla norma, ha chiaramente carattere antielusivo poiché si vogliono evitare abusi dei contribuenti i quali, al solo fine di avere le agevolazioni tributarie previste da questo regime, potrebbero, di fatto, continuare ad esercitare l’attività in precedenza svolta, modificando soltanto la veste giuridica;
- è necessario che con il forfettino si realizzino compensi di lavoro autonomo o ricavi non oltre un determinato ammontare. Precisamente, i compensi o ricavi attesi devono essere:
- per i lavoratori autonomi, non superiori a 30.987,41 euro;
- per le imprese, non superiori a 30.987,41 euro, se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 61.974,83 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;
- Casi particolari: in caso di contemporaneo esercizio di più attività, ai fini dell'individuazione del limite dei compensi o ricavi, si fa riferimento all'attività prevalentemente esercitata, vale a dire quella con la quale sono stati conseguiti maggiori ricavi o compensi nel periodo d’imposta. La somma dei ricavi o dei compensi riguardanti le singole attività non può comunque superare detti limiti. Qualora un contribuente subentri in un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, i limiti dei compensi e dei ricavi non devono essere stati superati dal precedente titolare nel periodo d’imposta precedente a quello
in cui si subentra.
- occorre osservare regolarmente gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.
QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI
Per coloro i quali, in possesso dei relativi requisiti richiesti dalla norma, scelgono di avvalersi del forfettino, le agevolazioni consistono in:
- riduzione del carico fiscale: infatti, è prevista una tassazione forfetaria del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell'Irpef, e relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%. Il versamento dell'imposta sostitutiva si esegue entro i termini ordinari stabiliti per il versamento delle imposte sui redditi con il modello “F24” (indicando il codice tributo 4025). Il reddito di lavoro autonomo o d’impresa, giacché soggetto ad imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo netto ai fini Irpef. ATTENZIONE: l’imposta è sostitutiva solo dell'Irpef. Pertanto, si versano regolarmente le altre imposte (ad eccezione dell'acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto). Per le imprese familiari, l’imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore e si calcola sull’intero reddito d’impresa realizzato.
- semplificazione degli adempimenti contabili: è previsto, infatti, l’esonero dai seguenti obblighi contabili:
- registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e dell'imposta sul valore aggiunto (Iva);
- liquidazioni e versamenti periodici dell'Iva (in pratica, quelli previsti dal DPR 23 marzo 1998, numero 100);
- ATTENZIONE: non si è esonerati dagli obblighi di dichiarazione e di versamento annuale (l’Iva a debito è dovuta annualmente
anziché alle scadenze periodiche). Rimane in ogni caso l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se previsto, l’obbligo di emissione di fatture e scontrini fiscali.
- non assoggettamento a ritenuta d’acconto, da parte del sostituto d’imposta, dei ricavi e dei compensi riguardanti il reddito oggetto del regime fiscale agevolato; a tal fine i contribuenti devono rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il loro reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e che pertanto non deve essere effettuata la ritenuta d’acconto;
- assistenza gratuita fornita direttamente dall'Agenzia delle Entrate (tutoraggio - vedi sezione successiva): è prevista la facoltà per il contribuente di essere assistito gratuitamente dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente negli adempimenti fiscali formali (ad esempio: compilazione dell'Unico, liquidazione dei tributi, ecc.);
- concessione di un credito d’imposta per l'acquisto di apparecchiature informatiche: ai contribuenti che per usufruire dell'assistenza acquistano computer, modem e stampante è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% del loro costo, con il limite massimo
di 309,87 euro.
DURATA E COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE
Il regime agevolato ha la durata massima di tre anni e si applica per il primo periodo d’imposta in cui ha inizio l’attività e per i due successivi.
I soggetti che desiderano avvalersene devono comunicare la scelta utilizzando l’apposito modello:
- in sede di presentazione della dichiarazione d’inizio attività o entro 30 giorni dalla data di presentazione di questa;
- entro 30 giorni dall'inizio del periodo d’imposta (per i due periodi d’imposta successivi a quello d’inizio).
Il modello di richiesta opzione regime forfettino è questo
La scelta vincola il contribuente per almeno un periodo d’imposta e può essere revocata, con analoga procedura, dandone comunicazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.
Lo stesso modello deve essere utilizzato qualora il contribuente intenda chiedere all'Agenzia delle Entrate anche l’assistenza fiscale nell’adempimento degli obblighi tributari (il cosiddetto servizio di “Tutoraggio”).
Decadenza
L’unica causa di decadenza prevista è il superamento dei limiti dei compensi o ricavi richiesti dalla norma. In particolare, il regime agevolato cessa di trovare applicazione e l’intero reddito d’impresa o di lavoro autonomo è assoggettato a tassazione ordinaria:
- dal periodo d’imposta successivo, nel caso in cui siano superati, ma non oltre il 50%, i limiti di ricavi e compensi richiesti per fruire dell'agevolazione; in pratica, il superamento dei valori massimi entro limiti contenuti consente di mantenere il godimento dell'agevolazione per l’anno in cui si è verificato;
- a decorrere dallo stesso periodo d’imposta in cui si verifica lo splafonamento, nel caso in cui, invece, i ricavi e i compensi superino del 50% i limiti richiesti.
L’eventuale ritardo nel comunicare la scelta non pregiudica il diritto ad accedere al regime agevolato.
Per fare una domanda su forfettino, avvio attività, su fisco, tasse, dichiarazioni dei redditi, regimi fiscali agevolati, ed altri argomenti correlati clicca qui.
Buonasera,
sono una libera professionista (logopedista) in regime forfettino dal gennaio 2009.
Ad oggi ho emesso ricevute per un valore di € 29.500,00 ed il commercialista mi ha detto che devo emettere la ricevuta mensile all’ente presso cui lavoro, dell’importo pattuito defalcato della ritenuta d’acconto del 20%. Avevo capito che solo in sede di denuncia dei redditi avrei pagato il 10% di tasse. Resto in attesa di chiarimenti e ringraziando, porgo cordiali saluti.
Vorrei sapere come ci si deve comportare per quello che riguarda le fatture di acquisti (merci o servizi) intracomunitari nel regime dei minimi. Come va pagata l’Iva ? E se l’Iva è diversa del 20 % ?
Grazie