Avvio attività – forfettino

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Il forfettino è il regime fiscale introdotto, per incoraggiare le nuove iniziative produttive, dalla Finanziaria per il 2001 (articolo 13 della legge 388 del 23 dicembre 2000).

Il forfettino è uno specifico regime fiscale agevolato previsto in favore di persone fisiche che iniziano una nuova attività imprenditoriale (anche in forma di imprese familiari) o di lavoro autonomo.

Il forfettino è applicabile per il primo periodo d’imposta e i due successivi e prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell'Irpef del 10% e una serie di semplificazioni contabili.

SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI RICHIESTE

Il beneficio del regime agevolato forfettino può essere riconosciuto esclusivamente a contribuenti in possesso di determinati requisiti e solo al verificarsi di specificate condizioni:

QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI

Per coloro i quali, in possesso dei relativi requisiti richiesti dalla norma, scelgono di avvalersi del forfettino, le agevolazioni consistono in:

DURATA E COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE

Il regime agevolato ha la durata massima di tre anni e si applica per il primo periodo d’imposta in cui ha inizio l’attività e per i due successivi.

I soggetti che desiderano avvalersene devono comunicare la scelta utilizzando l’apposito modello:

Il modello di richiesta opzione regime forfettino è questo

modello-nuove-iniziative1

La scelta vincola il contribuente per almeno un periodo d’imposta e può essere revocata, con analoga procedura, dandone comunicazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

Lo stesso modello deve essere utilizzato qualora il contribuente intenda chiedere all'Agenzia delle Entrate anche l’assistenza fiscale nell’adempimento degli obblighi tributari (il cosiddetto servizio di “Tutoraggio”).

regime-fiscale-agevolato1

Decadenza

L’unica causa di decadenza prevista è il superamento dei limiti dei compensi o ricavi richiesti dalla norma. In particolare, il regime agevolato cessa di trovare applicazione e l’intero reddito d’impresa o di lavoro autonomo è assoggettato a tassazione ordinaria:

L’eventuale ritardo nel comunicare la scelta non pregiudica il diritto ad accedere al regime agevolato.

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1 Giugno 2008 · Andrea Ricciardi




Commenti e domande

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2 risposte a “Avvio attività – forfettino”

  1. deborah ha detto:

    Buonasera,
    sono una libera professionista (logopedista) in regime forfettino dal gennaio 2009.
    Ad oggi ho emesso ricevute per un valore di € 29.500,00 ed il commercialista mi ha detto che devo emettere la ricevuta mensile all’ente presso cui lavoro, dell’importo pattuito defalcato della ritenuta d’acconto del 20%. Avevo capito che solo in sede di denuncia dei redditi avrei pagato il 10% di tasse. Resto in attesa di chiarimenti e ringraziando, porgo cordiali saluti.

  2. Anonimo ha detto:

    Vorrei sapere come ci si deve comportare per quello che riguarda le fatture di acquisti (merci o servizi) intracomunitari nel regime dei minimi. Come va pagata l’Iva ? E se l’Iva è diversa del 20 % ?
    Grazie

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