Non basta eccepire che uno dei contraenti era incapace di intendere e di volere al momento della firma per annullare il contratto

Il gravissimo pregiudizio derivante dalla sottoscrizione di un contratto da parte di un soggetto incapace di intendere e di volere emerge solo quale elemento indiziario dell'ulteriore requisito (richiesto per il suo annullamento) della malafede dell'altro contraente, che, a sua volta, consiste nella consapevolezza della menomazione del soggetto incapace.

In effetti, pur in presenza di un pregiudizio per una delle parti che sottoscrive il contratto, non può, solo per questo, ritenersi accertata la malafede dell'altro contraente, in quanto varie possono essere le ragioni per le quali un soggetto decida di stipulare un contratto sebbene per lui svantaggioso: ragioni che la controparte non è tenuta ad indagare, salvo, appunto, se non le risulti evidente od, almeno, percepibile con l'ordinaria diligenza, che la determinazione della controparte costituisca l'estrinsecazione di turbe o menomazioni della sfera volitiva o intellettiva.

In pratica, un contratto sottoscritto da persona incapace di intendere e di volere può essere annullato dal giudice solo se viene dimostrata la malafede dell'altro contraente: cioè la consapevolezza o la conoscenza dello stato di incapacità in cui versava la controparte al momento della sottoscrizione dell'atto.

Nella fattispecie i giudici avevano esaminato la vicenda approdata in Corte di cassazione (sentenza 19458/15) di un lavoratore che aveva prestato la propria attività lavorativa sottoscrivendo un accordo transattivo con il datore di lavoro ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro con esonero dal preavviso e versamento di un importo a titolo di incentivo all'esodo, sul presupposto di un dedotto stato di incapacità naturale successivamente eccepito dal lavoratore stesso.

2 Ottobre 2015 · Marzia Ciunfrini





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